Ordinanza del Ministero della Sanità 7 dicembre
2005
Oggetto : influenza aviaria – circolare esplicativa.
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti,
anche in occasione della recente riunione
del 29 novembre u.s. con le Regioni e Province autonome,
in merito alle procedure applicative delle ordinanze
emanate di conseguenza all’emergenza influenza aviaria
nei paesi del sud est asiatico.
Lo scrivente Ministero della Salute, sentito
il Centro Nazionale di Referenza per l’Influenza
Aviaria, ritiene opportuno precisare quanto segue:
Fiere, mostre, mercati e esposizioni
Le Regioni e le Province autonome potranno
derogare al divieto relativo alle fiere mostre e
mercati, garantendo almeno le misure di seguito
elencate:
> Nell’ambito di tutte le manifestazioni
ornitologiche potranno essere presenti volatili
ad esclusione degli anatidi;
> Tali manifestazioni devono svolgersi
in aree vigilate;
> È necessario predisporre un protocollo
di pulizia e disinfezione dei locali o delle aree
nonché delle attrezzature;
> Deve essere garantita la rintracciabilità
di ogni animale partecipante;
I servizi veterinari dovranno in ogni modo
assicurare i controlli sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia.
Misure di biosicurezza negli allevamenti all’aperto
Negli allevamenti di volatili all’aperto situati
nelle aree a rischio, devono essere evitati, per
quanto possibile, i contatti di volatili domestici
con i volatili selvatici, nello specifico tra anatidi
domestici e avifauna selvatica; devono essere adottati
inoltre, adeguati provvedimenti finalizzati ad evitare
contatti, in ambito domestico, tra anatidi e altre
specie di volatili.
Nel rispetto del benessere animale, il pollame
domestico: deve essere custodito, per quanto
possibile, nei locali di allevamento evitandone
l’accesso all’aperto oppure, qualora questo non
sia realizzabile, le aperture di accesso dei volatili
devono essere protette da doppie reti antipassero;
deve essere alimentato e abbeverato
al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in
modo sufficiente la sosta di volatili selvatici
ed eviti il contatto dei volatili selvatici col
mangime e l’acqua destinati al pollame; non
deve essere abbeverato con acqua proveniente da
serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili
selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata
in modo da garantire l’inattivazione di eventuali
virus.
I serbatoi d’acqua all’aperto necessari per motivi
di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi
di pollame, devono essere protetti dall'accesso
di uccelli acquatici selvatici.
I Servizi veterinari regionali dovranno effettuare,
se del caso dopo aver sentito gli organi competenti,
una valutazione del rischio di introduzione del
virus dell’influenza aviaria per l’individuazione
degli allevamenti nei quali applicare le disposizioni
di cui sopra, tenendo in considerazione i fattori
di seguito elencati:
• ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle
rotte migratorie degli uccelli, in particolare di
quelli che provengono dalle zone dell'Asia centrale
e orientale, del Mar Caspio e del Mar Nero;
• distanza dell'azienda da zone umide, stagni,
paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi
gli uccelli acquatici migratori;
• ubicazione delle aziende avicole in zone caratterizzate
da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare
uccelli acquatici;
• ubicazione dell'azienda avicola in zone ad
alta densità definite a rischio;
Registrazione dei dati relativi agli accasamenti
negli allevamenti rurali
Ai sensi dell’articolo unico dell’O.M. 19 ottobre
2005 è prevista la trasmissione ai Servizi veterinari
delle AUSL su supporto informatico, da parte del
titolare o del responsabile dell’incubatoio, dell’allevamento
di svezzamento nonché delle strutture adibite o
utilizzate per il commercio di volatili, delle informazioni
relative alle movimentazioni in entrata e in uscita
degli animali. In considerazione delle difficoltà,
per alcuni operatori, di informatizzare tale dato, si ritiene possibile che detta informazione
venga trasmessa su supporto cartaceo inviando copia
(rosa) dei modelli 4, ai Servizi veterinari delle
AUSL, con cadenza mensile.
I dati verranno comunque conservati, in considerazione
del possibile variare della situazione epidemiologica,
presso i servizi veterinari delle AUSL.
Permane comunque l’obbligo di compilazione della
dichiarazione di provenienza degli animali (mod.
4).
Si rammenta che la disposizione di cui all’articolo
2 comma 1 lettere a) e b) dell’ordinanza 26 agosto
2005 e successive modifiche ed integrazioni non
riguarda la filiera rurale.
Accasamenti a sessi misti
Al paragrafo 6 del capitolo “norme di conduzione”
dell’allegato A all’O.M. 10 ottobre 2005 è previsto
che, per gli allevamenti di tacchini da carne, il
carico al macello debba avvenire nell’arco di 10
giorni, ciò sottintende l'obbligo di accasamento
a sessi separati degli animali.
La deroga prevista al successivo paragrafo 7
del sopra citato Allegato, prevede che “Negli allevamenti
avicoli, situati al di fuori di zone soggette a
provvedimenti restrittivi per malattie infettive
e diffusive dei volatili, dopo la verifica della
scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali
e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione
di efficaci controlli sanitari, I Servizi Veterinari
possono autorizzare il carico degli animali, per
il successivo inoltro al macello, in più soluzioni”,
consentendo in tal modo di accasare sia tacchini
maschi che femmine.
Tale deroga deve essere concessa dai Servizi
Veterinari solo a seguito della valutazione del
rischio collegato con tale pratica allevatoriale.
In particolare devono essere tenuti in considerazione,
per la concessione della deroga, alcuni parametri
sanitari come:
1. la densità e la tipologia produttiva degli
allevamenti presenti nell’area interessata;
2. la situazione epidemiologica pregressa (se
gli allevamenti sono stati più volte sede di focolai
in occasione di precedenti epidemie);
3. la situazione sanitaria dell’allevamento;
4. la corretta applicazione delle misure di biosicurezza
sia per quanto attiene i parametri strutturali sia
relativamente alle norme di conduzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
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