Tutela degli
animali di affezione e prevenzione del randagismo.
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto
delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi
ultimi sono portatori al fine di realizzare sul territorio un rapporto
equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà
contro di essi ed il loro abbandono.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione tutela gli animali di
affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od
occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili
allo stesso.
3. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione in base alla
legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge
italiana, ivi compresi quelli che vivono in libertà.
4. La presente legge disciplina altresì il trasporto, la detenzione, il
ricovero, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie degli animali, del
singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri
animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività
di programmazione, indirizzo e coordinamento.
5. Alla realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti provvedono, nei
rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o
associati, le Comunità montane e le ASL, con la collaborazione dei soggetti
indicati nell'articolo 6.
6. La presente legge non si applica agli allevamenti a scopo alimentare e alle
attività previste dalla L. 157/1992 e dalla l.r. 29/1994, e successive
modificazioni, se non per quanto previsto al successivo articolo 23.
ARTICOLO 2 Competenze della Regione
1. La Regione, in attuazione della l. 281/1991, predispone programmi e
iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in collaborazione con gli
Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 6.
2. In particolare la Regione adotta il programma di prevenzione del randagismo
di cui all'articolo 7 e concede contributi ai sensi dell'articolo 17.
3. È istituito l'Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle
popolazioni animali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione
dell'Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la
presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle ASL e di esperti
designati dalle Associazioni di protezione animale.
5. All'Osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del
rispetto delle norme e dei principi ispiratori della presente legge.
6. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, sentite le Associazioni di cui all'articolo 6, emana una direttiva per
la detenzione, custodia ed utilizzo degli animali d'affezione di cui
all'articolo 1.
ARTICOLO 3 Competenze della Provincia
1. Le Province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge:
a) coordinano l'azione dei Comuni per l'istituzione associata dei servizi di
vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione
delle strutture per il ricovero degli animali;
b) coordinano l'azione dei Comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e
vaganti;
c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai
servizi e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati
dalle Associazioni protezionistiche e Cooperative zoofile e per le figure
professionali di cui all'articolo 19;
d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo
6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco-zoofile e le guardie
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979;
e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi
per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente
silvestre e montano, nonché integrano l'azione dei Comuni nella vigilanza e
controllo in ambiente extra urbano.
ARTICOLO 4 Competenze dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane:
a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al
risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente
legge;
b) attivano, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di
emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali
feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi
medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto
dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni;
c) promuovono, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 6, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento
degli animali abbandonati;
d) promuovono, in collaborazione con la Regione, con l'Ordine dei biologi e dei
medici veterinari e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, iniziative di
informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione
pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative
possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'articolo 6;
e) esercitano, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni
di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla
protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
f) provvedono, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL,
al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla
restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle
strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali
richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione;
g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei
casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320
(regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze
sanitarie e di profilassi;
h) dispongono il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi
di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad
Associazioni di protezione animale o privati a spese del possessore;
i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente
attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la
tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le
necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
2. I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in
tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, ai soggetti di cui
all'articolo 6.
3. I Comuni, singoli o associati, mettono a disposizione del Servizio
veterinario dell'ASL competente per territorio e delle Associazioni di
protezione animale e Cooperative zoofile strutture adeguate per lo svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 14.
ARTICOLO 5 Competenze delle ASL
1. Le Aziende Sanitarie Locali mediante i propri Servizi veterinari svolgono i
seguenti compiti:
a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'articolo 12;
b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione
animale;
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali,
al fine di verificarne l'idoneità igienico- sanitaria;
d) controllano lo stato di salute, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni
altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali catturati e
di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
e) effettuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di
porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie degli animali;
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti relativi alla protezione e benessere degli animali, disponendo, in
caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per
l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela
igienico-sanitaria;
g) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili
all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
h) collaborano all'attuazione dei programmi di informazione ed educazione volti
a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
i) appongono gratuitamente il codice di riconoscimento di cui all'articolo 12,
comma 8;
l) provvedono alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono in libertà.
2. Le ASL possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere e), h), i) e l) a
veterinari liberi professionisti e ai soggetti di cui all'articolo 6, mediante
convenzioni.
3. I servizi veterinari delle ASL, inoltre, assicurano sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione
al Comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di
ricovero;
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero provviste di servizio di
emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati
segnalati da cittadini e da Associazioni di protezione animale;
c) il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul
suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private, e, a titolo
oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla
termodistruzione.
ARTICOLO 6
Associazioni ed Enti di protezione animale
1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonché gli
altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di
protezione animale collaborano con la Regione e gli Enti locali a sviluppare il
benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e
animale. A tal fine:
a) possono gestire, in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed
eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie
animali presenti sul territorio comunale.
2. La Regione e gli Enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e
lo sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente
legge, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle
popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale e
cooperative zoofile per tramite dei Comuni singoli o associati, ivi compresi i
programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo
14.
3. Le Associazioni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti
dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul
volontariato) vengono iscritte in un apposito settore del Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1992.
ARTICOLO 7 Programma di prevenzione del randagismo
1. Gli Enti locali o i soggetti di cui all'articolo 6, per il tramite degli
Enti locali, possono presentare alla Regione un piano articolato in uno o più
anni per il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio ed il
contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale.
2. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3 comma 3 della legge
281/1991, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e sentiti
gli Enti locali, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, i Provveditorati agli
studi, gli Ordini provinciali dei medici veterinari e dei biologi, approva il
programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:
a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di stimolare
un atteggiamento e un comportamento conseguente rispettosi del mondo animale e
dell'habitat nel quale gli animali vivono;
b) iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi
quelli esotici, e per i detentori, anche privati, di animali;
c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale della Regione, degli
Enti locali e delle ASL, nonchè per le Guardie ecologiche e zoofile
volontarie.
3. I corsi di aggiornamento e le iniziative di informazione possono essere
realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6.
ARTICOLO 8 Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è
fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si
intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso,
urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti
in modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal
fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane ove delegate, in
collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6 provvedono ad individuare
gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la
consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la
pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia
della territorialità dei medesimi.
3. I Comuni provvedono, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad
individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per
il rifugio e l'organizzazione della colonia felina. A tale scopo gli Enti
locali possono mettere a disposizione spazi aperti e locali, anche in parchi o
giardini.
4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche sia private,
nel caso in cui si trovino in presenza di colonie di gatti liberi e di altri
animali nelle zone interessate, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori,
un'idonea collocazione temporanea, e, in un secondo tempo, permanente per dette
colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri, sentito il Comune. Detta
collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e in grado
di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi sulle aree
interessate, consentendo altresì agli zoofili di continuare ad alimentarli e
accudirli. Al termine dei lavori, le colonie dovranno essere rimesse sul loro
territorio d'origine in adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai
costruttori.
5. Le colonie di felini possono essere gestite da Associazioni o cooperative
animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da
parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune
provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia
da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature.
Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e
trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per
favorire il loro benessere.
6. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o
asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.
7. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL
territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 14.
8. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio,
devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.
ARTICOLO 9 Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione
1. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a
scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in
materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini
scientifici); è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di
sperimentazione.
2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere
soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati
da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine
professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi,
l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato
dalle Associazioni di cui all'articolo 6.
3. I veterinari sono tenuti a segnalare alle ASL i casi di animali che
presentino ferite da combattimento.
ARTICOLO 10
Ricovero e custodia degli animali
1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dai Comuni singoli o
associati e dalle Comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o
private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione
delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite
convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le
cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata
finalità zoofila ed animalista.
2. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro
animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro
possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare
l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una
dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il
ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina
che la trascrivono sulla scheda di cui all'articolo 12 comma 2. L'animale nei
confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero
che lo custodisce, previa opportuna profilassi.
4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire
un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata
convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da
concordarsi con la struttura ospitante.
5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del
possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad
accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL
competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la
riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è
gratuito.
6. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono
sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il
privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di
guardie zoofile sullo stato dell'animale.
ARTICOLO 11 Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per
animali
1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane, ove delegate, devono
attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici esistenti e per la
costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:
a) razionale distribuzione dei ricoveri commisurata al numero degli abitanti,
alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animali esistenti nell'ambito del
territorio di propria competenza;
b) tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei
cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, compresi i selvatici presenti
nei centri abitati e gli esotici, in collaborazione con l'Istituto
zooprofilattico sperimentale;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni
di vita per gli animali, comprese le esigenze di spazio e di movimento al
chiuso e all'aperto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui
all'articolo 2 comma 3, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti
strutturali e le attrezzature di cui devono essere dotate le strutture di
ricovero pubbliche e private.
ARTICOLO 12 Anagrafe canina
1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore a qualsiasi
titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il proprio cane.
L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque
dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono
essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda
anagrafica, su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di
essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso,
la detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi
di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.
3. Nella scheda di cui al comma 2 sono riportati luogo e data di nascita, stato
segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice
assegnato all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e
segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.
5. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta
giorni, alla ASL ogni variazione dei dati contenuti nella scheda
anagrafica.
6. Gli uffici delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono
essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei
dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di
comune accordo con i Comuni e le ASL per la gestione dei dati dell'anagrafe
canina.
8. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito
codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e il sesto mese di
vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione,
con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di
riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti
validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle ASL.
L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana può richiedere che i codici in
possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi Cinofili, possano sostituire o
integrare quello indicato dalle ASL.
10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle
ASL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni
di cui all'articolo 3. In questo ultimo caso la ASL deve fornire certificazione
dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento apposto.
ARTICOLO 13 Controllo del randagismo
1. I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 12, comma 8,
sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura,
mantenimento e cura.
2. I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio veterinario
dell'ASL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi
dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la
descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità
della restituzione.
3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono,
previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a
giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon
trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali.
4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento
dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di
cui all'articolo 6.
5. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che
abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività,
vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno
l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente e di informare il
possessore degli adempimenti della presente legge.
ARTICOLO 14 Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari
1. I Comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e alla Regione,
sentite o su proposta delle Associazioni di protezione animale, predispongono
programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul
territorio.
2. I programmi mirati per la sterilizzazione possono essere finanziati con le
procedure di cui all'articolo 17.
3. Le Associazioni di protezione animale e le Cooperative zoofile possono
prestare servizio di soccorso, cura e degenza agli animali traumatizzati o
malati, anche stipulando apposite convenzioni con gli Enti pubblici.
4. Gli Enti locali e le ASL possono mettere a disposizione delle Associazioni
di protezione animale o Cooperative zoofile locali e materiali sanitari per
svolgere la propria opera.
5. Le Associazioni di protezione animale possono convenzionarsi con medici
veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria agli animali
ricoverati.
6. I centri di cura delle Associazioni di protezione animale non sono soggetti
al pagamento delle tasse di concessione regionale.
7. I requisiti dei locali dei centri di cura delle Associazioni di protezione
animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 15 Animali ospitati presso strutture private
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL
fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero e la provenienza degli
animali ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle
gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli Enti di cui
all'articolo 4 provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti nell'ambito
del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al
comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali
strutture.
3. Nel caso in cui non esistono strutture pubbliche comunali o consortili
conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono essere mantenute
quelle private esistenti, anche se in parte prive dei requisiti strutturali
richiesti, purché non lesive della dignità e del benessere dell'animale, fatto
salvo l'impegno del Comune interessato a creare strutture idonee o a
contribuire a ristrutturare quelle private esistenti, entro un termine
stabilito dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.
4. Gli Enti di cui all'articolo 4 possono versare un contributo per il
mantenimento degli animali a privati cittadini che facciano richiesta di
adozione per animali presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età pari
o superiore ad anni due, obbligandoli, al fine di controllare il benessere
degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'ASL
competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In
assenza di tali visite ed in presenza di accertati maltrattamenti, l'animale è
ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui
all'articolo 24 comma 1.
ARTICOLO 16 Cimiteri per animali
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione
nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame
affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune
interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in
ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno
recintati a cimiteri per animali.
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche
previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei
siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde
freatiche.
3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali
si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.
ARTICOLO 17 Contributi regionali
1. La Regione eroga ai Comuni e alle Comunità montane contributi per il
risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.
2. Ciascuna Provincia, nell'ambito della attività di coordinamento di cui
all'articolo 3, di intesa con i Comuni e le Comunità montane, può elaborare
programmi di intervento, attivando, se necessario, Conferenze di servizi.
3. La Regione concede, altresì, contributi per l'attuazione dei programmi mirati
di cui agli articoli 7, 14 e 20 presentati dagli Enti locali, nonché per
l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di
animali in difficoltà.
4. Con atto amministrativo sono fissati i criteri per la concessione dei contributi
di cui al presente articolo, nonché le modalità e i termini per la
presentazione delle domande.
ARTICOLO 18 Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini,
animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale
animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 320/1954 e dall'articolo 672 del
codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane
di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASL di riferimento,
in accordo con i soggetti di cui all'articolo 6 operanti sul territorio. Questi
ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL di riferimento il
riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e
la responsabilità.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal
servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da un medico
veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario
dell'ASL competente per territorio o da un medico veterinario indicato dai
soggetti di cui all'articolo 6.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a
nome del soggetto responsabile e portare una medaglietta ben visibile nella
quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di
appartenenza.
ARTICOLO 19 Tutela del patrimonio zootecnico
1. La Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane
promuovono opportuni piani di cattura per i cani vaganti o inselvatichiti di
concerto con le associazioni di protezione animale e venatorie.
2. La Regione stabilisce i criteri e le modalità per l'indennizzo agli
imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o
inselvatichiti.
ARTICOLO 20 Avifauna
1. La Regione in collaborazione con la Provincia, i Comuni singoli o associati,
l'ASL, l'Istituto zooprofilattico, l'Università di Genova e i soggetti di cui
all'articolo 6, interviene per il controllo ed il benessere della popolazione
aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in
atto dai privati.
2. Al fine di contenere la popolazione aviaria, la Regione finanzia programmi
mirati predisposti dai Comuni singoli o associati, anche su proposta dei
soggetti di cui all'articolo 6 che prevedano lo studio, il monitoraggio e il
contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale, le
indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza
al fine di programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso
adeguati interventi di sterilizzazione.
ARTICOLO 21 Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio
1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire
il benessere dell'animale. Gli stessi hanno l'obbligo di tenere un apposito
registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto
dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario
dell'ASL competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico
e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio
veterinario dell'ASL competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona
salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a
malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL
competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della
Provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validità del certificato è di dieci
giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui
al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione
prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti.
4. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di
iscrizione all'anagrafe.
ARTICOLO 22 Trasporto
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per
qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione
di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli
animali da intemperie o lesioni e da consentire altresì l'ispezione e la cura
degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle
condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.
3. Per gli animali appartenenti all'allegato A, B, C e D del regolamento (CE)
338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e integrazioni, si applicano
le disposizioni contenute nello stesso, ivi compresa l'acquisizione di apposito
parere espresso dalla Commissione scientifica istituita presso il Ministero dell'Ambiente
nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti.
4. Per gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile, si applicano le
disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954.
5. Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinché l'animale non abbia la
possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di
evitare danni a terzi e a se stesso.
6. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta
animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed
a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a
terzi.
7. Il conducente deve assicurare:
a) l'aerazione del veicolo;
b) la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o
sosta.
8. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti
eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o comunque tali da
compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
ARTICOLO 23 Funzioni di vigilanza e di controllo
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge sono
affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL, al Comune, agli
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai soggetti indicati dall'articolo
27 della l. 157/1992 ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di
vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali
e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di
vita.
2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della
presente legge sono utilizzate dai Comuni anche le guardie zoofile volontarie
in conformità all'articolo 5 del d.P.R. 31 marzo 1979. Le guardie zoofile con
competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su
proposta delle Associazioni di protezione animale. Alle guardie ecozoofile
viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e distintivo approvato
dalla Regione.
3. Le guardie ecozoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario
e gratuito in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL ed i
soggetti addetti alla vigilanza e in collegamento con le Associazioni
protezionistiche zoofile ed animaliste.
4. Le Guardie ecozoofile volontarie ai fini della presente legge sono Agenti di
Polizia Amministrativa e titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge
24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le linee di indirizzo
cui si debbono attenere gli Enti, pubblici o privati, che utilizzano le guardie
zoofile volontarie.
ARTICOLO 24 Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore
o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa tra un minimo di lire seicentomila e un massimo di lire sei
milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui
all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire
trecentomila .
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo
12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di
lire centocinquantamila ed un massimo di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un
minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire
unmilionecinquecentomila.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 14
aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e
polizia veterinaria).
ARTICOLO 25 Modifiche alla l.r. 15/1992
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15
(disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, dopo la
lettera g) è inserita la seguente lettera: "g bis) protezione degli animali".
ARTICOLO 26 Abrogazione di disposizioni
1. È abrogata la legge regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove norme in materia di
randagismo).
ARTICOLO 27 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
a) relativamente all'articolo 17, comma 1 con gli stanziamenti iscritti al
capitolo 4825 del bilancio regionale che assume la seguente denominazione
"Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e
la costruzione di strutture di ricovero per animali";
b) relativamente all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 14, comma 2, con gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente denominazione:
"Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del
randagismo" e al capitolo 4819 del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
3. I piani di cattura e gli indennizzi di cui all'articolo 19 ed i contributi
regionali di cui all'articolo 17 sono autorizzati e concessi solo nei territori
in cui i Comuni o le Comunità Montane attuino iniziative d'informazione ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 22 marzo 2000
C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006
aggiornamento 02/12/2006
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