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LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000 n. 23 REGIONE LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/04/2000 n. 07

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.


ARTICOLO 1  Finalità
1. La Regione promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. 
3. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli che vivono in libertà. 
4. La presente legge disciplina altresì il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento. 
5. Alla realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le ASL, con la collaborazione dei soggetti indicati nell'articolo 6. 
6. La presente legge non si applica agli allevamenti a scopo alimentare e alle attività previste dalla L. 157/1992 e dalla l.r. 29/1994, e successive modificazioni, se non per quanto previsto al successivo articolo 23.

ARTICOLO 2  Competenze della Regione
1. La Regione, in attuazione della l. 281/1991, predispone programmi e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 6. 
2. In particolare la Regione adotta il programma di prevenzione del randagismo di cui all'articolo 7 e concede contributi ai sensi dell'articolo 17. 
3. È istituito l'Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali. 
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle ASL e di esperti designati dalle Associazioni di protezione animale. 
5. All'Osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme e dei principi ispiratori della presente legge. 
6. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di cui all'articolo 6, emana una direttiva per la detenzione, custodia ed utilizzo degli animali d'affezione di cui all'articolo 1.

 

ARTICOLO 3 Competenze della Provincia
1. Le Province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge: 
a) coordinano l'azione dei Comuni per l'istituzione associata dei servizi di vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione delle strutture per il ricovero degli animali; 
b) coordinano l'azione dei Comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e vaganti; 
c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle Associazioni protezionistiche e Cooperative zoofile e per le figure professionali di cui all'articolo 19; 
d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco-zoofile e le guardie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; 
e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrano l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extra urbano.

ARTICOLO 4  Competenze dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane: 
a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge; 
b) attivano, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni; 
c) promuovono, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati; 
d) promuovono, in collaborazione con la Regione, con l'Ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'articolo 6; 
e) esercitano, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico; 
f) provvedono, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione; 
g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi; 
h) dispongono il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o privati a spese del possessore; 
i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. 
2. I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, ai soggetti di cui all'articolo 6. 
3. I Comuni, singoli o associati, mettono a disposizione del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e delle Associazioni di protezione animale e Cooperative zoofile strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 5  Competenze delle ASL
1. Le Aziende Sanitarie Locali mediante i propri Servizi veterinari svolgono i seguenti compiti: 
a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'articolo 12; 
b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione animale; 
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali, al fine di verificarne l'idoneità igienico- sanitaria; 
d) controllano lo stato di salute, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero; 
e) effettuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie degli animali; 
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione e benessere degli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria; 
g) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente; 
h) collaborano all'attuazione dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali; 
i) appongono gratuitamente il codice di riconoscimento di cui all'articolo 12, comma 8; 
l) provvedono alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono in libertà. 
2. Le ASL possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere e), h), i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti di cui all'articolo 6, mediante convenzioni. 
3. I servizi veterinari delle ASL, inoltre, assicurano sul territorio: 
a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di ricovero; 
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero provviste di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati segnalati da cittadini e da Associazioni di protezione animale; 
c) il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.

ARTICOLO 6 Associazioni ed Enti di protezione animale
1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale collaborano con la Regione e gli Enti locali a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine: 
a) possono gestire, in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; 
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale. 
2. La Regione e gli Enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente legge, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale e cooperative zoofile per tramite dei Comuni singoli o associati, ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 14. 
3. Le Associazioni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) vengono iscritte in un apposito settore del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1992.

ARTICOLO 7 Programma di prevenzione del randagismo
1. Gli Enti locali o i soggetti di cui all'articolo 6, per il tramite degli Enti locali, possono presentare alla Regione un piano articolato in uno o più anni per il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio ed il contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale. 
2. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3 comma 3 della legge 281/1991, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e sentiti gli Enti locali, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, i Provveditorati agli studi, gli Ordini provinciali dei medici veterinari e dei biologi, approva il programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare: 
a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di stimolare un atteggiamento e un comportamento conseguente rispettosi del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono; 
b) iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi quelli esotici, e per i detentori, anche privati, di animali; 
c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale della Regione, degli Enti locali e delle ASL, nonchè per le Guardie ecologiche e zoofile volontarie. 
3. I corsi di aggiornamento e le iniziative di informazione possono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 8  Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. 
2. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane ove delegate, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6 provvedono ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi. 
3. I Comuni provvedono, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia felina. A tale scopo gli Enti locali possono mettere a disposizione spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini. 
4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche sia private, nel caso in cui si trovino in presenza di colonie di gatti liberi e di altri animali nelle zone interessate, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea, e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri, sentito il Comune. Detta collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi sulle aree interessate, consentendo altresì agli zoofili di continuare ad alimentarli e accudirli. Al termine dei lavori, le colonie dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine in adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori. 
5. Le colonie di felini possono essere gestite da Associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere. 
6. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati. 
7. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14. 
8. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

ARTICOLO 9  Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione
1. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione. 
2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi, l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato dalle Associazioni di cui all'articolo 6. 
3. I veterinari sono tenuti a segnalare alle ASL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

ARTICOLO 10 Ricovero e custodia degli animali
1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata finalità zoofila ed animalista. 
2. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio. 
3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina che la trascrivono sulla scheda di cui all'articolo 12 comma 2. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce, previa opportuna profilassi. 
4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante. 
5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito. 
6. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato dell'animale.

ARTICOLO 11  Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali
1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane, ove delegate, devono attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici esistenti e per la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri: 
a) razionale distribuzione dei ricoveri commisurata al numero degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animali esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza; 
b) tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, compresi i selvatici presenti nei centri abitati e gli esotici, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale; 
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per gli animali, comprese le esigenze di spazio e di movimento al chiuso e all'aperto. 
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 comma 3, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti strutturali e le attrezzature di cui devono essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.

ARTICOLO 12  Anagrafe canina
1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore a qualsiasi titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il proprio cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale. 
2. L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica, su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso. 
3. Nella scheda di cui al comma 2 sono riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice assegnato all'animale. 
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso. 
5. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla ASL ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica. 
6. Gli uffici delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa. 
7. La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di comune accordo con i Comuni e le ASL per la gestione dei dati dell'anagrafe canina. 
8. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e il sesto mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale. 
9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle ASL. L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana può richiedere che i codici in possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi Cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle ASL. 
10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle ASL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3. In questo ultimo caso la ASL deve fornire certificazione dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento apposto.

ARTICOLO 13  Controllo del randagismo
1. I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 12, comma 8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura. 
2. I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità della restituzione. 
3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. 
4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 6. 
5. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali. 
6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente e di informare il possessore degli adempimenti della presente legge.

ARTICOLO 14 Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari
1. I Comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e alla Regione, sentite o su proposta delle Associazioni di protezione animale, predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul territorio. 
2. I programmi mirati per la sterilizzazione possono essere finanziati con le procedure di cui all'articolo 17. 
3. Le Associazioni di protezione animale e le Cooperative zoofile possono prestare servizio di soccorso, cura e degenza agli animali traumatizzati o malati, anche stipulando apposite convenzioni con gli Enti pubblici. 
4. Gli Enti locali e le ASL possono mettere a disposizione delle Associazioni di protezione animale o Cooperative zoofile locali e materiali sanitari per svolgere la propria opera. 
5. Le Associazioni di protezione animale possono convenzionarsi con medici veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria agli animali ricoverati. 
6. I centri di cura delle Associazioni di protezione animale non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale. 
7. I requisiti dei locali dei centri di cura delle Associazioni di protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 15  Animali ospitati presso strutture private
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero e la provenienza degli animali ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. 
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli Enti di cui all'articolo 4 provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture. 
3. Nel caso in cui non esistono strutture pubbliche comunali o consortili conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono essere mantenute quelle private esistenti, anche se in parte prive dei requisiti strutturali richiesti, purché non lesive della dignità e del benessere dell'animale, fatto salvo l'impegno del Comune interessato a creare strutture idonee o a contribuire a ristrutturare quelle private esistenti, entro un termine stabilito dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi. 
4. Gli Enti di cui all'articolo 4 possono versare un contributo per il mantenimento degli animali a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per animali presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età pari o superiore ad anni due, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'ASL competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite ed in presenza di accertati maltrattamenti, l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'articolo 24 comma 1.

ARTICOLO 16  Cimiteri per animali
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali. 
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche. 
3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

ARTICOLO 17  Contributi regionali 
1. La Regione eroga ai Comuni e alle Comunità montane contributi per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali. 
2. Ciascuna Provincia, nell'ambito della attività di coordinamento di cui all'articolo 3, di intesa con i Comuni e le Comunità montane, può elaborare programmi di intervento, attivando, se necessario, Conferenze di servizi. 
3. La Regione concede, altresì, contributi per l'attuazione dei programmi mirati di cui agli articoli 7, 14 e 20 presentati dagli Enti locali, nonché per l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di animali in difficoltà. 
4. Con atto amministrativo sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

ARTICOLO 18  Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere. 
2. Nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 320/1954 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASL di riferimento, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 6 operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità. 
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da un medico veterinario indicato dai soggetti di cui all'articolo 6. 
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome del soggetto responsabile e portare una medaglietta ben visibile nella quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.

ARTICOLO 19  Tutela del patrimonio zootecnico
1. La Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane promuovono opportuni piani di cattura per i cani vaganti o inselvatichiti di concerto con le associazioni di protezione animale e venatorie. 
2. La Regione stabilisce i criteri e le modalità per l'indennizzo agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti.

ARTICOLO 20  Avifauna
1. La Regione in collaborazione con la Provincia, i Comuni singoli o associati, l'ASL, l'Istituto zooprofilattico, l'Università di Genova e i soggetti di cui all'articolo 6, interviene per il controllo ed il benessere della popolazione aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati. 
2. Al fine di contenere la popolazione aviaria, la Regione finanzia programmi mirati predisposti dai Comuni singoli o associati, anche su proposta dei soggetti di cui all'articolo 6 che prevedano lo studio, il monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale, le indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza al fine di programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati interventi di sterilizzazione.

ARTICOLO 21  Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio
1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale. Gli stessi hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validità del certificato è di dieci giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti. 
4. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.

ARTICOLO 22  Trasporto
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. 
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata. 
3. Per gli animali appartenenti all'allegato A, B, C e D del regolamento (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni contenute nello stesso, ivi compresa l'acquisizione di apposito parere espresso dalla Commissione scientifica istituita presso il Ministero dell'Ambiente nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti. 
4. Per gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile, si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954. 
5. Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinché l'animale non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso. 
6. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. 
7. Il conducente deve assicurare: 
a) l'aerazione del veicolo; 
b) la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta. 
8. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

ARTICOLO 23  Funzioni di vigilanza e di controllo
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL, al Comune, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai soggetti indicati dall'articolo 27 della l. 157/1992 ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita. 
2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono utilizzate dai Comuni anche le guardie zoofile volontarie in conformità all'articolo 5 del d.P.R. 31 marzo 1979. Le guardie zoofile con competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle Associazioni di protezione animale. Alle guardie ecozoofile viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e distintivo approvato dalla Regione. 
3. Le guardie ecozoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL ed i soggetti addetti alla vigilanza e in collegamento con le Associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste. 
4. Le Guardie ecozoofile volontarie ai fini della presente legge sono Agenti di Polizia Amministrativa e titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale). 
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le linee di indirizzo cui si debbono attenere gli Enti, pubblici o privati, che utilizzano le guardie zoofile volontarie.

ARTICOLO 24  Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni. 
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila . 
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire trecentomila. 
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni. 
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire unmilionecinquecentomila. 
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

ARTICOLO 25  Modifiche alla l.r. 15/1992
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera: "g bis) protezione degli animali".

ARTICOLO 26  Abrogazione di disposizioni
1. È abrogata la legge regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove norme in materia di randagismo).

ARTICOLO 27  Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: 
a) relativamente all'articolo 17, comma 1 con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4825 del bilancio regionale che assume la seguente denominazione "Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali"; 

b) relativamente all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 14, comma 2, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente denominazione: "Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo" e al capitolo 4819 del bilancio regionale. 

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. 

3. I piani di cattura e gli indennizzi di cui all'articolo 19 ed i contributi regionali di cui all'articolo 17 sono autorizzati e concessi solo nei territori in cui i Comuni o le Comunità Montane attuino iniziative d'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d). 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 

Data a Genova, addì 22 marzo 2000 

C.I.C.L.  Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006

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