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REGOLAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE LAZIO 27 Gennaio 1997, n. 1 |
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Regolamento regionale 27 gennaio 1997, n. 1
Indice Art. 1 - Animali esotici. Art. 1 1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 89, rientrano nella definizione di animali esotici i mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se gli esemplari si sono riprodotti in stato di cattività nel territorio nazionale. Art. 2 1. I soggetti interessati a detenere animali esotici, sono tenuti a compilare domanda di autorizzazione, di cui all'Allegato I, da inoltrare, per mezzo del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale - U.S.L. - territorialmente competente, al Sindaco del luogo entro otto giorni dall'inizio della detenzione dell'animale o dalla nascita in stato di cattività ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 89/1990. 2. Alla domanda, oltre ai certificati di cui all'Allegato I, deve essere allegata, solo per le specie per le quali è prevista ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e della legge 7 febbraio 1992, n. 150, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES - Corpo forestale dello Stato. Art. 3 1. I soggetti interessati ad allevare gli animali esotici a fini commerciali o interessati al solo commercio degli stessi, sono tenuti a compilare apposita domanda di cui all'Allegato II da inoltrare, per mezzo del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, al Sindaco del luogo. 2. Alla domanda deve essere allegata, solo per le specie per le quali è prevista ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e della legge 150/1992, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES - Corpo forestale dello Stato. Art. 4 1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, sono presentate dall'interessato al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, che provvede a compiere gli accertamenti previsti per la fase istruttoria. 2. Spetta in particolare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.: 3. Compiuti gli accertamenti, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. inoltra, per il parere obbligatorio, la pratica, corredata dell'esito favorevole degli accertamenti, alla Commissione Tecnica Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 89 del 1990. 4. Acquisito il parere obbligatorio della Commissione Tecnica Regionale, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., trasmette la domanda per l'autorizzazione al Sindaco del luogo corredata del proprio parere favorevole. Art. 5 1. Gli animali esotici, ai fini della detenzione, debbono disporre: 2. Gli animali che possono nuocere alla sicurezza delle persone, debbono disporre, a seconda del tipo, di recinzioni, di gabbie, di stalle o di contenitori. 3. Tutte le recinzioni, le gabbie, le stalle devono essere dotate di porte robuste, manovrabili e bloccabili dall'esterno, atte a separare due parti della recinzione o dalla gabbia o questa dalla stalla, in modo che gli addetti alle pulizie possano lavorare in condizioni di sicurezza. 4. Prima dell'acquisizione dell'animale, il detentore deve ottenere dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. il preventivo nullaosta tecnico concernente l'idoneità della recinzione, della gabbia, della stalla o del contenitore destinato ad accogliere l'animale. Art. 6 1. Per talune specie di animali, le strutture devono presentare i seguenti requisiti specifici: Art. 7 1. Le nascite in stato di cattività delle specie esotiche di cui alle definizioni del presente regolamento, devono essere certificate dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente. 2. Il detentore, entro otto giorni dall'evento, deve avanzare al Servizio Veterinario di cui al comma 1 istanza di certificazione di nascita in stato di cattività e di autorizzazione alla detenzione del nuovo esemplare. Art. 8 1. Ogni trasferimento o cessione a qualunque titolo degli animali esotici, deve essere accompagnata da copia autentica delle certificazioni di importazione o di nascita o dalla dichiarazione di cessione del primo detentore di cui all'Allegato IV. 2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riconsegnate al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente al momento della morte o dell'alienazione degli animali detenuti. 3. Il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per la località di partenza segnala al Servizio Veterinario dell'azienda competente per la località di arrivo lo spostamento degli animali esotici entro otto giorni dalla loro partenza. Art. 9 1.
I detentori delle specie esotiche allevate a scopo di commercio, per le
quali già risultino esistenti allevamenti in grossa quantità nei paesi
di origine e non tutelati dal norma cites, non sono soggetti: 2. I detentori, devono munirsi di apposito registro su cui indicare le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi esemplari, nonché le norme e l'indirizzo dei nuovi detentori di cui all'Allegato IV cui si è effettuato il trasferimento o cessione degli animali. I registri devono essere disponibili durante gli interventi di vigilanza veterinaria di cui all'articolo 11 e preventivamente vidimati dal Servizio Veterinario territorialmente competente. Art. 10 1. I commercianti e gli allevatori per il commercio di animali esotici devono munirsi di apposito registro di carico e scarico conforme all'Allegato V e regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente. 2. La regolare tenuta del registro di carico e scarico è periodicamente verificata, almeno una volta l'anno, nel corso degli interventi di vigilanza di cui all'articolo 11. Art. 11 1. La vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o altro organo tecnico eventualmente preposto alla materia, controlla periodicamente, almeno una volta l'anno, le condizioni di detenzione degli animali esotici in stato di cattività, nonché le condizioni di manutenzione ed efficienza delle strutture di cui agli articoli 5 e 6. 2. Lo stato di cattiva detenzione degli animali, nonché l'assenza o l'irregolarità delle certificazioni di origine e/o di detenzione, allevamento e commercio degli animali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 89 del 1990. Art. 12 1. Gli animali di cui al presente regolamento, che vengono spediti da o verso il territorio regionale, o comunque che vi transitano, debbono essere posti in contenitori conformi alle esigenze delle singole specie, con riferimento a norme e regolamenti internazionali esistenti in materia. 2. I colli che contengono animali spediti, devono consentire un sufficiente ricambio di aria in relazione alla specie ed al numero degli animali contenuti e devono essere tenuti in luoghi areati non esposti a temperature troppo calde o fredde in relazione alle esigenze della specie trasportata. 3. Qualora il trasporto duri più di 12 ore deve essere assicurata la cura delle esigenze fisiologiche dell'animale trasportato. 4. Gli automezzi che trasportano mammiferi di grande mole, devono avere pavimenti e pareti ben connessi, in modo da evitare, durante il trasporto, spargimento di liquidi fisiologici. I pavimenti sono dotati di vasche per la raccolta dei liquidi e la cubatura e l'areazione del mezzo di trasporto deve essere confacente alla specie ed al numero degli animali trasportati. 5. Per i mammiferi di qualunque specie che ne hanno necessità, il pavimento degli automezzi e dei contenitori sono costruiti in materiale antisdrucciolo; le operazioni di carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono avvenire tramite l'utilizzazione di piani di carico atti a garantire l'incolumità e il benessere degli animali trasportati. 6. I pavimenti e le pareti dei mezzi di trasporto degli animali devono comunque essere privi di qualunque sporgenza che possa arrecare danno all'animale durante il trasporto. Art. 13 1. Al fine di consentire la vigilanza esercitata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, i circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti, prima di ogni insediamento nel territorio regionale, devono segnalare, con almeno cinque giorni di anticipo all'Assessorato Regionale competente in materia di medicina veterinaria, il luogo dove intendono insediarsi, la durata della permanenza, la specie ed il numero degli animali al seguito. 2. L'ufficio regionale di cui al precedente comma comunica al Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente l'arrivo dei circhi equestri, dei serragli e dei giardini zoologici viaggianti entro le ventiquattro ore lavorative successive al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Art. 14 1. I commercianti di animali esotici già in possesso di autorizzazione alla vendita, qualora intendano continuarne la vendita, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Sindaco competente per territorio nuova istanza autorizzativa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 89 del 1990 e del regolamento.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari
ALLEGATO_I_rr_1_97.pdf (Domanda di autorizzazione alla detenzione di animali esotici) C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006 |