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Regolamento_club_di_specializzazione_it.htm

Il testo di seguito riportato, è parte integrante ed essenziale alla gestione dei Club Ornitologici-

Vista la “volatilità” delle pagine internet, questa pagina è una copia della pagina: http://www.foi.it/documenti/Regolamento%20Club%20Specializzazione.pdf

REGOLAMENTO CLUB DI SPECIALIZZAZIONE

Premessa

E’ riconosciuto come Club quel gruppo d’allevatori che, specializzato nell’allevare una razza, si prefigge di:

- diffondere la passione per gli alati e contribuire, mediante consigli e suggerimenti, al loro corretto mantenimento in cattività;

- promuovere e spronare la specializzazione dell’allevamento per un sempre più rapido progresso dell’ornitologia;

- favorire lo scambio d’esperienze tra appassionati e promuovere la collaborazione tra i medesimi;

- contribuire alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, allo studio ed al miglioramento nella riproduzione, promuovendo riunioni tecniche scientifiche, dibattiti, esposizioni dimostrative - divulgative e pubblicazioni atte a favorire la conoscenza e l’amore per gli uccelli oggetto di studio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 La Federazione Ornicoltori Italiani – ONLUS (in seguito F.O.I. - ONLUS) riconosce unicamente quel Club che presenta all’atto del riconoscimento una costituzione legale ed una struttura stabile che risponda ai seguenti requisiti:

1.1) atto costitutivo registrato con proprio statuto e/o regolamento, approvato dai soci d’appartenenza, le cui norme non possono essere in contrasto con lo statuto o con i regolamenti F.O.I. - ONLUS;

1.2) presenza di un Organo Direttivo formato da almeno tre membri, eletti in base alle norme statutarie e regolamentari del Club, la cui durata è fissata in tre anni, con possibilità di rielezione anche per più mandati. I Presidenti dei Clubs non possono rivestire le seguenti cariche tecniche ed amministrative in ambito F.O.I. – ONLUS e C.O.M.:

- Presidente o Consigliere Federale F.O.I. – ONLUS;

- Presidente o Consigliere C.O.M.;

- Presidente dell’Ordine dei Giudici;

- Presidente o membro dell’O.M.J.;

- Presidente o membro di Commissione Tecnica Nazionale;

- Presidente o membro del Collegio Revisore dei Conti della F.O.I. – ONLUS;

- Presidente d’Associazione;

- Presidente del Consiglio Direttivo di Raggruppamento regionale

- Presidente o membro del Collegio dei Probiviri della F.O.I. – ONLUS;

1.3) presenza di un numero di tesserati iscritti ad un’Associazione affiliata alla F.O.I. – ONLUS non inferiore alle 15 unità (l’elenco, con RNA, va aggiornato annualmente ed

inviato alla segreteria F.O.I. - ONLUS)

1.4) organizzazione, almeno una volta l’anno, dell’assemblea dei soci;

1.5) organizzazione, almeno una volta ogni due anni, di un Congresso o Simposio sulla razza allevata e realizzazione almeno ogni due anni di una mostra divulgativa specialistica, anche in collaborazione con altri Club o associazioni F.O.I. - ONLUS

Art. 2 La F.O.I. – ONLUS riconosce, l’unicità nazionale del Club per razza, fatta salva la situazione preesistente all’entrata in vigore del presente regolamento.

La F.O.I. - ONLUS riconosce la costituzione di un club specialistico derivante da un attuale Club generico.

COMPETENZE RICONOSCIUTE Al CLUB

Art.3 La F.O.I. - ONLUS riconosce e promuove il ruolo tecnico specialistico espresso e rappresentato dal Club, come delineato dai soci allevatori e studiosi delle diverse specializzazioni, nel contesto ornitologico Nazionale e Mondiale.

Art.4 Il Club potrà, anche tramite idonee iniziative programmate di comune accordo con le competenti CC.TT.NN., esercitare quel ruolo trainante specialistico a favore dell’ornitologia italiana.

Art.5 La F.O.I. – ONLUS potrà assegnare contribuzioni speciali alle iniziative del Club, riconosciute idonee, propositive e sperimentali verso l’immagine e la salvaguardia delle razze allevate.

Tale contribuzione è approvata dal Consiglio Direttivo

Federale, su proposta circostanziata del singolo Club, opportunamente indirizzata al Consiglio stesso. Entro il 20 febbraio d’ogni anno il Club deve far pervenire al Consiglio Direttivo Federale la programmazione dell’attività di cui richiede contributo.

RAPPORTI F.O.I. – ONLUS E CLUB

Art.6 Il Club può essere costituito dalle seguenti categorie di soci:

1. soci allevatori tesserati F.O.I. – ONLUS nel numero minimo di 15 unità.

2. soci allevatori tesserati ad altre federazioni purché riconosciute dalla C.O.M.

3. soci sostenitori

La presenza del minimo di soci appartenenti agli allevatori tesserati F.O.I. – ONLUS nella misura di 15, è condizione imprescindibile

per l’esistenza del Club.

I diritti e i doveri dei Soci del Club sono regolamentati nei singoli statuti e regolamenti dei Club stessi.

Tutti i Club riconoscono ed accettano, lo Statuto ed i Regolamenti della F.O.I. – ONLUS e della C.O.M., quali

prevalenti rispetto allo statuto ed al regolamento del Club stesso.

RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE F.O.I - ONLUS.

Art.7 La F.O.I. – ONLUS si riserva di accettare e di riconoscere il Club, previa presentazione ed accettazione dei documenti necessari, e sentito il parere del Consiglio Direttivo dell’Assemblea dei Club.

Art.8 Il riconoscimento del Club vincola lo stesso al versamento alla F.O.I. – ONLUS della quota d’affiliazione annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo Federale (sentito il parere del Consiglio Direttivo dell’Assemblea dei Club), e comunque, in misura non superiore a quella versata dalle Associazioni.

Art.9 La F.O.I. - ONLUS può procedere (sia autonomamente sia su proposta dell’Assemblea dei Club) alla disaffiliazione di uno o più Club, sentito il parere dell’Assemblea dei Club, espresso a maggioranza.

ASSEMBLEA DEI CLUB

Art.10 I Club affiliati F.O.I. – ONLUS si riuniscono in Assemblea ordinaria almeno una volta l’anno. L’Assemblea è convocata di norma dal Presidente, o dal Vicepresidente in caso di suo impedimento, o su richiesta dei due terzi dei Club affiliati dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Federale.

L’Assemblea deve essere convocata con preavviso, anche a mezzo fax, di almeno otto giorni.

All’Assemblea ogni Club è rappresentato dal Presidente o suo delegato. Ogni Club ha diritto ad un voto.

Ogni tre anni l’Assemblea dei Club elegge un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, tra i quali sono nominati il Presidente, il

Vicepresidente ed il Segretario. Detti componenti, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti anche più volte.

Art.11 Il Consiglio Direttivo dell’Assemblea dei Club ha funzione di coordinamento e di proposta che si esplicita nelle seguenti attività :

- programmare, promuovere e proporre al C.D.F. ed alle CC.TT.NN. iniziative in merito a sondaggi e ricerche opportune per migliorare le attività dei Club;

- supporto al Consiglio Direttivo Federale relativamente alle iniziative in merito a sondaggi, ricerche, che si ritengono opportune attivare per migliorare le attività del Club

- studio e proposta di risoluzione di problematiche, su indicazione del C.D.F. e dell’Assemblea dei Club, che  riguardano lo sviluppo dell’attività del Club.

Al Consiglio Direttivo dei Club è riconosciuto un contributo annuale stabilito dal C.D.F. per la normale amministrazione .

ATTIVITA’ DEL CLUB

Art.12 Il Club, al fine di ottemperare ai propri scopi istituzionali volti ad una sempre più spiccata specializzazione nei diversi specifici settori ornitologici, deve organizzare un’ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA SPECIALISTICA – DIVULGATIVA almeno ogni due anni.

Dato il contenuto prettamente tecnico di tale esposizione, il Club può adottare, sentito il parere, non vincolante, delle CC.TT.NN., tutti gli accorgimenti e le soluzioni tecniche che ritengono più idonee al raggiungimento del massimo risultato espositivo.

Per giudizi espressi su cartellini non conformi agli stampati F.O.I. – ONLUS, il Club dovrà inviare 60 (sessanta) giorni prima della della mostra il facsimile, per accettazione, all’Ordine dei Giudici,

Art.13 E’ fatto obbligo ai Club di inserire le esposizioni ornitologiche specializzate nel Calendario delle mostre ornitologiche, predisposto dalla Federazione col supporto logistico delle Associazioni affiliate alla Federazione. Tali esposizioni specializzate devono essere comunicate, ogni anno entro il 31 marzo, alla segreteria della F.O.I. – ONLUS e per conoscenza alla Segreteria dell’Assemblea dei Club, con il benestare dell’Associazioni interessata, per la ratifica e l’accettazione da parte del C.D.F. L’eventuale non accettazione sarà comunicata al Club entro cinque giorni dalla data di prima riunione del C.D.F.

Art.14 Il Club può utilizzare nelle sue mostre giudici non F.O.I. – ONLUS. Qualora il Club richieda l’utilizzo di giudici federali, deve contattare la Segreteria della Federazione, assolvendo, al pari delle Associazioni affiliate, tutti gli oneri amministrativi connessi all’assegnazione dei giudici. E’ facoltà del C.D.F., in accordo con i Club interessati ed in aggiunta ad eventuali Giudici stranieri, inviare Giudici F.O.I. – ONLUS in ossequio alla riconosciuta necessità di incrementare lo scambio delle conoscenze ornitologiche.

Qualora il Club richieda l’utilizzo di Giudici Federali, la richiesta può essere nominativa.

Il Club non può utilizzare Giudici che, già tesserati F.O.I. – ONLUS ed iscritti all’albo dei Giudici F.O.I. – ONLUS, sono stati cancellati a seguito di provvedimento disciplinare d’espulsione, neppure quando tali soggetti siano iscritti ad altro ordine dei Giudici.

Il Club non può utilizzare Giudici F.O.I. – ONLUS per la durata dell’eventuale sanzione disciplinare della sospensione cui I Giudici sono stati sottoposti.

Art.15 E’ fatto tassativo divieto al Club di organizzare mostre specialistiche divulgative nelle giornate in cui sono previste le

Rassegne Nazionali FOI della stessa Razza allevata. Potranno essere svolte manifestazioni,riunioni specialistiche e simposi all’interno delle rassegne nazionali F.O.I. – ONLUS.

I Club, in comune accordo con le rispettive CC.TT.NN. s’impegnano all’organizzazione delle Rassegne specialistiche della Federazione, collaborando con le associazioni organizzatrici e le rispettive CC.TT.NN. per la buona riuscita della manifestazione.

Art.16 E’ facoltà dei Club proporre alle competenti CC.TT.NN. un ampliamento delle categorie a concorso per le rassegne specialistiche della Federazione. (entro il 31 dicembre d’ogni anno)

Art.17 Ogni Club aderente alla F.O.I. - ONLUS può svolgere tutte quelle attività o iniziative che ritiene utili al conseguimento dei propri scopi istitutivi. Queste attività non devono portare danno ad altro od altri Club della F.O.I. - ONLUS: qualora questo avvenga, il C.D.F. può sospendere l’affiliazione del Club per un periodo di 8 mesi e deliberare, in caso di recidiva, la sua disaffiliazione, come da art. 9 del presente Regolamento.

I provvedimenti di sospensione e disaffiliazione possono essere assunti soltanto in seguito a comunicazione scritta al Club interessato, sentite le argomentazioni a sua giustificazione e sentito il Consiglio direttivo dell’Assemblea dei Club.

Art.18 In riferimento alla situazione iniziale, in particolare di presenza di due Club per la medesima razza, l’impegno dei rispettivi gruppi dirigenti degli stessi deve indirizzarsi al massimo della collaborazione ed al superamento di tutte le controversie che possono sorgere. E’ ovvio che l’interesse generale che pervade l’affiliazione alla F.O.I. – ONLUS sia quello del miglioramento della partecipazione e del rispetto tra tutte le istanze della Federazione e del raggiungimento dell’obiettivo di incentivare la conoscenza e l’amore per gli uccelli. Qualora persistano situazioni di frizione tra due Club, che possa recare danno all’immagine della F.O.I. - ONLUS, il C.D.F. può tentare di risolvere bonariamente la controversia: se il tentativo fallisce, il C.D.F. può applicare l’articolo 17 del presente Regolamento, a carico di entrambi i Club.

Art.19 I Club riconosciuti F.O.I. – ONLUS hanno il diritto di partecipare (tramite il loro Presidente o suo delegato) alle Assemblee Nazionali F.O.I. – ONLUS ed alle Assemblee del Raggruppamento Regionale (ove ha sede il Club), con diritto di parola e non di voto.

I rappresentanti dei Club saranno invitati a partecipare (nel numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Club) agli aggiornamenti tecnici nazionali previsti per i giudici F.O.I. – ONLUS senza diritto di rimborso.

Art.20 Il presente Regolamento può essere modificato da parte del C.D.F. per conformarlo alle variazioni dello Statuto, per aggiornarlo in merito alle nuove disposizioni legislative in materia, alle decisioni prese dall’Assemblea Generale, ai programmi istituzionali del C.D.F. o su proposta qualificata presa, con delibera assembleare, dai tre quarti dei Club riconosciuti F.O.I. – ONLUS.

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