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Nota esplicativa del 14/12/2006

Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria,

la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti

Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

Oggetto: nota esplicativa per l’applicazione del Regolamento CE n.1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 54/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE n. 1255/97

Il 5 gennaio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L. n. 3, il Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004” sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE ed il Regolamento (CE) n. 1255/97”.

Questo Regolamento è entrato in vigore il 25 gennaio 2007 ma è applicabile in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 5 gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 6 (trasportatori), comma 5, applicabile a partire dal 5 gennaio 2008.

Il Regolamento abroga:

1) la Direttiva 91/628/CEE “relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/436/CEE” recepita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 532 che decade di conseguenza;

2) il regolamento CE 411/98 “che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore alle otto ore”

La direttiva 95/29/CE che modifica la direttiva 91/628/CE recepita dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 388 decadono di conseguenza sempre a far data 5 gennaio 2007.

Campo di applicazione

Nel campo di applicazione del Regolamento CE n.1/2005 rientrano tutti i trasporti di animali vertebrati vivi ( mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) effettuati in relazione ad un'attività economica su tutto il territorio della Comunità Europea ed in entrata ( importazioni) ed in uscita ( esportazioni) dal territorio comunitario attraverso i punti doganali.

Per i trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli o con propri mezzi di trasporto per la transumanza stagionale e per lo spostamento dei propri animali per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda si applicano soltanto le condizioni generali per il trasporto di animali previste all’articolo 3 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, in particolare per quanto riguarda le modalità e i requisiti igienicosanitari necessari al rilascio del provvedimento autorizzativo per chiunque intenda esercitare il trasporto di animali nel territorio nazionale.

Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento CE n. 1/2005 i trasporti di animali che vengono attuati senza finalità economiche, come ad esempio la movimentazione degli animali da compagnia al seguito del proprietario ed i trasporti effettuati direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari o in provenienza dagli stessi, purchè accompagnati da dichiarazione veterinaria.

Con il termine di “attività economica” è da intendersi quanto riferito al punto 12 del “considerando” del Regolamento CE 1/2005 e pertanto il trasporto di animali da compagnia a fini commerciali come anche quello degli animali degli zoo, dei giardini zoologici è da considerarsi nell’ambito dell’applicazione del Regolamento.

Per “animali da compagnia” si intendono in genere cani, gatti ed altri animali tenuti generalmente in casa a scopo di piacere e compagnia. Gli equidi non sono da considerarsi come rientranti nell’ambito degli animali da compagnia e, relativamente agli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE si fa presente che soltanto alcuni commi richiamati di volta in volta nell’articolato del regolamento, sono applicabili a tale categoria di animali.

Autorità competenti

Le Aziende Unità Sanitarie Locali, i Posti di Ispezione Frontaliera e gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari sono le Autorità deputate, secondo le rispettive competenze, alla vigilanza all’interno del territorio nazionale sul rispetto delle disposizioni del Regolamento CE 1/2005 concernenti la protezione degli animali durante il trasporto.

- Le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) garantiscono la effettuazione dei controlli previsti agli articoli 14 e 15 del Regolamento CE n. 1/2005 a carico dei trasporti che avvengono all’interno del territorio nazionale e degli scambi di animali vivi tra Paesi della Comunità, nel rispetto delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28

- I Posti di ispezione frontaliera (PIF) controllano il rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto nel corso della esportazione o importazione di animali vivi dal o nel territorio comunitario. In particolare essi provvedono alla verifica dei requisiti previsti dall’articolo 21 del Regolamento CE n. 1/2005 e, per quanto riguarda le importazioni operano, relativamente alla organizzazione dei controlli ed alle modalità della loro esecuzione, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 93 e dalla Decisione 9/794/CE.

- Agli Uffici per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) è assegnata dal DM 18 febbraio 1993 l’attività prioritaria di programmazione, di coordinamento e di verifica dell’uniformità, nell’ambito del territorio di propria competenza, delle verifiche svolte dai Servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali nel corso degli scambi di animali vivi tra Paesi membri.

E’ tuttavia riservata al personale UVAC secondo quanto disposto dall’art.3 del citato DM la possibilità di procedere, in caso di necessità o eventualmente su disposizione del

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, della Nutrizione e della Sicurezza degli Alimenti, la effettuazione dei controlli diretti a carico delle spedizioni animali.

Adempimenti previsti dal Regolamento CE n. 1/2005

Il Regolamento CE apporta più severe modifiche ed integrazioni alla vigente normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto, mentre le seguenti tematiche sono rimaste invariate rispetto alla precedente normativa:

- i tempi di viaggio ( allegato I capo V)

- gli intervalli per l’abbeveraggio ed alimentazione (allegato I capo V)

- la densità di carico ( allegato I , capo VII)

Questi importanti argomenti al momento non hanno subito alcuna modifica rispetto alla precedente normativa. Tuttavia è opportuno richiamare l’attenzione sulla corretta valutazione delle densità di carico rispetto ai valori tabellari, riportati in allegato I capo VII che possono variare “ in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto”.

Le novità più rilevanti apportate dal regolamento in questione sono rappresentate da:

a) compiti e responsabilità più precise per le diverse figure professionali coinvolte a vario titolo nel trasporto di animali;

b) armonizzazione delle autorizzazioni per trasportatori

c) Formazione obbligatoria dei conducenti e guardiani di veicoli stradali e del personale addetto dei trasportatori e dei centri di raccolta addetto alla cura degli animali

d) Istituzione di banche dati elettroniche per la registrazione delle autorizzazioni per lunghi viaggi rilasciati ai trasportatori, assieme ad altri dati, alcuni dei quali accessibili al pubblico e per la registrazione dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada e delle navi adibite a trasporto di bestiame;

e) armonizzazione dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi su strada per il trasporto di qualsiasi specie animali e delle navi adibite al trasporto di bestiame;

f) istituzione di un punto di contatto per ciascuno Stato Membro, finalizzato a migliorare lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca;

g) definizioni più specifiche delle procedure di notifica delle violazioni tra gli Stati membri e delle misure da adottare in seguito alla constatazione delle violazioni stesse;

h) modifiche al regolamento CE 1255/97 sui “punti di sosta” che con l’entrata in vigore del regolamento assumono il termine di “posti di controllo”;

i) installazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto su strada per i lunghi viaggi a partire dal 2007 per quelli di nuova immatricolazione e dal 2009 per quelli già in uso;

j) revisione del giornale di viaggio

Le disposizioni impartite dal Regolamento CE 1/2005 sono direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea; tuttavia, al fine di consentire una sua più omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni e linee di indirizzo.

a) compiti e responsabilità più precise per le diverse figure professionali coinvolte a vario titolo nel trasporto di animali;

L’articolo 2 del Regolamento CE 1/2005 oltre al trasportatore, individua e definisce altre figure professionali con ruoli e responsabilità diverse come il guardiano, il detentore e l’organizzatore.

Il guardiano come definito alla lettera c) dell’articolo 2, si identifica nella persona fisica direttamente incaricata dal trasportatore del benessere degli animali che accompagna durante un determinato viaggio e può identificarsi anche nel conducente. Il trasportatore potrebbe individuare anche nel guardiano/conducente la persona fisica idonea per ottemperare alle prescrizioni previste all’articolo 5 comma 2 nell’ambito dell’assolvimento degli obblighi di pianificazione del viaggio.

Il detentore come identificato alla lettera K) del medesimo articolo, nei luoghi di partenza (allevamenti, centri di raccolta, stalle di sosta) di trasferimento ( mercati, porti) e di destinazione ( mattatoi, allevamenti, stalle di sosta, etc) deve adempiere agli obblighi previsti all’articolo 8 del regolamento e in particolare per i lunghi viaggi ha l’obbligo di compilare le parti di competenza delle sezioni 2 e 3 dell’allegato II ed eventualmente anche la sezione 5 del giornale di viaggio.

L’organizzatore come definito alla lettera q) dell’articolo 2 ha obblighi specificati al comma 3 e 4 dell’articolo 5 e tra questi rientra anche l’obbligo di compilazione della sezione 1 del giornale di viaggio per la pianificazione di lunghi viaggi tra Stati Membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi, nonchè l’obbligo di preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni dell’Allegato II del Regolamento CE 1/2005. Si ribadisce che in alcuni casi la figura dell’organizzatore può coincidere con quella del trasportatore e pertanto, in tale specifico caso, l’organizzatore si dovrà far carico anceh degli adempimenti previsti per i trasportatori all’articolo 5 del regolamento.

b) armonizzazione delle autorizzazioni per trasportatori

L’art. 6, comma 1 del Regolamento CE 1/2005 prevede che a partire dal 5 gennaio 2007 il trasportatore sia in possesso di una nuova specifica autorizzazione ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto degli animali nell’ambito del territorio nazionale e comunitario rilasciata sulla base dei requisiti previsti dagli articoli 10 e 11 del Regolamento per trasporti superiori ai 65 km

Per quanto riguarda le autorizzazioni dei trasportatori rilasciate precedentemente ai sensi del DLGS 532/92 e successive modificazioni e ai sensi del DPR 320/54 che sono in scadenza è opportuno che le stesse siano già rinnovate sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento CE 1/2005 in quanto in vigore dal 25 gennaio 2005. Come definito all’art. 2 lettera x del regolamento CE 1/2005 per trasportatore si intende qualsiasi “persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi. La figura del trasportatore può identificarsi anche con il conducente del mezzo di trasporto o con il guardiano, cioè con la persona incaricata dell’assistenza agli animali durante il viaggio. In tal caso esso sarà anche responsabilità degli adempimenti previsti dal Regolamento per le altre figure professionali diverse dal trasportatore coinvolte nel trasporto di animali.

L’autorità competente al rilascio di detta autorizzazione può identificarsi nell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente in ragione della sede operativa del trasportatore, come peraltro già previsto dal dlgs 532/92. Il rilascio delle autorizzazioni per i trasportatori è subordinata al rispetto dei requisiti previsti all’articolo 10 e art. 11 del Regolamento a seconda che si tratti di autorizzazioni rilasciate per trasporti inferiori o superiori alle 8 ore e conformemente ai modelli riportati nell’allegato III, capi I e II del Regolamento.

A tal proposito si rappresenta che anche per il rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori che fanno viaggi inferiori alle 8 ore è necessario verificare l’acquisizione dei certificati di idoneità validi per i conducenti e guardiani entro il 5 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento CE n. 1/2005. A tal fine le AUSL potranno comunque rilasciare autorizzazioni per i trasportatori, con validità quinquennale a condizione che questi ultimi dimostrino entro il 5 gennaio 2008 l’avvenuta acquisizione dei suddetti certificati di idoneità per conducenti e guardiani dei propri mezzi di trasporto. Si rappresenta inoltre che ai fini dell’articolo 5 paragrafo 1 del Regolamento CE 1/2005 il trasporto di animali per conto terzi deve sempre

sottostare agli obblighi autorizzativi previsti dallo stesso Regolamento anche per percorsi inferiori ai 65 km. I trasporti di animali effettuati per conto proprio con finalità commerciali e su una distanza inferiore ai 65 km, soggiacciono invece agli adempimenti autorizzativi previsti agli articoli 36,37,38 del DPR 02.01.1954, n. 320.

La richiesta di autorizzazione può essere fatta dal trasportatore a non più di una autorità competente ed in non più di uno Stato membro. Il trasportatore già autorizzato in uno Stato Terzo che ha una rappresentanza con sede legale in uno Stato membro deve chiedere l’autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

I trasportatori autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1/2005 sono abilitati anche ad effettuare quelle tipologie di trasporto che non sono contemplate, ai fini autorizzativi dal Regolamento in questione ma che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320.

Il Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di competenza provvederà a tenere un registro aggiornato di tutti i trasportatori autorizzati e di tutti i mezzi di trasporto omologati. Tale registro potrà essere diviso in due sezioni: una sezione per le autorizzazioni al trasporto < alle 8 ore ed un’altra per la registrazione delle autorizzazioni rilasciate ai trasportatori che fanno lunghi viaggi compresa quella dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi. Per i dati della sezione 2, inerente ai lunghi viaggi, è previsto un loro inserimento in un data base elettronico che potrebbe essere anche istituito al livello centrale dal Ministero della Salute ed utilizzabile dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni.

In attesa che vengano fornite maggiori informazioni specifiche alle caratteristiche dei numeri di registrazioni che dovranno avere le autorizzazioni dei trasportatori e le omologazioni dei mezzi per i lunghi viaggi si consiglia in via preliminare di numerare ciascuna sezione con una propria numerazione univoca progressiva, tenendole quindi ben distinte, utilizzando possibilmente le modalità di numerazione adottate per l’identificazione degli allevamenti in anagrafe bovina.

E’ responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio Veterinario della AUSL che ha rilasciato l’autorizzazione tutti cambiamenti relativi alle informazioni ed ai documenti presentati all’atto dell’autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.

c) Formazione obbligatoria dei conducenti e guardiani di veicoli stradali e del personale addetto dei trasportatori e dei centri di raccolta addetto alla cura degli animali

L’art. 6, prf.5, prevede per i conducenti ed i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina, pollame il possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell’art. 17, prf. 2 del Regolamento n. 1/2005, conforme al modello armonizzato riportato nell’allegato II, capo III.

L’autorità competente o l’organismo da essa designato rilascia il certificato di idoneità dopo che i conducenti e guardiani hanno completato positivamente un programma formativo, di cui al punto 2 dell’allegato IV del Regolamento, ed hanno superato un esame riconosciuto dalla stessa autorità competente che nel contempo garantisce l’indipendenza degli esaminatori.

Il suddetto certificato deve essere redatto in lingua italiana ed in lingua inglese se il conducente o il guardiano operano in un altro Stato membro ed avere una validità di almeno 5 anni dal momento del rilascio. i corsi finalizzati al rilascio del certificato di idoneità potranno essere organizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria ed Associazioni Professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro. Lo svolgimento del programma per conducenti e guardiani dovrà essere articolato su almeno tre giorni di attività didattica, teorica e pratica, relativa agli aspetti tecnici ed amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto, secondo quanto riportato al punto 2 dell’allegato IV del Regolamento. per quanto riguarda i corsi che potranno essere organizzati dalle Associazioni di Categoria è necessario che le stesse si avvalgano, per la didattica e per gli esami finali, di almeno un veterinario ufficiale. Il programma del corso ed i curricola dei docenti dovranno essere inviati al Ministero della salute come pure l’elenco delle persone che hanno frequentato il corso ed hanno superato l’esame finale.

Del conseguimento del certificato di idoneità per conducenti e guardiani dovrà venire a conoscenza l’Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio ricade la residenza anagrafica degli stessi conducenti e guardiani, per l’eventuale registrazione di tutti i dati relativi ai certificati di idoneità rilasciati, al fine di consentire una loro rapida identificazione da parte delle autorità di controllo in caso di inadempienza alle prescrizioni del Regolamento CE 1/2005.

L’articolo 17 prf 1, nonchè l’articolo 5, lettera f) del Regolamento CE 1255/97 prevedono che corsi di formazione devono essere messi a disposizione anche del personale dei trasportatori, dei centri di raccolti e dei posti di controllo in quanto solo a questi può essere affidato l’accudimento degli animali. La loro formazione deve essere basata sulle disposizioni previste agli allegati I e II del Regolamento ( articolo 6, prf. 4 e articolo 9, prf.2, lettera a) relativi rispettivamente alle specifiche tecniche del trasporto di animali vivi (allegato I) ed alle specifiche del giornale di viaggio ( allegato II).

In particolare, questi aspetti formativi riguardano l’idoneità degli animali e dei mezzi di trasporto, le pratiche di trasporto, i periodi di viaggio e di riposo, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione, le densità di carico. Inoltre, il personale dei trasportatori deve avere conoscenze specifiche anche sugli adempimenti previsti dal Regolamento sul giornale di viaggio.

I corsi per il personale dei trasportatori, dei centri di raccolta e dei posti di controllo possono essere organizzati anche dai titolari delle ditte di trasporto e dei centri di raccolta purchè il programma sia svolto almeno su una intera giornata, prevedano una parte teorica e una pratica ed alla fine del corso venga rilasciato un attestato di frequenza. Del programma e del periodo di espletamento dei corsi deve essere data comunicazione alla AUSL territorialmente competente che potrà vigilare sulla loro corretta realizzazione. Per l’espletamento del corso i titolari delle ditte di trasporto potranno avvalersi anche della collaborazione di veterinari ufficiali.

Il personale di provata esperienza pratica potrà seguire il corso solo per gli aspetti formativi teorici.

d) Istituzione di banche dati elettroniche per la registrazione delle autorizzazioni per lunghi viaggi rilasciati ai trasportatori, assieme ad altri dati, alcuni dei quali accessibili al pubblico e per la registrazione dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada e delle navi adibite a trasporto di bestiame;

L’articolo 13, prf 4 del Regolamento CE 1/2005 prevede che l’autorità competente registri in una base dati elettronica le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 11, comma 1, ai trasportatori che effettuano lunghi viaggi contrassegnandole con un numero unico a livello nazionale ( prf. 2)

Nella banca dati devono essere registrate anche le decisioni relative alla sospensione o revoca dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto ( art. 26, prf. 4, lettera c)

Gli articoli 18 e 19 del Regolamento prevedono anche la registrazione in banca dati elettronica, con un numero univoco a livello nazionale dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi e delle navi adibite al trasporto bestiame. Visto l’obbligo di contrassegnare le summenzionate autorizzazioni e certificazioni con un numero unico nazionale e considerata l’istituzione presso il Ministero della salute del sistema informatico nazionale SINTESI-stabilimenti per l’attuazione dei nuovi regolamenti europei sull’igiene degli alimenti, si sta considerando la possibilità di istituire una banca dati nazionale. sarà cura di questo Dipartimento fornire, appena possibile, informazioni dettagliate al fine diel possibile utilizzo di questa banca dati nazionale. Per quanto riguarda la registrazione in banca dati elettronica dei certificati di omologazione delle navi adibite a trasporto bestiame, sarà cura del

Posto di ispezione frontaliero portuale che ha lasciato la certificazione o dell’ente di classificazione e certificazione navale riconosciuto in ambito nazionale adoperarsi per istituire e rendere operativa la banca dati elettronica richiesta dal Regolamento.

e) Certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi e delle navi adibite al trasporto di bestiame;

L’art. 18 del Regolamento (CE) 1/2005 prevede che l’autorità competente o l’organismo designato dallo Stato membro rilasci, a richiesta, un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi sulla base dei requisiti previsti in Allegato I, capo II e VI del medesimo Regolamento.

Con il termine “omologazione” non è da intendersi l’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata da un produttore che sottopone a visita e prova solo il prototipo da cui discenderanno gli autoveicoli da esso prodotti ma, è da intendersi come “certificazione di conformità del singolo automezzo ai requisiti sanitari e di benessere animale riportati al capo II e VI dell’Allegato I del Regolamento.

Pertanto, si ritiene opportuno che il certificato di omologazione dei mezzi di trasporto per i lunghi viaggi sia rilasciato dal Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente nel cui territorio ricade la sede operativa del trasportatore, secondo le condizioni e le modalità previste dall’articolo 18 del Regolamento e su specifica richiesta scritta del titolare o rappresentante legale della ditta medesima. Tale certificato, conforme al modello riportato nell’allegato III, capo IV del Regolamento, dovrà essere redatto in lingua italiana ed in inglese ed avrà validità di cinque anni dalla data del rilascio. Questa validità viene meno nel caso in cui il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in modo tale da incidere negativamente sul benessere animale.

La stessa autorità competente dovrà registrare in un database elettronico i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi identificandoli con un numero unico nazionale.

I mezzi di trasporto su strada che sul territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, possono essere esonerati dall’obbligo del certificato di omologazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n.1/2005.

L’art. 19 del Regolamento (CE) 1/2005 prevede che anche le navi adibite al trasporto di bestiame, come definite dall’art. 2, lettera l), acquisiscano un certificato di omologazione.Nel caso specifico il Posto di Ispezione Frontaliero portuale autorizzato al controllo veterinario sugli animali vivi, competente sullo scalo a partire dal quale la nave operi o più vicino al punto di uscita dal quale la nave interessata svolga servizio può rilasciare, secondo le condizioni e modalità previste dal medesimo articolo e su specifica richiesta del titolare o rappresentante legale della società armatrice della nave adibita al trasporto di bestiame, il certificato di omologazione. Tale certificato, dovrà essere redatto in lingua italiana ed in inglese ed avrà validità di cinque anni dalla data del rilascio. Questa validità viene meno nel caso in cui la nave sia modificata o riattata in modo tale da incidere negativamente sul benessere animale.Nel caso di navi adibite al trasporto di bestiame di nuova realizzazione, il certificato di omologazione potrà essere rilasciato, nell’ambito dell’iter procedurale previsto per l’emissione delle altre certificazioni stabilite dalle norme generali di registrazione dei natanti, imbarcazioni e navi, dal Posto di Ispezione Frontaliero nel cui ambito di competenza è situato il cantiere navale di costruzione, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e di un Ente di classificazione e certificazione navale riconosciuto in ambito nazionale.

La stessa autorità competente dovrà registrare in un database elettronico i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi identificandoli con un numero unico nazionale.

f) Istituzione in ciascuno Stato membro di un “punto di contatto”

In applicazione a quanto disposto all’articolo 24, prf. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005, è stato istituito presso lo scrivente Dipartimento, un “punto di contatto” rappresentato dal seguente indirizzo di posta elettronica: dav-trasporti@sanita.it.

Il punto di contatto, istituito presso ciascuno Stato membro, ha lo scopo di facilitare e migliorare l’assistenza reciproca e lo scambio di informazioni utili all’applicazione del regolamento in questione. In particolare, l’articolo 26, prf. 7, prevede che tutti i punti di contatto devono essere informati, in caso di violazioni al Regolamento, delle decisioni prese dalle autorità competenti riguardo:

1) la sospensione o revoca dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto;

2) la sospensione o revoca del certificato di idoneità del conducente o del guardiano;

3) la temporanea proibizione del trasportatore o del mezzo di trasporto di trasportare animali su territorio nazionale dello Stato membro che ha chiesto l’interdizione al trasporto.

g) Definizioni più specifiche delle procedure di notifica (informativa) delle violazioni tra gli Stati membri e delle misure da adottare in seguito alla constatazione delle violazioni stesse

L’articolo 26 apporta alcune novità riguardo le misure da intraprendere in caso di violazioni della normativa come ad esempio la possibilità di revocare, da parte dell’ autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, il solo certificato di omologazione del mezzo di trasporto in caso di riscontro di irregolarità relative al mezzo stesso.

Anche per i conducenti ed i guardiani che violino le disposizioni del regolamento in essere, l’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione ha la facoltà di revocare o sospendere il certificato di idoneità.

Per quanto riguarda la definizione delle procedure per l’attività di controllo nonché per il loro coordinamento, queste saranno oggetto di apposito atto amministrativo del Ministero della salute in collaborazione con altri Ministeri.

h) Modifiche al Regolamento (CE) n. 1255/97 sui “punti di sosta”

L’articolo 36 del Regolamento (CE) 1/2005, dispone ulteriori modifiche al regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta, già modificato dal regolamento (CE) N.1040/2003.

Con l’applicazione del nuovo regolamento i “punti di sosta” assumono la nuova denominazione di “posti di controllo”. Con questo cambio di denominazione si è voluto sottolineare l’importanza dei controlli in questi luoghi che vengono effettuati dal veterinario ufficiale e dal gestore del “posto di controllo”.

Novità importanti sono rappresentate da:

- ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte del veterinario ufficiale per controllare che le condizioni di riconoscimento continuo ad essere soddisfatte;

- possibilità, ai sensi dell’articolo 36, prf. 3, punto 5, da parte della Commissione europea di sospendere l’uso di un “posto di controllo” o cancellarlo dall’elenco comunitario se dai controlli in loco degli ispettori comunitari risulta la mancata osservanza della normativa comunitaria;

- obbligo, ai sensi dell’art. 36, prf. 8, lettera a) 1.b), di essere situato, progettato, costruito e gestito in modo da garantire una sufficiente biosicurezza;

- obbligo, ai sensi dell’art. 36, prf. 8, lettera b) 1.b), di attrezzare il “posto di controllo” di un apposito posto di lavaggio per autocarri;

- obbligo di sottoporre gli escrementi e l’urina degli animali ad appropriato trattamento prima della loro rimozione dai locali per evitare il diffondersi di malattie animali.

Per quanto riguarda la procedura per il riconoscimento dei “posti di controllo”, rimane valida la procedura indicata nella nota prot. 3926 del 29 dicembre 1998 diramata dallo scrivente Dipartimento. Tuttavia, gli stessi posti di controllo devono adeguarsi ai nuovi adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005 per la conferma del numero di riconoscimento.

i) Istallazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto su strada per i lunghi viaggi

L’articolo 6, prf. 9 del Regolamento (CE) 1/2005 prevede che i trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usino un sistema di navigazione di cui all’allegato I, capo VI, punto 4.1, a partire dal 1° gennaio 2007 per i mezzi di trasporto di nuova immatricolazione e dal 1° gennaio 2009 per quelli già in uso. Per lunghi viaggi su strada si intendono anche i viaggi superiori alle otto ore effettuati sul territorio nazionale.

Tale sistema di navigazione deve permettere di registrare e trasmettere informazioni equivalenti a quelle allegato II, sezione 4 del giornale di viaggio relative alla “dichiarazione del

trasportatore” e informazioni sull’apertura/chiusura del portellone di carico. I trasportatori devono conservare per almeno tre anni le registrazioni ottenute dal sistema di navigazione per metterle a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente deputata ai controlli come riferito all’articolo 15, prf. 4.

La Commissione europea, attraverso il proprio centro di ricerca, ha elaborato un documento sui requisiti tecnici del sistema di navigazione satellitare per fornire agli utenti, progettisti e costruttori dei sistemi di navigazione e comunicazione una descrizione dei componenti necessari e dei requisiti di conformità del sistema, come pure per assicurare la compatibilità e l’interoperabilità dei dispositivi costruiti da differenti costruttori.

Il sistema di navigazione sarà fondamentalmente costituito dalle seguenti componenti tra loro associate:

- una unità di bordo (OBU) capace di raccogliere, registrare ed immagazzinare automaticamente una serie di dati;

- un sistema di posizionamento capace di indicare la propria posizione mediante segnali satellitari basati sul Global Navigation Satellite Sytem (GNSS) e la determinazione del tempo;

- un sistema di comunicazione basato sul General Racket Radio Service (GPRS) che permette automaticamente la trasmissione dei dati raccolti e registrati dall’OBU da un veicolo durante il viaggio ad un dispositivo a distanza.

I dati potenzialmente registrabili e immagazzinabili dall’unità di bordo (OBU) durante un viaggio e riferibili ad ogni gruppo di animali accompagnato da un giornale di viaggio, oltre a quelli previsti dal regolamento nell’allegato 1 capo VI punto 4.1, possono riguardare: 1) posizione geografica del veicolo; 2) velocità; 3) apertura e chiusura dei punti di entrata ai compartimenti degli animali utilizzabili per eventuali carichi e scarichi degli stessi; 4) collegamento e scollegamento del rimorchio; 5) segnali di allarme; 7) numero di identificazione del giornale di viaggio; 8) categoria e numero degli animali caricati; 9) luogo, data e ora di partenza; 10) identificazione animali morti.

Le disposizioni relative alla qualità dei dati da registrare e alle caratteristiche tecniche del sistema di navigazione satellitare sono adottate dalla Commissione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono rappresentati tutti gli Stati membri.

j) Revisione del giornale di viaggio (ex ruolino di marcia)

Il giornale di viaggio, Allegato II del Regolamento (CE) n. 1/2005, è la nuova versione profondamente modificata del precedente ruolino di marcia.

Il nuovo giornale di viaggio si articola in cinque sezioni rilegate tra loro ed è obbligatorio solo per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi di equidi domestici diversi agli equidi registrati, e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina (art. 5, rf. 4). I lunghi viaggi nell’ambito del territorio nazionale sono esonerati dall’obbligo della compilazione del giornale di viaggio.

Ogni sezione deve essere compilata e firmata dalle varie figure professionali coinvolte nella organizzazione, esecuzione e controllo dell’intero viaggio e dettagliatamente specificate nelle sezioni stesse.

Si rappresenta che ai sensi dell’articolo 14, prf. 1 e dell’art. 15 prf. 2 del Regolamento in essere, l’autorità competente del luogo di partenza deputata ai controlli relativi ai giornali di viaggio ed i controlli di idoneità al trasporto prima della partenza di lunghi viaggi, è rappresentata dai Servizi veterinari della AUSL, nel cui territorio ricade il luogo di partenza degli animali per il lungo viaggio.

Si precisa che la presenza fisica del veterinario al momento del carico è richiesta solo quando il trasportatore è sottoposto a controlli addizionali per violazioni alle disposizioni del Regolamento (art. 26, prf. 4, lettera b). L’avvenuta esecuzione di questi controlli addizionali deve essere riportata dal veterinario nell’apposita sezione 2, punto 8 del giornali di viaggio.

Si precisa, infine, che le partite di animali che viaggiano sullo stesso mezzo di trasporto ma che hanno diverso luogo di partenza e/o destinazione possono essere accompagnate, ognuna, da un singolo giornale di viaggio.

Da quanto sopra appare evidente che per consentire una uniforme applicazione del regolamento di che trattasi non soltanto del nostro Paese, ma in tutti gli altri Paesi comunitari e non, è necessario che tutti gli operatori amministrativi e tecnici e tutti gli amministratori e professionisti della Pubblica amministrazione preposti alle autorizzazioni ed al controllo, esercitino il loro ruolo con impegno e professionalità soprattutto nella fase più critica che è quella iniziale.

Si confida nell’impegno di tutti.

IL DIRETTORE GENERALE

C.I.C.L.  Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006

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