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LEGGE REGIONALE VENETO giunta regionale – 8^ legislatura Dgr n. 243 del 07 febbraio 2006 ALLEGATO A |
LINEE GUIDA DA APPLICARE AL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA VETERINARIA Le presenti linee guida da applicare al regolamento di Igiene Urbana Veterinaria, hanno lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l’uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. In particolare si ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell’igiene e sanità pubblica ed ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l’informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo. Si ritiene quindi opportuno evidenziare che chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, deve essere ritenuto responsabile della sua salute e del suo benessere e pertanto deve rivolgersi agli operatori del settore (in primis Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie. Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione Il presente documento si riferisce alle tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente: - animali d’affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite “non convenzionali”, quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d’affezione. - animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di competenza. - animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l’uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento. - colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall’uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di competenza. - animale selvatico: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Art. 2 - Profili Istituzionali Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni: 1. Il testo unico delle leggi sanitarie, DPR 31 marzo 1979 conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. 2. Il R.D. 45 del 03/02/1901 prevedeva che i Sindaci, nell’esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalessero dei medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora Aziende ULSS. 3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all’art. 24 cita che qualsiasi concentramento di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente. 4. Si ritiene che i negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrino nella definizione di “concentrazione di animali” e quindi debbano sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario 5. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento. 6. In applicazione della Legge 11.02.1992 n. 157, il Sindaco esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili. 7. Il Comune in base alla Legge 281/1991 ed alla Legge Regionale 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. 8. La Legge 20.07.2004 n. 189 detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. 9. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (DGR 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (DGR1707/2004) ed anagrafe canina (DGR 887/2004 e DGR 1515/2004). 10. La Regione Veneto con Legge Regionale n. 3 del 03 gennaio 2005, ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), indicandone tra l’altro le finalità, le modalità d’applicazione e la formazione degli operatori. 11. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS competenti per territorio, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato. 12. Il Comune ed i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all’Albo Regionale, promuovono programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole ed ai cittadini. 13. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell’Azienda ULSS competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d’affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o, in caso di ricovero ospedaliero, provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture. Art. 3 – Detenzione e maltrattamento di animali 1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale. 2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età il sesso, la specie e la razza ed in particolare: a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone; b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico; d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga; e) garantire la tutela di terzi da aggressioni, f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali; g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. 3. E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche. 4. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. 5. E’ vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. a) Tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l’eliminazione delle deiezioni. b) Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi. c) Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati. d) I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie. 6. E’ vietato addestrare animali per combattimenti. 7. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. 8. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della DGR 17/07/2004). 9. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali. 10. E’ opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà. 11. E’ opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi. 12. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. 13. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare: a) l’aerazione del veicolo; b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati; c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell’animale. 13. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell’accattonaggio. 14. E’ vietato sopprimere animali d’affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario. 15. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato. Art. 4 – Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica E’ fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia della pesca e delle normative sanitarie. Art. 5 – Animali sinantropi Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell’igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati. Art. 6 – Avvelenamenti e trappole 1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali. alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche. 2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali. 3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio, che provvederà a comunicarli all’Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Art. 7 – Esposizione e commercializzazione di animali 1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. 2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di competenza , si devono assicurare agli animali: a) un’adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione; b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie; c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie; d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati; e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri; f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale. 3. Gli animali venduti e/o ceduti all’acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto. 4. E’ opportuno prevedere la compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti. 5. E’ altresì vietato: a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un’ombra artificiale; b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza,o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell’attività commerciale; c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati. Art. 8 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi 1. L’allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l’attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi. 2. E’ vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali. 3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l’eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio. 4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all’anagrafe canina. Art. 9 - Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d’affezione 1. Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento. 2. Il seppellimento degli animali d’affezione è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali previa autorizzazione di un medico veterinario in cui venga certificata l’esclusione di qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffusive della specie. 3. I cimiteri per gli animali d’affezione: a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all’articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme. b) I siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all’igiene ed alla sanità pubblica. c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d’affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell’art. 14 della L.R. 60/93. Art. 10 - Animali d’affezione 1. Si ritiene opportuno che venga contrastato: a) il dono di animali d’affezione come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà; b) la riproduzione non pianificata degli animali. 2. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, è opportuna la preventiva concessione dell’autorizzazione da parte del Sindaco del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio. 3. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all’interno, evitando al tempo stesso che l’animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all’animale e non deve essere a diretta esposizione del sole. 4. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedono a luoghi pubblici (o aperti al pubblico), devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. 5. I cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 m; i gatti e gli altri animali d’affezione devono essere trasportati in idonei contenitori. Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l’applicazione e la formazione degli operatori in materia di pettherapy, e la D.G.R. di attuazione del 18 marzo 2005, n.962, si ritiene altresì opportuno che le Amministrazioni locali predispongano iniziative ed attività con la finalità di: 1. promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare si ritiene opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità etc…) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura; 2. agevolare l’accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili; 3. favorire la cultura dell’affidamento degli animali d’affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici quali ad es. ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture. Art. 12 – Cani e strutture di ricovero 1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio, con segnalazione al corpo di Polizia Municipale. 2. E’ fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell’Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati. 3. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola, con particolare riferimento ai cani a rischio di maggiore aggressività. 4. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. 5. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, purché questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l’agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell’acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto. 6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l’uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell’addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani. 7. Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile. 8. In caso di detenzione permanente dell’animale all’interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate in modo da consentire all’animale un’adeguata possibilità di esercizio fisico. 9. Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all’aperto sono: Peso del cane in kg Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m2 Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane fino a 3 cani: m2 per ciascun cane oltre 3 cani: m2 per ciascun cane fino a 10 Kg 1,0 1,5 1,0 da 11 a 30 Kg 1,5 2,0 1,5 oltre i 30 Kg 2,0 2,5 2,0 Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell’animale. 10. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell’incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti. Art. 13 – Gatti e colonie feline 1. Si intende per “gatto libero” il gatto non di proprietà che vive in stato di libertà sul territorio. 2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune. 3. Chiunque si occupi dell’alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. 4. Per quanto si riferisce alle colonie feline: a) spetta all’Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l’identificazione delle colonie stesse; b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all’albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza; c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro “habitat”: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di competenza. Art. 14 – Volatili d’affezione o da compagnia 1. In aggiunta a quanto determinato dall’art. 3 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche: a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere; b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc…; c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore; d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno; e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero; f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno; g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie. Art. 15 – Animali d’affezione e compagnia detenuti in terrari 1. In aggiunta a quanto determinato dall’art. 3 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche: a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie; b) date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità; c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie. Art. 16 – Pesci ed animali acquatici 1. In aggiunta a quanto determinato dall’art. 3 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche: a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale; b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell’acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell’acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti; c) è sconsigliato l’uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali. Art. 17 – Altre specie animali utilizzate a scopo d’affezione e da compagnia In aggiunta a quanto determinato dall’art. 3 del presente documento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d’affezione di tutte le specie animali solitamente allevate a scopo industriale e/o solitamente non allevate a scopo d’affezione, si forniscono altresì le seguenti specifiche: a) la detenzione deve essere soggetta a specifica autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio, per la valutazione della gestione degli animali e dei reflui; b) per lo smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall’art. 233 e seguenti del DPR 915/1982 (criteri d’applicazione del testo unico delle leggi sanitarie). Art. 18 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare 1. Per evitare l’insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti…) nelle zone urbane è vietato l’allevamento indiscriminato di animali da reddito. 2. In particolare, nelle zone residenziali, l’allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte non edificatorie, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio, alle seguenti condizioni: a) che di tratti di animali non rumorosi; b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso; c) che il recinto sia situato in un raggio non inferiore a 50 metri dai confini dell’area scoperta di proprietà o di uso legittimo del detentore; d) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate; e) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche; f) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi. 3. Nelle zone rurali, l’allevamento a carattere familiare di animali da reddito potrà essere consentito previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio ed alle seguenti condizioni: a) che non rechi danno o molestia agli abitanti delle case vicine; b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso; c) che il recinto non sia situato nell’area confinante con proprietà altrui; d) che i locali di detenzione abbiano caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie idonee per le specie allevate; e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate; f) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche; g) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi. 4. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall’art. 3 del presente documento. C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006 |