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Club Italiano Canarino Lancashire

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REGOLE PER L'ESPOSIZIONE 

MODELLO 4 ROSA

Non esistono obblighi normativi di compilazione del Mod. 4 rosa della ASL per partecipare a mostre o esposizioni di volatili, sussistendo questo obbligo esclusivamente per operazioni commerciali o di macellazione di ovini e caprini... Il modello è stato reistituito con circolare Ministero della Salute 28 Luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 180 del 4 Agosto 2005.

Gli organizzatori, delle mostre per problemi di opportunità e/o per consuetudine e per evitare possibili responsabilità richiedono agli espositori la presentazione del Mod. 4  che attesti lo stato di salute degli animali da esporre; a tal fine l'espositore o procede ad un visita presso il medico veterinario della ASL che rilascia il Mod. 4 contro il pagamento di una modica cifra o lo autocertifica (procedura possibile solo in quanto la richiesta proviene dall'organizzazione della mostra e la AUSL eventualmente coinvolta si trova della documentazione più o meno coerente per la propria discarica di responsabilità) ma ormai in alcune mostre viene utilizzato un

"modello semplificato del modello 4 Rosa (formato htm)!" modello semplificato del modello 4 Rosa (formato word.rtf)!"

clikkare sull'immagine per visualizzare e stampare il modello  

Modello predisposto e compilabile formato word!

Istruzioni per la compilazione in autocertificazione del mod. 4 " Dichiarazione di Provenienza degli Animali"

Il formulario, (non sono normalmente accettate fotocopie a causa dell'autoconvincimento dell'organizzatore di stare facendo qualcosa di obbligatorio ed anche perchè alcune volte pur se non dovuto la modulistica viene consegnata alla AUSL che credendo anch'essa ad una teorica obbligatorietà, la prende in consegna), la modulistica è reperibile presso i negozi Buffetti.

La modulistica occorrente per altri scopi,  è composto di 4 pagine di colore rosa. una per lo spedizioniere, una per la A.S.L. locale dello spedizioniere, una per l’azienda destinataria ed una per la A.S.L. del destino degli animali.

Nel caso di esposizione vengono compilati 5 quadri in autocertificazione. Dove e se previsto occorrono le attestazioni veterinarie per le vaccinazioni obbligatorie.

Quadro
A Identificazione:
Inserire i dati dell’allevatore.
la descrizione degli uccelli esempio:
Specie: Canarini
Categoria: Lancashire
N°: xx (numero dei soggetti trasportati)
Contrassegno: anellino inamovibile F.O.I. – r.n.a.- xxxx (il proprio numero d'iscrizione al Registro Nazionale Allevatori)
Per quanto riguarda il codice aziendale e la sua registrazione nessuna descrizione.
Codici aziendali: (parte finale del quadro) proprio allevamento amatoriale.

Quadro B Dichiarazione per il Macello:
NON INSERIRE ALCUNA DESCRIZIONE.

Quadro C Destinazione:
mettere la
"X" nel quadro "altro" e completarlo con la indicazione“Concorso Ornitologico”.
sito: i dati della località dove si svolge la manifestazione o dell’Associazione organizzatrice.

Quadro D Trasporto:
inserire i dati del trasportatore, anche se si tratta di trasporto con la propria autovettura.

Quadro E Attestazioni Sanitarie:
da compilare solo per i volatili soggetti all’obbligo della vaccinazione
(colini, colombi, quaglie e tortore)

L'unico obbligo realmente posto a carico dell'organizzatore dell'esposizione a seguito dei recenti problemi legati all'aviaria è la rintracciabilità dell'espositore e del luogo dove sono e/o saranno detenuti i volatili.

 

Ordinanza del Ministero della Sanità 7 dicembre 2005

Oggetto : influenza aviaria – circolare esplicativa.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti, anche in occasione della recente  riunione del 29 novembre u.s. con le Regioni e Province autonome, in merito alle procedure applicative delle ordinanze emanate di conseguenza all’emergenza influenza aviaria nei paesi del sud est asiatico.

Lo scrivente Ministero della Salute, sentito il Centro Nazionale di Referenza per l’Influenza Aviaria, ritiene opportuno precisare quanto segue:

Fiere, mostre, mercati e esposizioni

Le Regioni e le Province autonome potranno derogare al divieto relativo alle fiere mostre e mercati, garantendo almeno le misure di seguito elencate:

> Nell’ambito di tutte le manifestazioni ornitologiche potranno essere presenti volatili ad esclusione degli anatidi;

> Tali manifestazioni devono svolgersi in aree vigilate;

> È necessario predisporre un protocollo di pulizia e disinfezione dei locali o delle aree nonché delle attrezzature;

> Deve essere garantita la rintracciabilità di ogni animale partecipante;

I servizi veterinari dovranno in ogni modo assicurare i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

Misure di biosicurezza negli allevamenti all’aperto

Negli allevamenti di volatili all’aperto situati nelle aree a rischio, devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i volatili selvatici, nello specifico tra anatidi domestici e avifauna selvatica; devono essere adottati inoltre, adeguati provvedimenti finalizzati ad evitare contatti, in ambito domestico, tra anatidi e altre specie di volatili.

Nel rispetto del benessere animale, il pollame domestico: deve essere custodito, per quanto possibile, nei locali di allevamento evitandone l’accesso all’aperto oppure, qualora questo non sia realizzabile, le aperture di accesso dei volatili devono essere protette da doppie reti antipassero;   deve essere alimentato e abbeverato al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l’acqua destinati al pollame;   non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’inattivazione di eventuali virus.

I serbatoi d’acqua all’aperto necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi di pollame, devono essere protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici.

I Servizi veterinari regionali dovranno effettuare, se del caso dopo aver sentito gli organi competenti, una valutazione del rischio di introduzione del virus dell’influenza aviaria per l’individuazione degli allevamenti nei quali applicare le disposizioni di cui sopra, tenendo in considerazione i fattori di seguito elencati:

• ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Asia centrale e orientale, del Mar Caspio e del Mar Nero;

• distanza dell'azienda da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori;

• ubicazione delle aziende avicole in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;

• ubicazione dell'azienda avicola in zone ad alta densità definite a rischio;

Registrazione dei dati relativi agli accasamenti negli allevamenti rurali

Ai sensi dell’articolo unico dell’O.M. 19 ottobre 2005 è prevista la trasmissione ai Servizi veterinari delle AUSL su supporto informatico, da parte del titolare o del responsabile dell’incubatoio, dell’allevamento di svezzamento nonché delle strutture adibite o utilizzate per il commercio di volatili, delle informazioni relative alle movimentazioni in entrata e in uscita degli animali. In considerazione delle difficoltà, per alcuni operatori, di informatizzare tale dato, si ritiene possibile che detta informazione venga trasmessa su supporto cartaceo inviando copia (rosa) dei modelli 4, ai Servizi veterinari delle AUSL, con cadenza mensile.

I dati verranno comunque conservati, in considerazione del possibile variare della situazione epidemiologica, presso i servizi veterinari delle AUSL.

Permane comunque l’obbligo di compilazione della dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4).

Si rammenta che la disposizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettere a) e b) dell’ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni non riguarda la filiera rurale.

Accasamenti a sessi misti

Al paragrafo 6 del capitolo “norme di conduzione” dell’allegato A all’O.M. 10 ottobre 2005 è previsto che, per gli allevamenti di tacchini da carne, il carico al macello debba avvenire nell’arco di 10 giorni, ciò sottintende l'obbligo di accasamento a sessi separati degli animali.

La deroga prevista al successivo paragrafo 7 del sopra citato Allegato, prevede che “Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, I Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni”, consentendo in tal modo di accasare sia tacchini maschi che femmine.

Tale deroga deve essere concessa dai Servizi Veterinari solo a seguito della valutazione del rischio collegato con tale pratica allevatoriale. In particolare devono essere tenuti in considerazione, per la concessione della deroga, alcuni parametri sanitari come:

1. la densità e la tipologia produttiva degli allevamenti presenti nell’area interessata;

2. la situazione epidemiologica pregressa (se gli allevamenti sono stati più volte sede di focolai in occasione di precedenti epidemie);

3. la situazione sanitaria dell’allevamento;

4. la corretta applicazione delle misure di biosicurezza sia per quanto attiene i parametri strutturali sia relativamente alle norme di conduzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

© C.I.C.L. ©  Prima edizione scheda 07/01/2007 aggiornamento 24/04/2008

 

  

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