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Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che
modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
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Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2], previa consultazione del Comitato delle regioni, considerando quanto segue: (1) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura e dei trasporti la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. (2) Ai sensi della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto [3], il Consiglio ha adottato regole nell'ambito del trasporto di animali per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, assicurando nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli animali in questione. (3) La relazione che la Commissione, ai sensi della direttiva 91/628/CEE, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto [4], raccomanda di modificare la legislazione comunitaria vigente in tale ambito. (4) La maggior parte degli Stati membri ha ratificato la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali e il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare per conto della Comunità la Convenzione europea riveduta sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali. (5) In considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali, compresi gli animali da macello, che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile. (6) Il Consiglio ha invitato la Commissione il 19 giugno 2001 [5] a presentare proposte per provvedere all'effettiva attuazione e garantire un controllo rigoroso della legislazione comunitaria vigente, migliorare la protezione e il benessere degli animali e prevenire l'insorgere e la propagazione di malattie infettive degli animali e creare condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza, al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli animali durante e dopo il trasporto. (7) Il 13 novembre 2001 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte di modifica della vigente legislazione comunitaria in materia di trasporto di animali, in particolare al fine di: - consultare il competente comitato scientifico sulla durata del trasporto degli animali, - proporre un modello armonizzato di certificato europeo per i trasportatori, armonizzare i ruolini di marcia per il trasporto di lunga durata, - assicurare che il personale che accudisce gli animali durante il trasporto abbia completato un corso di formazione riconosciuto dalle autorità competenti e - assicurare che i controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità comprendano un esame approfondito delle condizioni di benessere in cui gli animali sono trasportati. (8) Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato l' 11 marzo 2002 un parere sul benessere degli animali durante il trasporto. Sulla base di esso la legislazione comunitaria dovrebbe essere modificata per tener conto delle nuove prove scientifiche, dando al tempo stesso la priorità all'esigenza di assicurare adeguatamente nell'immediato futuro l'attuabilità di detta legislazione. (9) Disposizioni specifiche per il pollame, i cani e i gatti saranno oggetto di opportune proposte, non appena i corrispondenti pareri dell'AESA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) saranno disponibili. (10) Alla luce dell'esperienza acquisita nel contesto della direttiva 91/628/CEE per quanto concerne l'armonizzazione della legislazione comunitaria sul trasporto di animali e date le difficoltà incontrate a causa del diverso recepimento di tale direttiva a livello nazionale, appare più appropriato stabilire regole comunitarie in tale ambito sotto forma di regolamento.In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per talune specie con particolari esigenze e che costituiscono una parte molto limitata del patrimonio zootecnico della Comunità, occorre consentire agli Stati membri di stabilire o mantenere norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di dette specie. (11) Al fine di garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta la Comunità in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere interpretate ed applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente ogniqualvolta, alla luce in particolare di nuovi pareri scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto principio per determinate specie o tipi di trasporto. (12) Il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto. (13) Anche lo scarico e il successivo carico degli animali potrebbe costituire un motivo di stress per questi ultimi e, a determinate condizioni, il contatto nei posti di controllo, precedentemente designati come punti di sosta, potrebbe portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo è opportuno prevedere misure specifiche per la tutela della salute e del benessere degli animali allorché sostano ai posti di controllo. È pertanto necessario modificare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE [6]. (14) Le carenze sul piano del benessere sono spesso dovute a mancanza di preparazione professionale. Per tale motivo una formazione preliminare dovrebbe essere obbligatoria per qualsiasi persona manipoli gli animali durante il trasporto e tale formazione dovrebbe essere erogata soltanto da organismi riconosciuti dalle autorità competenti. (15) Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto risultano principalmente dal comportamento quotidiano dei trasportatori. I controlli ad opera delle autorità competenti possono essere ostacolati dal fatto che i trasportatori possono operare liberamente in diversi Stati membri. Per tale motivo i trasportatori dovrebbero dar prova di maggiore responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare, dovrebbero fornire prova della loro autorizzazione, riferire sistematicamente le difficoltà incontrate e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti. (16) Il trasporto di animali coinvolge non solo i trasportatori ma anche altre categorie di operatori come allevatori, commercianti, centri di raccolta e macelli. Ne consegue che certi obblighi in materia di benessere degli animali dovrebbero essere estesi a qualsiasi operatore coinvolto nel trasporto di animali. (17) I centri di raccolta svolgono un ruolo cruciale nel trasporto di certe specie animali. Per tale motivo, i centri di raccolta dovrebbero assicurare che la legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto sia conosciuta e rispettata dai loro lavoratori e visitatori. (18) I lunghi viaggi hanno probabilmente effetti più nocivi sul benessere degli animali di quelli brevi. Per tale motivo, si dovrebbero concepire procedure specifiche per assicurare un'attuazione più rigorosa delle norme, in particolare aumentando la tracciabilità di tali operazioni di trasporto. (19) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [7], stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i conducenti dei veicoli stradali. È opportuno che i viaggi per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [8] stabilisce l'installazione e l'uso di tale apparecchio per assicurare un controllo efficace del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. È necessario che i dati registrati siano resi disponibili e controllati in modo da far rispettare i limiti dei tempi di viaggio previsti dalla legislazione sul benessere degli animali. (20) Un insufficiente scambio di informazioni tra le autorità competenti porta a un'inadeguata attuazione della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto. Di conseguenza occorre stabilire procedure flessibili per migliorare il livello di collaborazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri. (21) Gli equidi registrati, come definiti all'articolo 2, lettera c) della direttiva 90/426/CEE [9], sono spesso trasportati per scopi non commerciali e tali trasporti devono essere effettuati conformemente agli obiettivi complessivi del presente regolamento. Vista la natura di tali movimenti, sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi cultuali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi, destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di smistamento, che a norma dell'articolo 2, lettera d) e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 90/426/CEE, sono da considerare come "equidi da macello". (22) Un follow-up inadeguato delle infrazioni alla legislazione sul benessere degli animali incoraggia l'inosservanza di tale legislazione e porta a distorsioni della concorrenza. Per tale motivo occorre stabilire procedure uniformi in tutta la Comunità per accrescere i controlli e l'imposizione di sanzioni in caso di violazione della legislazione sul benessere degli animali. Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurare che esse siano attuate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (23) Un numero importante di animali è trasportato da navi adibite al trasporto di bestiame su distanze molto lunghe a partire dalla Comunità e al suo interno; il trasporto via mare può essere controllato nel luogo di partenza. Per tale motivo è essenziale stabilire misure e standard specifici per tale modo di trasporto. (24) Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria, occorre modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [10] in modo da adattarla al presente regolamento per quanto concerne il riconoscimento dei centri di raccolta e i requisiti per i trasportatori. (25) Occorre modificare anche la direttiva 93/119/CE, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento [11] per adattarla al presente regolamento per quanto concerne l'uso di pungoli a scarica elettrica. (26) Le regole e le procedure d'informazione stabilite dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica [12] dovrebbero essere applicate al benessere degli animali durante il trasporto per assicurare il rispetto del presente regolamento. (27) La decisione 98/139/CE della Commissione [13] fissa alcune modalità per i controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri, modalità che dovrebbero contribuire ad assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento. (28) Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la ventilazione nei veicoli su strada che trasportano animali per lunghi viaggi. Si dovrebbe quindi abrogare il regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore [14]. (29) È opportuno prevedere una procedura semplice per l'aggiornamento da parte del Consiglio di taluni importanti elementi tecnici del presente regolamento, in particolare alla luce della valutazione del suo impatto sul trasporto di animali vivi all'interno della Comunità allargata e per la fissazione delle specifiche del sistema di navigazione che sarà usato per tutti i mezzi di trasporto su strada alla luce dei futuri sviluppi tecnologici nel settore quali l'ultimazione del sistema Galileo. (30) È opportuno prevedere la possibilità di deroghe per tener conto della distanza di certe regioni rispetto al territorio continentale della Comunità, in particolare per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato (31) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [15], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono. 2. Soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano: a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali; b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda; 3. Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio. 4. Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria. 5. Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) "animali": animali vertebrati vivi; b) "centri di raccolta": luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare; c) "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio; d) "posto di ispezione frontaliero": posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE [16] per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità; e) "legislazione veterinaria comunitaria": la legislazione elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE [17] e le successive disposizioni di attuazione; f) "autorità competente": l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli sul benessere degli animali o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza; g) "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto; h) "posti di controllo": i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97; i) "punto di uscita": posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale della Comunità; j) "viaggio": l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio; k) "detentore": persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea; l) "nave adibita al trasporto di bestiame": nave usata o destinata a essere usata per il trasporto di equidi domestici o di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina diversa dalle navi traghetto e dalle navi che trasportano animali in contenitori amovibili; m) "lungo viaggio" : viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito; n) "mezzi di trasporto": veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali; o) "sistemi di navigazione": infrastrutture satellitari che forniscono servizi globali, continui, precisi e servizi di sincronizzazione e posizionamento garantiti, o qualsiasi tecnologia che fornisca servizi equivalenti ai fini del presente regolamento; p) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro; q) "organizzatore": i) trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio; ovvero ii) persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio; ovvero iii) persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato II; r) "luogo di partenza": il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza. Tuttavia centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria possono essere considerati luogo di partenza a condizione che: i) la distanza percorsa tra il primo luogo di caricamento e il centro di raccolta sia inferiore a 100 km; o ii) gli animali siano stati sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati, se possibile, e siano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta; s) "luogo di destinazione": il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e: i) sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza; ovvero ii) macellato; t) "luogo di riposo o trasferimento": qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento; u) "equide registrato": equide registrato ai sensi della direttiva 90/426/CEE [18]; v) "nave traghetto": nave marittima strutturata in modo da consentire l'imbarco e lo sbarco di veicoli stradali o ferroviari; w) "trasporto": il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione; x) "trasportatore": persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi; y) "equidi non domati": equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitazione, dolore o sofferenze evitabili; z) "veicolo": mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato. Articolo 3 Condizioni generali per il trasporto di animali Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili. Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio; b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto; c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali; d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali; e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili; f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate; g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto; h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia. CAPO II ORGANIZZATORI, TRASPORTATORI, DETENTORI E CENTRI DI RACCOLTA Articolo 4 Documentazione di trasporto 1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi: a) la loro origine e proprietà; b) il luogo di partenza; c) la data e l'ora di partenza; d) il luogo di destinazione; e) la durata prevista del viaggio. 2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa. Articolo 5 Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali 1. Nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1. 2. I trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la loro responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento. 3. Gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio: a) il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche; e b) una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull'organizzazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio all'autorità competente in qualsiasi momento. 4. Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II. Articolo 6 Trasportatori 1. Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, paragrafo 1. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali. 2. I trasportatori comunicano all'autorità competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati. 3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I. 4. I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II. 5. Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2. Il certificato di idoneità è messo a disposizione dell'autorità competente allorché si trasportano animali. 6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i casi in cui: a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista; b) il conducente svolga le funzioni di guardiano. 7. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione. 8. I trasportatori mettono a disposizione dell'autorità competente del paese in cui gli animali sono trasportati il certificato di omologazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 o all'articolo 19, paragrafo 2. 9. I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione come quello di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.2 a decorrere dal 1o gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1o gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada. Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno tre anni e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa, in particolare allorché sono effettuati i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 4. Le disposizioni di attuazione concernenti il presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 7 Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto 1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1. 2. Nessuno può trasportare via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina. Articolo 8 Detentori 1. I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1 riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte. 2. I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. Nel caso di lunghi viaggi di equidi domestici, diversi dagli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II. Articolo 9 Centri di raccolta 1. Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1. 2. Gli operatori dei centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria sono tenuti inoltre a: a) affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I; b) informare periodicamente le persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi in virtù del presente regolamento e delle sanzioni in caso di violazione; c) tenere costantemente a disposizione delle persone ammesse nei centri di raccolta gli estremi dell'autorità competente cui devono essere segnalate le eventuali violazioni delle disposizioni del presente regolamento; d) in caso di inosservanza del presente regolamento ad opera di una persona presente nel centro di raccolta, e fatte salve le eventuali azioni intraprese dall'autorità competente, prendere le misure necessarie per porre rimedio alle violazioni riscontrate e prevenire il loro ripetersi; e) adottare, monitorare e far rispettare le necessarie regole interne per assicurare il rispetto delle lettere da (a) a (d). CAPO III DOVERI E OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI Articolo 10 Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore 1. L'autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori purché: a) i richiedenti siano stabiliti o, nel caso di richiedenti stabiliti in un paese terzo, siano rappresentati nello Stato membro in cui chiedono l'autorizzazione; b) i richiedenti abbiano dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate per consentire loro di adempiere alle disposizioni del presente regolamento, incluse se del caso guide delle buone pratiche; c) i richiedenti o i loro rappresentanti non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della richiesta. La presente disposizione non si applica qualora il richiedente dimostri all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni. 2. L'autorità competente rilascia le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo I. Dette autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e non sono valide per i lunghi viaggi. Articolo 11 Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi 1. L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che: a) essi ottemperino alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione: i) certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per tutti i conducenti e i guardiani destinati a effettuare lunghi viaggi; ii) certificati di omologazione validi, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi; iii) dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi; iv) piani d'emergenza in caso di emergenza. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), i trasportatori che effettuano lunghi trasporti di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono dimostrare che usano il sistema di navigazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9: a) per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007; b) per tutti i mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1o gennaio 2009. 3. L'autorità competente rilascia tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo II. Tali autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono valide per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi. Articolo 12 Limite alle richieste di autorizzazione I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro. Articolo 13 Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente 1. L'autorità competente può limitare la portata di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1, in funzione di criteri verificabili durante il trasporto. 2. L'autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L'autorizzazione è redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il trasportatore presumibilmente operi in un altro Stato membro. 3. L'autorità competente registra le autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1, così che l'autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. 4. L'autorità competente registra in una base di dati elettronica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1. Il nome e il numero di autorizzazione del trasportatore sono resi disponibili al pubblico nel periodo di validità dell'autorizzazione. Fatta salva la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di tutela della vita privata, gli Stati membri rendono accessibili al pubblico altri dati in relazione alle autorizzazioni dei trasportatori. La base di dati comprende anche le decisioni notificate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, lettera c) e dell'articolo 26, paragrafo 6. Articolo 14 Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggioda adottarsi ad opera dell'autorità competente prima di lunghi viaggi 1. Per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi che interessano equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, l'autorità competente del luogo di partenza: a) effettua controlli adeguati per verificare che: i) i trasportatori indicati nel giornale di viaggio siano in possesso delle relative autorizzazioni valide del trasportatore, dei certificati di omologazione validi dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani; ii) il giornale di viaggio presentato dall'organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al presente regolamento; b) qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) non sia soddisfacente, chiede all'organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al presente regolamento; c) qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) sia soddisfacente, l'autorità competente appone un timbro sul giornale di viaggio; d) invia quanto prima all'autorità competente del luogo di destinazione, del punto di uscita o del posto di controllo, mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, le informazioni relative alle modalità del lungo viaggio previsto riportate nel giornale di viaggio. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), la timbratura del giornale di viaggio non è richiesta per i trasporti effettuati utilizzando il sistema di cui all'articolo 6, paragrafo 9. Articolo 15 Controlli da effettuarsi ad opera dell'autorità competente in qualsiasi momento del lungo viaggio 1. L'autorità competente effettua, in qualsiasi momento del lungo viaggio, appropriati controlli estemporanei o mirati per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e il viaggio sia in linea con il presente regolamento e in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all'allegato I, capo V. 2. In caso di lunghi viaggi tra Stati membri e con paesi terzi, i controlli di idoneità al trasporto al luogo di partenza, di cui all'allegato I, capo I, sono eseguiti prima del carico nel quadro dei controlli sulla salute degli animali di cui alla pertinente normativa veterinaria comunitaria, nei limiti temporali stabiliti da tale normativa. 3. Quando il luogo di destinazione è un macello, i controlli previsti al paragrafo 1 possono essere effettuati nel quadro delle ispezioni sul benessere degli animali di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [19]. 4. Le registrazioni dei movimenti dei mezzi di trasporto su strada ottenute attraverso il sistema di navigazione possono essere utilizzate, se del caso, per effettuare tali controlli. Articolo 16 Formazione del personale e attrezzatura dell'autorità competente L'autorità competente assicura che il proprio personale sia debitamente formato e attrezzato per controllare i dati registrati: - dall'apparecchio di controllo installato sui mezzi per il trasporto su strada di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; - dal sistema di navigazione. Articolo 17 Corsi di formazione e certificato di idoneità 1. Corsi di formazione sono messi a disposizione del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a). 2. Il certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di idoneità è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il conducente o il guardiano presumibilmente operino in un altro Stato membro. Il certificato di idoneità è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo designato a tal fine dagli Stati membri, conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III. La portata del suddetto certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati. Articolo 18 Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada 1. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che i mezzi di trasporto: a) non siano oggetto di una domanda presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata; b) siano stati ispezionati dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risultino conformi ai requisiti dell'allegato I, cap. II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi. 2. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo IV. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali. 3. L'autorità competente registra i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. 4. Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b) e del capo VI dell'allegato I per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore. Articolo 19 Certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame 1. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, a condizione che la nave: a) operi a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata; b) non sia oggetto di una richiesta presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata; c) sia stata ispezionata dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risulti conforme ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 1, concernenti la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di bestiame. 2. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali. 3. L'autorità competente registra le navi adibite al trasporto di bestiame omologate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di inosservanza del presente regolamento. 4. L'autorità competente registra i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 20 Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico 1. L'autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che: a) la nave sia costruita e attrezzata in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare; b) i compartimenti in cui gli animali sono alloggiati si presentino in buone condizioni; c) le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento. 2. L'autorità competente ispeziona quanto segue prima e nel corso delle operazioni di carico/scarico delle navi adibite al trasporto di bestiame per garantire che: a) gli animali siano idonei a continuare il viaggio; b) le operazioni di carico/scarico siano effettuate conformemente all'allegato I, capo III: c) le riserve di alimenti e acqua siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 2. Articolo 21 Controlli ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri 1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003, allorché gli animali sono presentati ai punti di uscita o ai posti d'ispezione frontalieri, i veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare: a) che i trasportatori abbiano presentato copia di un'autorizzazione valida ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, paragrafo 1; b) che i conducenti dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici, animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame e i guardiani abbiano presentato un certificato di idoneità valido ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2; c) che gli animali siano idonei a continuare il viaggio; d) che i mezzi di trasporto con cui gli animali continueranno il viaggio siano conformi all'allegato I, capo II e, se del caso, capo VI; e) che, in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di destinazione finale è conforme all'eventuale accordo internazionale citato nell'allegato V applicabile ai paesi terzi in questione; f) se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi. 2. In caso di lunghi viaggi per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d'ispezione frontalieri eseguono e registrano nel giornale di viaggio i controlli di cui all'allegato II, sezione 3 "Luogo di destinazione". Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono conservate dall'autorità competente per un periodo di almeno tre anni dalla data dei controlli, compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, se il veicolo è contemplato da tale regolamento. 3. Qualora l'autorità competente ritenga che gli animali non siano idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare. Articolo 22 Ritardi nel trasporto 1. L'autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l'applicazione del presente regolamento. L'autorità competente assicura che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri per dare priorità al trasporto di animali. 2. Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto, a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica. Tra il termine del carico e la partenza non si frappone alcun ritardo ingiustificato. Se una partita di animali dev'essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, l'autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli. CAPO IV ATTUAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI Articolo 23 Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori 1. L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali. Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione. L'autorità competente recupera i costi di dette azioni nel modo appropriato. 2. A seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere: a) il cambiamento del conducente o del guardiano; b) la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali; c) il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto; d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali; e) lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto. Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia. 3. Qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell'inosservanza del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1 e sia necessario trasportare gli animali in violazione di alcune delle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per il trasporto di tali animali. L'autorizzazione identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento. Tale autorizzazione accompagna gli animali. 4. L'autorità competente si adopera senza indugio affinché siano intraprese le azioni necessarie nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni. 5. Le decisioni prese dalle autorità competenti e i motivi di tali decisioni sono notificati quanto prima al trasportatore o al suo rappresentante e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1. Ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza resesi necessarie. Articolo 24 Assistenza reciproca e scambio di informazioni 1. Le norme e le procedure d'informazione di cui alla direttiva 89/608/CEE del Consiglio [20] si applicano ai fini del presente regolamento. 2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli estremi di un punto di contatto ai fini del presente regolamento, compreso, ove disponibile, un indirizzo elettronico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e trasmette gli eventuali aggiornamenti di tali informazioni. La Commissione inoltra gli estremi del punto di contatto agli altri Stati membri nel quadro del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Articolo 25 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni, come anche le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 26, entro il 5 luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche che le riguardano. Articolo 26 Violazioni e notifica di violazioni 1. In caso di violazione del presente regolamento, l'autorità competente prende le misure specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2. Un'autorità competente, allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, lo notifica senza indugio all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto e, qualora il conducente sia coinvolto nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, all'autorità che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti. 3. Un'autorità competente del luogo di destinazione, allorché riscontra che il viaggio si è svolto in violazione del presente regolamento, ne informa senza indugio l'autorità competente del luogo di partenza. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti. 4. Allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme, al presente regolamento o allorché riceve una notifica ai sensi del paragrafo 2 o 3, ove necessario un'autorità competente: a) intima al trasportatore in questione di porre rimedio alle irregolarità riscontrate e stabilire sistemi per evitare che esse si ripresentino; b) sottopone il trasportatore in questione a controlli addizionali che in particolare richiedono la presenza di un veterinario allorché si procede al carico degli animali; c) sospende o revoca l'autorizzazione del trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione. 5. In caso di violazione del presente regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente o il guardiano è sprovvisto di conoscenze sufficienti o non è adeguatamente sensibilizzato a trasportare animali conformemente al presente regolamento. 6. In caso di infrazione grave o ripetuta al presente regolamento, uno Stato membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24. 7. Gli Stati membri assicurano che tutti i punti di contatto di cui all'articolo 24, paragrafo 2 siano informati senza indugio delle decisioni prese ai sensi del paragrafo 4, lettera c) o dei paragrafi 5 o 6 del presente articolo. Articolo 27 Ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti 1. L'autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La percentuale delle ispezioni aumenta ove si accerti che le disposizioni del presente regolamento non sono state rispettate. Le percentuali di cui sopra sono determinate secondo le procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione, entro il trenta giugno, una relazione annuale sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per ovviarvi. Articolo 28 Controlli in loco Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco secondo le procedure di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [21]. Articolo 29 Guide delle buone pratiche Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di guide delle buone pratiche comprendenti orientamenti riguardo all'osservanza del presente regolamento e in particolare dell'articolo 10, paragrafo 1. Tali guide sono elaborate a livello nazionale, tra più Stati membri o a livello comunitario. Sono incoraggiate la diffusione e l'utilizzazione di guide sia nazionali che comunitarie. CAPO V COMPETENZE DI ESECUZIONE E COMITATOLOGIA Articolo 30 Modifica degli allegati e delle disposizioni di attuazione 1. Gli allegati del presente regolamento sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, con la specifica finalità di adattarli ai progressi scientifici e tecnologici, tranne per quanto riguarda l'allegato I, capo IV e capo VI, punto 3.1 l'allegato II, sezioni da 1 a 5 e gli allegati III, IV, V e VI, che possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. 2. Le eventuali norme specifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. 3. I certificati o altri documenti previsti per gli animali vivi dalla legislazione veterinaria comunitaria possono essere completati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, per tener conto dei requisiti del presente regolamento. 4. L'obbligo di detenere un certificato di idoneità di cui all'articolo 6, paragrafo 5 può essere esteso ai conducenti o ai guardiani che trasportano altre specie domestiche secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. 5. La Commissione ha facoltà di adottare deroghe all'allegato I, capo I, punto 2, lettera e) in caso di misure eccezionali di sostegno del mercato dovute a restrizioni agli spostamenti nell'ambito di misure veterinarie di controllo delle malattie. Il Comitato di cui all'articolo 31 è informato delle misure adottate. 6. Deroghe alle disposizioni per i lunghi viaggi per tener conto della distanza di talune regioni rispetto al territorio continentale della Comunità possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. 7. In deroga al presente regolamento gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti per quanto concerne il trasporto, all'interno delle loro regioni ultraperiferiche, di animali provenienti da o diretti a dette regioni. Essi ne informano la Commissione. 8. In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per le specie non esplicitamente menzionate negli allegati, gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di tali specie. Articolo 31 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [22]. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 32 Relazione Entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 37, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente le ripercussioni del presente regolamento sul benessere degli animali trasportati e sui flussi commerciali di animali vivi nella Comunità allargata. In particolare la relazione tiene conto delle prove scientifiche delle esigenze di benessere degli animali e della relazione sull'attuazione del sistema di navigazione satellitare di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.3., nonché delle implicazioni socioeconomiche del presente regolamento, compresi gli aspetti regionali. La relazione può essere corredata se necessario di appropriate proposte legislative in materia di lunghi viaggi, in particolare per quanto riguarda i tempi di viaggio, i periodi di riposo e la spazio disponibile. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 33 Abrogazioni La direttiva 91/628/CEE e il regolamento (CE) n. 411/98 sono abrogati a decorrere dal 5 gennaio 2007. I riferimenti alla direttiva e al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento. Articolo 34 Modifica della direttiva 64/432/CEE La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 11 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera: "ee) siano conformi alle disposizioni della direttiva 98/58/CE e del regolamento (CE) n. 1/2005 [23] che ad essi si applicano; b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorità competente può sospendere o revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva ovvero del regolamento (CE) n. 1/2005 o di un'altra legislazione veterinaria comunitaria elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE [24]. L'autorizzazione può essere ripristinata quando l'autorità competente si sia accertata che il centro di raccolta si è conformato appieno a tutte le disposizioni pertinenti di cui al presente paragrafo. 2) L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Articolo 12 1. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori soddisfino i seguenti requisiti aggiuntivi: a) utilizzino per il trasporto degli animali dei mezzi di trasporto: i) costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo; e ii) puliti e disinfettati con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni nuovo carico di animali; b) essi devono: i) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione, approvate dall'autorità competente, compresi impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame; ovvero ii) fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte da terzi riconosciuti dall'autorità competente. 2. Per ciascun veicolo autorizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve provvedere affinché sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti informazioni, che devono essere conservate per almeno tre anni: a) luoghi, date e ore del prelievo, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono prelevati; b) luoghi, date o ore di consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari; c) specie e numero degli animali trasportati; d) data e luogo delle operazioni di disinfezione; e) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, compreso il numero di serie; f) durata prevista di ciascun viaggio. 3. Il trasportatore provvede affinché, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore osservi le disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali. 5. Il presente articolo non si applica alle persone che trasportano animali per una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione. 6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano per analogia, per quanto concerne la salute degli animali, le disposizioni relative alle violazioni e alle notifiche di violazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2005.". Articolo 35 Modifica della direttiva 93/119/CE Nell'allegato A della direttiva 93/119/CE, il paragrafo 3 della parte II è sostituito dal seguente: "3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi. Dev'essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini e suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce." Articolo 36 Modifiche al regolamento (CE) n. 1255/97 Il regolamento (CE) n. 1255/97 è modificato come segue: 1) I termini "punti di sosta" sono sostituiti dai termini "posti di controllo" in tutto il regolamento. 2) L'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. I posti di controllo sono luoghi in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più ai sensi dell'allegato I, capo V punto 1.7, lettera b) o punto 1.5 del regolamento (CE) n. 1/2005 [25] del Consiglio. 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. L'autorità competente approva e rilascia un numero di riconoscimento a ciascun posto di controllo. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei posti di controllo approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come posti di controllo e la duplice finalità delle installazioni approvate. 2. I posti di controllo sono elencati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 su proposta dell'autorità competente dello Stato membro interessato. 3. Gli Stati membri possono proporre l'inserimento di un posto di controllo nell'elenco solo previo accertamento della sua conformità ai pertinenti requisiti da parte dell'autorità competente e previa approvazione da parte della medesima. Ai fini della concessione del riconoscimento, l'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 90/425/CEE provvede affinché i posti di controllo soddisfino i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento; tali posti di controllo devono inoltre: a) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizione secondo la pertinente legislazione comunitaria; b) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigila in particolare all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento; c) funzionare nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie pertinenti in materia di rispetto delle norme di polizia sanitaria, movimento degli animali e protezione degli animali al momento della macellazione; d) essere oggetto di ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, per controllare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte. 4. Per motivi gravi, in particolare di salute o di benessere degli animali, uno Stato membro deve sospendere l'uso di un posto di controllo situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione e alle ragioni che l'hanno indotta. La sospensione dell'uso del posto di controllo può essere revocata solo previa notifica delle relative motivazioni alla Commissione e agli altri Stati membri. 5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 può sospendere l'uso di un posto di controllo o cancellarlo dall'elenco se dai controlli in loco effettuati dagli esperti della Commissione conformemente all'articolo 28 di tale regolamento risulta la mancata osservanza della pertinente normativa comunitaria." 4) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: "4. L'autorità competente del luogo di partenza comunica il movimento di animali che passano dai posti di controllo mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE." 5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. Prima della partenza degli animali dal posto di controllo, il veterinario ufficiale o un veterinario designato a tal fine dall'autorità competente conferma nel giornale di viaggio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 che gli animali sono idonei a continuare il viaggio. Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il suddetto controllo veterinario siano a carico dell'operatore interessato. 2. Le norme relative allo scambio di informazioni tra autorità per conformarsi ai requisiti del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005"; 6) L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 6 bis Il presente regolamento è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, nella prospettiva, in particolare, di adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico, ad eccezione di quanto riguarda modifiche dell'allegato necessarie ad adeguarlo alla situazione zoosanitaria che potrebbero essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005". 7) All'articolo 6 ter, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Articolo 6 ter Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 per sanzionare le infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione". 8) L'allegato I è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: "ALLEGATO CRITERI COMUNITARI PER I POSTI DI CONTROLLO" b) La parte A è sostituita dalla seguente: "A. MISURE SANITARIE E D'IGIENE 1. Ogni posto di controllo deve a) essere situato, progettato, costruito e gestito in modo da garantire una sufficiente biosicurezza che eviti la diffusione di malattie infettive gravi ad altre aziende e tra spedizioni consecutive di animali che transitano per tali locali; b) essere costruito, attrezzato e gestito in modo da garantire che possano essere eseguiti i lavori di pulizia e disinfezione. È previsto un apposito posto di lavaggio per autocarri. Tali attrezzature devono essere operative in qualsiasi condizione climatica; c) essere pulito e disinfettato prima e dopo ogni utilizzazione, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale. 2. Il personale e le apparecchiature che entrano in contatto con gli animali ivi sistemati sono adibiti esclusivamente ai locali interessati, a meno che non siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione dopo essere venuti a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, il responsabile del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e tute di protezione, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo e mettere a disposizione le apparecchiature idonee alla loro pulizia e disinfezione. 3. Le lettiere devono essere rimosse quando una partita di animali viene allontanata da un recinto e, dopo essere state pulite e disinfettate secondo quanto previsto dal punto 1, lettera c), sostituite con lettiere fresche. 4. Gli escrementi e l'urina degli animali non sono prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un appropriato trattamento per evitare il diffondersi di malattie animali; 5. Tra due spedizioni consecutive di animali è rispettato un appropriato vuoto sanitario che, se necessario, è adattato in funzione della provenienza o meno da una regione, una zona o un compartimento similari. In particolare, i posti di controllo devono essere completamente evacuati dagli animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un massimo di sei giorni di utilizzazione e dopo che sono state effettuate le operazioni di pulitura e di disinfezione e prima dell'arrivo di un'altra partita di animali. 6. Prima di accettare gli animali, i posti di controllo: a) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione come minimo 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano precedentemente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento; b) sono rimasti evacuati dagli animali fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, in modo giudicato soddisfacente dal veterinario ufficiale." c) La parte B, punto 1 è sostituita dalla seguente: "1. Oltre alle disposizioni di cui all'allegato I, capi II e III del regolamento (CE) n. 1/2005 applicabili ai mezzi di trasporto per il carico e lo scarico degli animali, ogni punto di controllo deve disporre di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto. In particolare le attrezzature e gli impianti devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di parapetti o altri mezzi di protezione onde impedire che gli animali possano cadere. Le rampe di carico e scarico devono avere la minima inclinazione possibile. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere muniti di pavimenti antisdrucciolevoli ed essere concepiti in modo che gli animali non possano ferirsi. È necessario evitare assolutamente che tra il pavimento del veicolo e la rampa o tra la rampa e il pavimento della zona di scarico vi sia un dislivello o un gradino tale da costringere gli animali a saltare o da farli scivolare o inciampare." 9) L'allegato II è soppresso. Articolo 37 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2007. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 5 è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2008. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. Veerman -------------------------------------------------- [1] Parere espresso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) [2] GU C 110 del 30.4.2004, pag. 135. [3] GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). [4] GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52. [5] GU C 273 del 28.9.2001, pag. 1. [6] GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 21). [7] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. [8] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 432/2004 (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3). [9] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320). [10] GU P 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8). [11] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). [12] GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34. [13] GU L 38 del 12.2.1998, pag. 10. [14] GU L 52 del 21.2.1998, pag. 8. [15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [16] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. [17] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14). [18] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320). [19] GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. [20] GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34. [21] GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. [22] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 178/2002 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). [23] GU L 3 del 5 gennaio 2005." [24] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29." [25] GU L 3 del 5 gennaio 2005." C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006 |