di Emma MARAVAI –
T.d.P. U.O. di Assistenza Veterinaria ASS n°3 “Alto Friuli”- TOLMEZZO
(UD)
Il trasporto degli
animali vivi è sempre stato un tema di grande discussione nell’attività dei
Servizi Veterinari soprattutto dopo il recepimento delle direttive CE 91/628 e
95/29, con le quali sono state modificate sostanzialmente le modalità di
controllo nei luoghi di partenza, nei punti di sosta, durante il trasporto e
presso i luoghi di destinazione degli animali.
Dal 2002, coordinati
dal personale dell’U.V.A.C. del FVG, Servizio competente per tali controlli in
ambito regionale, si sono organizzati degli interventi durante il trasporto su
strada (punto d’ingresso in Italia sulla A-23) in collaborazione con le forze di
polizia.
Da questi incontri
multi-professionali (Veterinari sia dell’UVAC e sia dell’A.S.S., Tecnici della
Prevenzione, Polizia Stradale e Corpo Forestale) è emersa la necessità di
predisporre un protocollo operativo di intervento per agevolare l’attività
ispettiva attraverso degli schemi preordinati (check-list) per evitare
lungaggini nei controlli (al massimo 30 minuti per veicolo!) e quindi permettere
agli autotrasportatori il rispetto dei tempi di percorrenza.
In particolare, il
T.d.P. aveva l’incarico dell’applicazione delle sanzioni in tale normativa,
compito tutt’altro che semplice vista l’intricata legislazione in
vigore.
Gli schemi che
seguono sono stati elaborati dalla scrivente in occasione della presentazione -
da parte del gruppo operativo del protocollo d’intervento - alla Polizia
Stradale del F.V.G. ed hanno lo scopo di rendere agevole la consultazione a
tutti quelli che a diverso titolo, s’interessano
dell’argomento.
Schema di Applicazione
|
TRASPORTI
NAZIONALI
COMPETENZA
A.S.L.
(AZIENDA
SANITARIA LOCALE)
|
SCAMBI
CE
COMPETENZA
U.V.A.C.
(UFFICIO
VETERINARIO ADEMPIMENTI CEE
|
IMPORT /
EXPORT
EXTRA
CE
COMPETENZA
P.I.F.
(PUNTO
ISPEZIONE FRONTALIERA)
|
|
|
|
|
|
|
|
MEZZO di
TRASPORTO
|
Requisiti del
Mezzo
Certificato di
disinfezione
|
|
DPR 320/54
D.l.vo
532/92*
|
DPR 320/54
D.l.vo
532/92*
|
|
|
ANIMALI
|
CONDIZIONE degli
animali
|
|
|
|
|
|
b) DOCUMENTI di SCORTA
|
|
|
|
|
CERTIF.
SANITARI
+
RUOLINO **
|
CERTIF.
SANITARI
EXTRA CEE
|
CERTIF.
SANITARI
+
RUOLINO
**
|
3. RESPONSABILITA’ del TRASPORTO
|
TRASPORTATORE
PERSONA A CUI E’
AFFIDATO IL TRASPORTO
|
|
|
|
|
|
*il D.L.vo 532/92
modificato ed aggiornato dal D.l.vo 388/98
** PER LE SPECIE di
ANIMALI PREVISTE dalla NORMATIVA
il D.L.vo 532/92 si applica ai
trasporti superiori ai 50 Km di:
Solipedi, bovini, ovi-caprini e
suini;
Pollame, volatili e conigli
domestici;
Cani e gatti domestici;
Altri mammiferi e volatili, altri
vertebrati ed animali a sangue freddo.
il D.L.vo 532/92 NON si
applica ai trasporti che:
Sono privi di qualsiasi carattere
commerciale (es. equini).
Riguardano il singolo animale
accompagnato da persona fisica che ne ha la responsabilità durante il
trasporto.
Riguardano gli animali domestici da
compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso del viaggio privato.
Sono su una distanza massima di 50 Km,
dall’inizio del trasporto degli animali fino alla loro destinazione, ove gli
stessi sono scaricati definitivamente.
Sono effettuati con mezzi agricoli o
mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche
impongono una transumanza stagionale senza scopo lucrativo, per alcuni tipi
d’animali (bovini, ovi-caprini e suini).
1. a) REQUISITI del
MEZZO
TRASPORTI NAZIONALI:
Il possesso da parte del conducente dell’autorizzazione sanitaria (ove
prevista), è garanzia che il mezzo possiede i requisiti strutturali, legati alla
specie e alla durata del viaggio (DPR 320/54 e DD.LL.vi 532/92 e
388/98).
SCAMBI e
IMPORT/EXPORT: non è prevista l’autorizzazione sanitaria; per gli
automezzi provenienti dai Paesi CE ed EXTRA CE comunque devono possedere i
requisiti strutturali, funzionali etc… dei DD.LL. vi 532/92 e 388/98.
In particolare l’autoveicolo
deve:
essere costruito in modo da evitare
lesioni - sofferenza - fuga, di facile pulitura e disinfezione; tale da
garantire protezione dalle intemperie e allo stesso tempo sufficiente
ventilazione e cubatura d’aria; contrassegnato in modo da indicare la presenza
degli animali; consentire in qualsiasi momento l’accesso diretto agli
animali;
avere il pavimento solido, non
sdrucciolevole ricoperto di lettiera sufficiente ad assorbire gli
escrementi;
avere le pareti in scatolato, con
lamiera in alluminio o leghe antiruggine, perfettamente chiuso per evitare
accumulo di sporcizia, in alternativa completamente aperto sopra e sotto per
poter lavare;
avere la volta del tetto di lamiera in
alluminio lucida all’esterno per riflettere il calore;
avere i tramezzi resistenti e costruiti
in modo da poter essere adattati a numero, tipo, corporatura e particolari
esigenze degli animali;
avere dispositivi per l’abbeveraggio:
sia allacciamenti a punti d’acqua durante le soste che dispositivi fissi o
mobili adatti alle varie specie: trogoli, scodelle, tettarelle;
avere dispositivi per l’alimentazione:
mangiatoie o recipienti puliti prima e dopo l’utilizzo;
avere un sistema di aerazione, forzata o
non, deve garantire una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C con
una tolleranza di +5°C;
avere un sistema di illuminazione
idoneo;
OGGETTO
|
Norma
|
Sanzione
|
Pagamento misura ridotta
|
Trasporto con
Autorizzazione Sanitaria scaduta
|
DPR 320/54
|
L. 218/88
|
Da € 258,00
|
€
430.33
|
Trasporto senza
Autorizzazione Sanitaria (in questo caso accertarsi se il mezzo possiede i
requisiti strutturali ed eventualmente contestare anche le due infrazioni sotto
riportate).
|
DPR 320/54
|
L. 218/88
|
Da € 258,00
|
€ 430.33
|
INFORMARE SERV.
VET. COMPETENTE PER TERRITORIO
|
Trasporto con
veicolo privo di requisiti per percorsi < 50 km.
|
DPR 320/54
|
L. 218/88
|
Da € 258,00
|
€
430.33
|
Trasporto con
veicolo privo di requisiti per percorsi > 50 km e < 8 ore.
Trasporto con veicolo privo di
requisiti per percorsi > 50 km e > 8 ore.
|
D.l.vo 532/92
|
Art. 5 e
|
Da € 1549,00
|
€
3098.00
|
1. b) CERTIFICAZIONE
DISINFEZIONE
E’ inserita - di solito -
nel certificato sanitario; nei trasporti internazionali (per i bovini e suini)
deve essere dimostrato l’utilizzo di strutture riconosciute per la disinfezione
- con un attestato.
OGGETTO
|
Norma
|
Sanzione
|
Pagamento
misura ridotta
|
Mancanza di certificazione alla disinfezione.
|
Nazionale
|
|
|
|
|
CE / EXTRA
CE
|
D.l.vo
196/99
|
|
|
|
2. a) CONDIZIONI
Per percorsi < ai 50 Km. l’art.
35 del DPR 320/54 così dispone:
Lo speditore d’animali
equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, ha l’obbligo di curare che nei
carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia
proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a
soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a
maltrattamenti o sofferenze.
OGGETTO
|
Norma
|
Sanzione
|
Pagamento misura ridotta
|
Carico animali
non proporzionato alla capienza veicolo.
|
DPR 320/54
|
Da € 258,00
|
€ 430.33
|
INFORMARE SERV. VET.
COMPETENTI PER
TERRITORIO
|
Per percorsi > ai
50 Km nazionali, scambi CE e import/export:
Non sono
idonei a viaggiare:
gli animali malati o feriti;
gli animali gravidi che devono figliare
durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle 48 ore
precedenti;
gli animali appena nati il cui ombelico
non sia del tutto cicatrizzato.
Gli animali
idonei devono viaggiare:
separati se di specie diverse, età
diverse, sesso diverso, verri e stalloni separati l’uno dall’altro.
devono poter stare eretti e potersi
coricare;
se devono essere legati, solipedi e
animali di notevoli dimensioni, le corde devono essere resistenti e
sufficientemente lunghe;
i solipedi non devono essere trasportati
in veicoli a più livelli, gli zoccoli posteriori devono essere non
ferrati.
Regole comuni
per: POLLAME, VOLATILI, CONIGLI -- CANI E GATTI -- ALTRI MAMMIFERI E
VOLATILI.
gli animali devono poter mantenere una
posizione eretta naturale e devono potersi coricare;
i contenitori devono: fornire protezione
da intemperie e variazioni climatiche; consentire una ventilazione e cubatura
d’aria adeguata; essere di facile pulitura; contrassegnati; consentire ispezione
e cura; i pavimenti devono essere solidi, non sdrucciolevoli, ricoperti di
strame;
devono essere tenuti separati per
specie, età, sesso;
non devono essere caricati insieme ad
altre merci;
devono essere
accompagnati.
Regole specifiche per:
POLLAME, VOLATILI, CONIGLI.
devono essere forniti cibo e acqua per
trasporti superiori alle 12 ore che possono diventare 24 se sono trasportati
entro 72 ore dalla nascita.
Regole
specifiche per: CANI E GATTI.
devono essere previsti alimentazione e
abbeveraggio per trasporti superiori alle 24 ore;
non devono essere trasportati animali
gravidi o che hanno appena figliato.
OGGETTO
|
Norma
|
Sanzione
|
Pagamento misura ridotta
|
Trasporto di
animali esposti a sofferenze o lesioni.
|
D.l.vo
532/92
|
Da € 1549,00
|
€ 3098.00
|
INFORMARE
SERV. VET. / UVAC COMPETENTE PER TERRITORIO
|
Trasporto
animali senza requisiti di cui All. Cap. 1 del 532/92 ovvero:
Animali di notevole
differenza di età, non separati
Maschi adulti non
castrati separati dalle femmine
Specie diverse non
separate
Animali gravidi che
devono figliare
…. Omissis
….
Animali malati i
feriti
Animali
affaticati
Animali non
identificati*
|
D.l.vo 532/92
|
Da € 1549,00
|
€
3098.00
|
Nella Legge 189/04 sul
maltrattamento d’animali, entrata in vigore in agosto 2004, è espressamente
prevista la non applicabilità delle norme penali a
tutti quei settori disciplinati da leggi speciali (come il trasporto
d’animali).
2. b) DOCUMENTI di
SCORTA
TRASPORTI
NAZIONALI
Gli animali vivi, nell’ambito del
trasporto nazionale, devono essere accompagnati dal Mod. 4 integrato (foglio
rosa) – art. 41 del D.P.R.
320/54 (integrato dal DPR 317/96).
Il Mod. 4 è obbligatorio per le
seguenti specie di animali: bovini, suini, ovi-caprini, equini ed animali da
cortile.
OGGETTO
|
Norma
|
Sanzione
|
Pagamento
misura ridotta
|
Mancanza della dichiarazione di provenienza (Mod.
4) o Certificazioni
sanitarie compilate in modo incompleto.
|
D.P.R. 320/54 ART.
31
|
L. 218/88
|
Da € 258,00
|
€
430,33
|
INFORMARE SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE PER
TERRITORIO
|
SCAMBI CE e
IMPORT/EXPORT
Gli animali vivi devono essere
accompagnati dai certificati sanitari e, ove previsto, anche dal ruolino di
marcia.
Il ruolino di marcia è obbligatorio:
negli scambi, nelle importazioni o esportazione, se la durata del viaggio è
superiore alle 8 ore e solamente per equini,bovini,suini ed ovi-caprini.
Sono previsti dei periodi
obbligatori di viaggio e di riposo ed inoltre gli intervalli per l’abbeveraggio
e per l’alimentazione, ovvero per:
VITELLI, AGNELLI, CAPRETTI, PULEDRI,
MAIALINI NON SVEZZATI
9 ore di viaggio +almeno 1 ora di
riposo durante la quale sono abbeverati + 9 ore di viaggio
SOLIPEDI DOMESTICI (esclusi gli
equidi registrati)
24 ore di viaggio durante le quali
devono essere abbeverati e, se necessario alimentati, ogni 8
ore
SUINI
24 ore durante le quali devono
poter accedere sempre all’acqua;
BOVINI, OVI-CAPRINI
14 ore di viaggio + almeno 1 ora di
riposo durante la quale devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati +
14 ore di viaggio.
DOPO IL PERIODO DI
VIAGGIO, GLI ANIMALI DEVONO ESSERE SCARICATI, ALIMENTATI E ABBEVERATI E
BENEFICIARE DI UN PERIODO DI RIPOSO DI ALMENO 24 ORE.
OGGETTO
|
Norma
|
Sanzione
|
Pagamento misura ridotta
|
Mancanza del
certificato sanitario.
|
D.l.vo
532/92
|
Da €
1549,00
|
€
3098.00
|
INFORMARE
SERV. VET. /UVAC COMPETENTI PER TERRITORIO
|
Mancanza del
ruolino di marcia.
|
D.l.vo
532/92
|
art. 4
|
3.
RESPONSABILITA’ del TRASPORTO
3.
a) RESPONSABILE TRASPORTO: Qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a
scopo di lucro, trasporta animali per proprio conto o per conto terzi, nonché
chi mette a tal fine il trasporto a disposizione di terzi.
Deve:
Essere registrato presso l’Autorità
territorialmente competente in ragione alla sua residenza o sede legale e - se
stabilito nel territorio Comunitario o extra comunitario (Polonia – Ungheria –
Romania – Repubblica Ceca – Bielorussia – Ucraina – Croazia etc..), di una
autorizzazione valida per tutti i trasporti animali vertebrati.
Avvalersi - in casi d’affidamento del
trasporto d’animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dell’attestato di cui
l’art. 5 c. 2 del D.L.vo 532/92 (persone alla quale è affidato il
trasporto).
Essere responsabile anche per la persona
alla quale è affidato il trasporto (art. 14 c. 1) in caso di sanzioni
amministrative.
Utilizzare solo mezzi di trasporto con
caratteristiche strutturali tali da poter soddisfare, le condizioni stabilite
dal D.L.vo 532/92, per il benessere secondo le specie trasportate.
3. b) PERSONA ALLA QUALE
E’ AFFIDATO IL TRASPORTO
Deve:
possedere l’attestato di cui l’art. 5
comma 2 - rilasciato dall’ASL che ha concesso l’autorizzazione al trasportatore
– di “ Persona alla quale viene affidato il trasporto”.
OGGETTO
|
Norma
|
Sanzione
|
Pagamento
misura ridotta
|
Ditta non
iscritta nel registro dell’ASL o che non si avvale di “persone di cui all’art. 5
comma 2”.
|
D.l.vo
532/92*
|
Art. 5 e
|
Da € 1549,00
|
€
3098.00
|
Persona alla
quale viene affidato il trasporto senza attestato.
|
D.l.vo
532/92*
|
Art. 5 e
|
Da € 1549,00
|
€
3098.00
|
N.B.: se è accertata
una violazione di cui sopra, si deve contestare dopo aver fatto gli opportuni
accertamenti presso l’Autorità competente a rilasciare detta
attestazione.
NOTE ESPLICATIVE PER UN
CORRETTO
ACCERTAMENTO DELLE
INFRAZIONI
Dai modelli di
certificati che accompagnano un trasporto animale, si deve rilevare:
se il trasporto viene effettuato a scopo
di lucro, verificando la proprietà e l’origine degli animali;
la distanza che intercorre fra il luogo
di partenza e quello di destinazione;
Per ogni violazione
prevista dalla presente normativa deve essere inviata segnalazione all’A.S.S.
competente per territorio dove è accertata la violazione e anche all’A.S.S. di
residenza dell’autotrasportatore, all’A.S.S. di partenza e destinazione, qualora
territorialmente diverse dalle precedenti.
Per qualsiasi
violazione al D.L.vo 532/92, in primi deve essere inviata all’U.V.A.C. (Ufficio
Adempimenti CE) competente per territorio.
Tali segnalazioni
possono essere utili per prevenire o eventualmente localizzare focolai epidemici
e per il contesto, qualora ne ricorra l’ipotesi, dell’art. 500 del C.P.
(diffusione di una malattia delle piante o degli animali).
Si deve sempre
interpellare il Servizio Veterinario competente per territorio
quando:
Si accerta la mancanza di un certificato
sanitario per l’eventuale blocco del trasporto.
Durante il controllo sono rinvenuti
animali morti o che palesemente evidenziano uno stato di sofferenza o si
accertano lesioni sugli animali (ad esempio dovuta alla densità di carico
eccessiva).
Si ricorre al sequestro del mezzo per
disporre che gli animali (a spese del conducente, speditore o proprietario degli
stessi), siano trasbordati su altro mezzo idoneo (art. 7/2° D.l.vo
532/92).
Torna all'indice
|
dal sito del ministero della
sanità
http://www.ministerosalute.it/alimenti/benessere/benApprofondimento.jsp?lang=italiano&label=pro&id=288
Protezione degli animali durante il trasporto
Legge 12 aprile 1973, n. 222 legge si anche la 532 direttiva
non reperita Ratifica ed esecuzione
della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti
internazionali D.Lgs. 30 dicembre 1992,n. 532 protezione animali durante il
trasporto (Dir 91/628/CEE)
D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.388 protezione animali durante
il trasporto (Dir 95/29/CE)
Regolamento (CE). n.1255/97 ci sono riferimenti ma normativa
non reperita punti sosta-ruolino marcia
Tabella (modulo ruolino marcia)
Tabella (elenco punti sosta)
Regolamento (CE) n.411/98 non reperita requisiti autoveicoli
trasporto animali
Decisione 2001/298/CE non reperita
Regolamento n. 615/98 (CE) non reperita restituzione
importazioni
Torna all'indice
|
Direttiva
98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli
animali negli allevamenti
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 08/08/1998 PAG. 0023 - 0027
Testo:
DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 riguardante la
protezione degli animali negli allevamenti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea
sulla protezione degli animali negli allevamenti (in prosieguo denominata
"la convenzione"); che la Comunità ha approvato altresì la stessa convenzione
con la decisione 78/923/CEE (4) ed ha depositato il suo strumento di
approvazione;
considerando che la Comunità, come parte contraente, ha l'obbligo di porre in
atto i principi contenuti nella convenzione;
considerando che tali principi riguardano il ricovero, l'alimentazione e le
cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, secondo
l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;
considerando che occorre inoltre che la Comunità provveda all'applicazione
uniforme della convenzione e delle raccomandazioni adottate a norma di
quest'ultima e che emani norme specifiche relative all'applicazione della
presente direttiva;
considerando che nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in
materia di benessere degli animali d'allevamento (5) il Parlamento europeo ha
invitato la Commissione a proporre norme comunitarie riguardanti gli aspetti
generali dell'allevamento di bestiame;
considerando che la dichiarazione n. 24 allegata all'atto finale del trattato
sull'Unione europea invita le istituzioni europee e gli Stati membri a tener
pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della
legislazione comunitaria, in particolare nel settore della politica agricola
comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali;
considerando che le differenze che rischiano di alterare le condizioni di
concorrenza hanno effetti negativi sul buon funzionamento dell'organizzazione
del mercato degli animali;
considerando che è pertanto necessario stabilire norme minime comuni riguardo
alla protezione degli animali negli allevamenti, per garantire lo sviluppo
razionale della produzione e facilitare l'organizzazione del mercato degli
animali; che a tal fine occorre tener conto delle disposizioni in materia di
benessere degli animali già enunciate nelle norme comunitarie;
considerando che occorre procedere ad un esame comparativo delle disposizioni
in materia di benessere degli animali applicabili nella Comunità ed in alcuni
paesi terzi, corredato di una valutazione intesa a determinare la natura di
future iniziative della Comunità allo scopo di eliminare le distorsioni della
concorrenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva definisce norme minime riguardo alla protezione degli
animali negli allevamenti.
2. Essa non si applica:
a) agli animali che vivono in ambiente selvatico,
b) agli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni o manifestazioni o
ad attività culturali o sportive,
c) agli animali da sperimentazione o da laboratorio,
d) agli animali invertebrati.
3. Essa si applica fatte salve le norme comunitarie specifiche stabilite in
altri strumenti e, in particolare, le direttive 88/166/CEE (6), 91/629/CEE (7)
e 91/630/CEE (8), che restano in vigore.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
1) animale: qualsiasi animale (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi)
allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di
pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
2) proprietario o custode: qualsiasi persona fisica o giuridica, responsabile o
che si occupa permanentemente o temporaneamente degli animali;
3) autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 6, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990,
relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi
intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno (9).
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i custodi adottino le
misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che
a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.
Articolo 4
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento o di custodia
degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della
specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle
loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le
conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in
allegato.
Articolo 5
1. La Commissione presenta al Consiglio le proposte necessarie ai fini di
un'applicazione uniforme della convenzione europea sulla protezione degli
animali negli allevamenti e, in base ad una valutazione scientifica, le
raccomandazioni adottate ai sensi di detta convenzione e ogni altra norma
specifica.
2. Inoltre, la Commissione, ogni cinque anni e, la prima volta, entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, in base
all'esperienza acquisita nell'attuazione di quest'ultima, in particolare per
quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, e in base alle
evoluzioni tecniche e scientifiche, presenta al Consiglio una relazione
corredata di eventuali proposte adeguate, che tengano conto delle conclusioni
della stessa.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito a dette proposte.
Articolo 6
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente effettui
ispezioni per garantire il rispetto delle disposizioni della presente
direttiva. Le ispezioni possono essere effettuate in occasione di controlli per
altri scopi.
2. A decorrere da una data da determinarsi secondo la procedura prevista nel
paragrafo 3, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle
ispezioni di cui al paragrafo 1. La Commissione sottopone una sintesi di dette
relazioni al comitato veterinario permanente.
3. Anteriormente al 1° luglio 1999 e secondo la procedura di cui all'articolo
9, la Commissione sottopone proposte aventi lo scopo di armonizzare:
a) le ispezioni previste nel paragrafo 1;
b) il modello, il contenuto e la frequenza della presentazione delle relazioni
di cui al paragrafo 2.
Articolo 7
1. Ove necessario per l'applicazione uniforme dei requisiti stabiliti dalla
presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono, di concerto
con le autorità competenti:
a) verificare che gli Stati membri si conformino ai summenzionati requisiti;
b) effettuare controlli sul posto per assicurarsi che le ispezioni vengano
effettuate ai sensi della presente direttiva.
2. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuata l'ispezione fornisce agli
esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per
l'espletamento delle loro mansioni. I risultati dei controlli effettuati devono
essere discussi con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima
dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta le misure che
potrebbero rivelarsi necessarie per tener conto dei risultati del controllo.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove
necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 9.
Articolo 8
1. Entro il 30 giugno 1999 la Commissione presenta al Consiglio una relazione
concernente:
- il confronto tra le disposizioni in materia di benessere degli animali della
Comunità e dei paesi terzi fornitori della Comunità,
- la possibilità di ottenere una più ampia accettazione internazionale dei
principi in materia di benessere degli animali stabiliti dalla presente
direttiva, e
- il rischio che gli obiettivi comunitari relativi al benessere degli animali
possano essere vanificati dalla concorrenza di paesi terzi che non applicano
norme equivalenti.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata delle proposte necessarie
allo scopo di eliminare distorsioni della concorrenza.
Articolo 9
1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il
comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (10), in
prosieguo denominato "comitato", è investito immediatamente della
questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta
di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle
misure da prendere. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione
in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148,
paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve
prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato,
viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione
definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere
del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza
di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in
cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le rende
immediatamente applicabili, tranne nei casi in cui il Consiglio si sia
pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.
Articolo 10
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999, salvo diversa
decisione eventualmente adottata dal Consiglio alla luce della relazione di cui
all'articolo 8. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2. Tuttavia, per quanto riguarda la protezione degli animali negli allevamenti,
dopo il 31 dicembre 1999, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel
loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente
direttiva, nel rispetto delle norme generali del trattato. Essi informano la
Commissione di qualsiasi provvedimento adottato in tal senso.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata
dalla presente direttiva.
Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER
(1) GU C 156 del 23. 6. 1992, pag. 11.
(2) GU C 337 del 21. 12. 1992, pag. 225.
(3) GU C 332 del 16. 12. 1992, pag. 22.
(4) GU L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.
(5) GU C 76 del 23. 3. 1987, pag. 185.
(6) Direttiva 88/166/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativa
all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86
[annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria
(GU L 74 del 19. 3. 1988, pag. 83)].
(7) Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag.
28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28. 1.
1997, pag. 24).
(8) Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 33).
(9) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).
(10) GU L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.
ALLEGATO
Personale
1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi
adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
Controllo
2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere
richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta
al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a
intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve
essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento
appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre
chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali
malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di
lettiere asciutte o confortevoli.
Registrazione
5. Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni
trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad
ogni ispezione.
Se dati equivalenti devono essere registrati per altri scopi, siffatta
registrazione è considerata sufficiente ai fini della presente direttiva.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a
disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su
richiesta.
Libertà di movimento
7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e
secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere
limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.
Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto,
l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze
fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze
scientifiche.
Fabbricati e locali di stabulazione
8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di
stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali
gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali
e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono
essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o
sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura,
l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute
entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente
al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di
riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le
esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad
una adeguata illuminazione artificiale.
Animali custoditi al di fuori dei fabbricati
12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in
funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle
intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.
Impianti automatici o meccanici
13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il
benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli
eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò
non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la
salute ed il benessere degli animali.
Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di
ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva
per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il
benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto
un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve
essere sottoposto a controlli regolari.
Mangimi, acqua e altre sostanze
14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età
e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare
le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli
animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non
contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati
alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua,
di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento
di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere
concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità
di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative
derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini
terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto
nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE (1), deve
essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul
benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità
per la sua salute e il suo benessere.
Mutilazioni
19. In attesa dell'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della
direttiva e fatta salva la direttiva 91/630/CEE, di disposizioni specifiche in
materia di mutilazioni, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali nel
rispetto delle norme generali del trattato.
Procedimenti di allevamento
20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o
procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in
questione sofferenze o lesioni.
Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono
causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non
causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia
ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa
avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
(1) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive
81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/211/CEE (GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 3).
Torna all'indice
|
Trasporti
Internazionali Legge 12 aprile 1973, n. 222
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione
degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.
(G.U. 23 maggio 1973, n. 132)
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
la convenzione europea sulla protezione degli animali neitrasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre
1968.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore
in conformità all'art. 48 della convenzione stessa.
Torna all'indice
|
N.B. Per import export nella CE di animali non a fini commerciali di non
più di 5 capi (vedi lista tipi di animali?) non è previsto
l'obbligo del controllo al posto di polizia frontaliero.(N.D.R.)
Torna all'indice
|
Attuazione della
direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto (2).
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1993,
n. 7, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la
premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17
della legge
19 dicembre 1992, n. 489,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/628/CEE del
Consiglio del 19 novembre 1991;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 dicembre 1992;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
dicembre 1992;
Sulla proposta dei
Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari
regionali e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro (3);
Emana il seguente
decreto legislativo:
------------------------
(3) Così corretto con avviso pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 102.
Capitolo I -
Disposizioni Generali
1. 1. Il presente decreto si applica al
trasporto di:
a) solipedi domestici ed animali
domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;
b) pollame, volatili e conigli
domestici;
c) cani e gatti domestici;
d) altri mammiferi e volatili;
e) altri animali vertebrati e animali a
sangue freddo.
2. Il presente
decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi
carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona
fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da
compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali
applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:
1) su una distanza
massima di 50
chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli
animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori
con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le
circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo
lucrativo per alcuni tipi di animali (4).
------------------------
(4) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
2. 1. Ai fini del presente decreto sono
applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le
direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
2. Si intende
inoltre per:
a) «mezzo di trasporto»: le parti di
veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e
il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre,
marittimo o aereo;
b) «trasporto»: ogni trasferimento di
animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo
scarico degli animali;
c) «punto di sosta»: un luogo in cui il
viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli
animali;
d) «punto di trasferimento»: il luogo in
cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo
di trasporto ad un altro;
e) «luogo di partenza»: il luogo in cui,
fatto salvo l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta
su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati
scaricati e stabulati per ventiquattro ore, abbeverati, nutriti, nonché, se
necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di
trasferimento; possono essere parimenti considerati «luoghi di partenza» i
mercati ed i centri di raccolta autorizzati (5):
quando il primo
luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati
mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a
50 km, gli animali hanno
beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le
procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere
nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;
f) «luogo di destinazione»: il luogo in
cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il
luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di
trasferimento;
g) «viaggio»: il trasporto dal luogo di
partenza al luogo di destinazione.
h) «periodo di riposo»: un periodo
continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati
con un mezzo di trasporto (6);
i) «trasportatore»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta
animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un
mezzo di trasporto a disposizione di terzi (6).
------------------------
(5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
Capitolo II -
Trasporto e controlli nel territorio della Comunità
3. 1. I posti di ispezione frontaliera,
gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le
Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché:
a) il trasporto di animali nel
territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato conformemente al
presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui
all'allegato;
a-bis) lo spazio, inteso come densità di
carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI
dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale
capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli
di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle
norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali
menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE)
3820/85 (7);
b) siano trasportati soltanto animali
idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese
disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro
arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono
considerati idonei al trasporto, salvo:
1) gli animali
lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di
sofferenze inutili;
2) gli animali
trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;
c) gli animali che si ammalano o si
feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi
immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se
necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.
2. In deroga al comma l,
lettera b), si può consentire il
trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o
alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto,
tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati
non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il
Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme
specifiche di applicazione.
------------------------
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
4. 1. Le autorità di cui all'art. 3,
comma 1 vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano identificati e
registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva
90/425/CEE nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria o nazionale che consentano all'autorità competente di controllare:
1) l'origine ed il
proprietario degli animali;
2) il luogo di
partenza e il luogo di destinazione;
3) la data e l'ora
di partenza.
------------------------
5. 1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro
presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della
sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti
a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo
per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel
territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di
animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93,
rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve
avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in
un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno
Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni
della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato,
in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per
conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di
destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla
relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la
persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di
cui al comma 2;
c) non trasportare, né fare trasportare,
animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da
garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle
prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il
trasporto.
2. La persona alla
quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I,
sezione A, punto 6, lettera b),
dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso
l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica
equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali
vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli
animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha
concesso l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il
trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a),
destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio
sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al
capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario
durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale
trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire
tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di
cui alla lettera a) al veterinario
ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i
numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è
apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di
partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema
ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del
ruolino di marcia di cui alla lettera a)
sia:
a) compilato e completato, nel momento
opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;
b) unito al certificato sanitario che
accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale
incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora
e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il
trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del
posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato
membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di
trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone
il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver
controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese
sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che
effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12,
della legge
29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di
marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli
animali;
d) conservare una copia del ruolino di
marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta,
all'autorità competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di
animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle
disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che
sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di
alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica
del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti
dalla sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano
avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza
delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di
specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed
alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni
di cui al comma 3, lettera c), punto
2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto
marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.
5. Le autorità
competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinché:
a) i punti di sosta stabiliti dal
trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a),
soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano
sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti
di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese
relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio
e riposo degli animali sono a carico del trasportatore (8).
------------------------
(8) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
6. 1. Nell'allegato A, parte II del D.L. che attua le
direttive 89/662 e 90/425/CEE, la
sezione I è completata dal riferimento seguente:
«D.L. che attua la
direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991».
2. Lo scambio di
informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni del presente
decreto deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che
attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni in
provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT.
------------------------
7. 1. Le autorità di cui all'art. 3,
comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per
prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze
degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili
impediscano l'applicazione del presente decreto; in particolare le autorità
competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni
ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per
accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle
prescrizioni del presente decreto.
2. Fatte salve le
altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può
essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile
per il benessere degli animali; allorquando una partita di animali deve essere
trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le
misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro
scarico e l'eventuale stabulazione.
------------------------
8. 1. Le autorità competenti di cui
all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei princìpi e delle norme di
controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle
prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali
durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al
momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali
nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di
trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei
documenti d'accompagnamento.
2. I controlli di
cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di
animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e
possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.
3. Le autorità di
cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso
dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo
previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate
e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea
una relazione redatta sulla base di tali dati.
4. Fermi restando i
controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare,
durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora
dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione (9).
------------------------
(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
9. 1. Chiunque constati, durante il
trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state
rispettate, informa l'autorità competente del luogo in cui si è accertato il
fatto, e quest'ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i
provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati.
Tali misure possono
prevedere:
a) che venga terminato il viaggio o che
gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più
diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
b) che gli animali siano adeguatamente
stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una
soluzione al problema;
c) che si proceda alla macellazione
degli animali, senza causare sofferenze inutili.
2. Qualora il
responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità
competente, quest'ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico
dell'interessato.
3. Le decisioni
adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l'indicazione
delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché,
mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da
determinarsi in sede comunitaria, alla competente autorità dello Stato membro
speditore per il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua
la direttiva 89/608/CEE (10).
4. A richiesta dello speditore
o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per
iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso nonché della forma e dei
termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora
le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un
mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un
elenco di esperti della comunità che sarà stabilito dalla Commissione, per il
tramite degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al parere
dell'esperto.
------------------------
(10) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre
1998, n. 388 (Gazz. Uff.
9 novembre 1998, n. 262).
10. 1. Le autorità competenti
assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti
veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul
posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal
presente decreto (9).
------------------------
(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
Capitolo III -
Importazione da Paesi terzi
11. 1. Si applicano le norme del D.L.
che attua la direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda
l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.
2. L'importazione, il transito
e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in
provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati
soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare
le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all'articolo
5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui
all'articolo 5 (11).
2-bis. Il veterinario ufficiale del posto
di ispezione frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di
benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni
concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese
dell'interessato, le misure previste all'articolo 9 (12).
2-ter. Il certificato o i documenti
previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93,
sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa
della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in
materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato (12).
------------------------
(11) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
(12) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
(12) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
Capitolo IV -
Disposizioni finali
12. 1. Il Ministero della Sanità può
chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti
di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all'art. 1
debbano essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi
del decreto legislativo di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in
materia di tutela del benessere degli animali.
------------------------
13. 1. Il Ministero della Sanità con
proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente
decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi
soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.
2. Le Regioni a
statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le
relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della
Sanità.
3. Ferma restando
la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di
protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di
volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle
violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità Sanitarie Locali
nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (13), controllano
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Il Ministero
della Sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate
anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle
disposizioni della legge 1985, n. 623 (14).
5. Le entrate
previste dall'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (15), sono
utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della Sanità
svolge nell'ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica,
informazione ed educazione sanitaria.
------------------------
(13) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(14) Riportata al n. H/XX.
(15) Riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
14. 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il trasportatore che viola le disposizioni relative al trasporto degli
animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni (16).
------------------------
(16) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
14-bis.
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria
locale competente sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), in caso di infrazioni
ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino
una grave sofferenza per gli animali.
2. Qualora le
autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità
competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima
adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1,
comunicando all'autorità competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea
la decisione adottata e le relative motivazioni.
3. Al fine di
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di
reciproca assistenza.
4. In caso di constatazione
di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al
comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea,
può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di
trasportare animali sul territorio nazionale.
5. Le autorità che
procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono
all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi
ai fini dell'applicazione del comma 1 (17).
(Si omettono gli
allegati) (18)
------------------------
(17) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 388 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
(18) Gli allegati sono stati modificati
dall'allegato I al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
Torna all'indice
|
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388
"Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione
degli animali durante il trasporto."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del
29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 532;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
532, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo
animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilita' durante
il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro
padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti
di animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto
degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro
proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza
stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.";
b) all'articolo 2, il comma 2 e' cosi' modificato:
1) alla lettera e) le parole: "stabulati per almeno dieci ore" sono
sostituite dalle seguenti: "stabulati per ventiquattro ore";
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"h) ''periodo di riposo'': un periodo continuo nel corso del viaggio,
durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) ''trasportatore'': qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini
commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto
terzi nonche' chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di
terzi.";
c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a)
e' inserita la seguente:
"a-bis)
lo spazio, inteso come densita' di carico, per gli animali sia almeno conforme
ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi
di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo
di riposo nonche' gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni
tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII
dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte
salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale
territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel
registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida
individuazione da parte dell'autorita' di controllo per il caso di inosservanza
alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per
tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori
elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata
dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportore
deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri,
di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata
dall'autorita' competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno
a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale
impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato
tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente
decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, e'
quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresi'
precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso
dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, ne' fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli
esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle
prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste
dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il
trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6,
lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita
presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza
pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali
vertebrati nonche' per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli
animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha
concesso l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore
deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio
sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al
capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario
durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale
trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire
tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario
ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i
numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui e'
apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di
partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema
ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a cio' legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la
durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono
stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del
punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di
esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario e' superiore
a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della
stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che
possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario
sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe
stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorita' competente del luogo
di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due
anni, da presentare, su richiesta, all'autorita' competente per eventuali
verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza
implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII
dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le
necessita' di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il
viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del
viaggio per motivi indipendenti dalla sua volonta';
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di
destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo
III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII
dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni
intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera
c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante
trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.
5. Le autorita' competenti di cui all'articolo
3, comma 1, provvedono affinche':
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera
a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e
siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti
idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei
requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono
a carico del trasportatore.";
e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 1,
verificano, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo di cui al
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche,
l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza
discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di
destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza
nonche' nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
2. I controlli di cui al comma 1 devono essere
effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio
nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati
per altri scopi.
3. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono
al Ministero della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che
riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in
relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi
gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse
conseguenti; il Ministero della sanita' trasmette alla Commissione europea una
relazione redatta sulla base di tali dati.
4. Fermi restando i controlli di cui al comma
1, le autorita' di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto
degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di
informazioni che consentano di presumere un'infrazione.";
f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola:
"nonché'" sono inserite le seguenti: ", mediante il sistema
ANIMO, e secondo modalita', incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede
comunitaria.";
g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza necessaria
e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione
europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza
delle disposizioni previste dal presente decreto.";
h) l'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio
comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del
presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in
particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni
necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.";
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis.
Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto del
controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il
rispetto delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza
delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali,
adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'articolo 9.
2-ter. Il certificato o i
documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalita' stabilite in sede
comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalita', si applicano le
norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del
Trattato.";
i) all'articolo 14, comma 1, le parole:
"chi viola" sono sostituite dalle seguenti: "il trasportatore
che viola";
l) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis.
- 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale
competente sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di
infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.
2. Qualora le autorita' competenti di cui
all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di
cui al presente decreto, informano l'autorita' competente dello Stato membro
che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure
opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando
all'autorita' competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione
europea la decisione adottata e le relative motivazioni.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca
assistenza.
4. In caso di constatazione di infrazioni
gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il
Ministero della sanita', sentita la Commissione europea, puo' vietare
temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare
animali sul territorio nazionale.
5. Le autorita' che procedono all'accertamento
di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai
fini dell'applicazione del comma 1.";
m) all'allegato sono apportate le
modificazioni indicate nell'allegato I.
1. I rinvii a provvedimenti attuativi di
direttive comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti
elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti:
a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
Torna all'indice
|
Legge 2 giugno 1988, n.
218
(in Gazz. Uff., 21 giugno 1988,
n. 144).
Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali
Avvertenze: Allo scopo di agevolarne la lettura, nel
presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata
aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli
ultimi anni. A partire dal 1º gennaio
1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel
presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di
conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal
1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel
presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n.
213).
Preambolo
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica anno approvato;
Il Presidente della
Repubblica
Proomulga la seguente
Legge.
1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni
tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11
dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla
normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980,
concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti
a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli
animali nel territorio degli Stati membri.
1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio
veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la
distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.
2. Quando sia necessario, per impedire la
diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione
dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli
animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo
le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto
ministeriale.
3. Nei casi di altre
malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di
polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della
sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia,
stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità
che saranno stabilite con decreto ministeriale.
4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e
di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di
contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è
concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di
mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie
e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a
seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente
disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non
adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti
zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80 per
cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione.
L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo
comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato
disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato
l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di
abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati
vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in
esse previsti (1).
5. Qualora venga
consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto
l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo
ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle
carni.
6. L'indennità non viene
corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati
dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia
era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore,
del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle
misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione
degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.
7. In caso di abbattimento nei posti di
confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito
di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico
dello Stato.
8. L'indennità non è
concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo
264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione
favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per
l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di
attuazione.
9. Il Ministro della sanità
dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente
macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a
determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli
sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.
10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e
nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati,
agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei
prodotti distrutti. (1) Vedi il d.m. 20
luglio 1989, n. 298.
Articolo
3
1. Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione
vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi
delle malattie infettive e diffusive degli animali.
2. Per tali indennità il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga alle procedure
previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle
regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento
delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o
preventivati dalle regioni interessate.
3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni
dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A
decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.
Articolo
4
1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2,
la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento,
tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di
allevamento e della situazione epizoologica, in conformità alle direttive
impartite dal Ministro della sanità.
2.
Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione
degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in
ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento
stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al
proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della
misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il
ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità
all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono
trasmessi alla regione.
(Omissis) (1). Aggiunge due
commi dopo il quinto all'art. 2, l. 9 giugno 1964, n. 615.
1. Nella
legge 9 giugno 1964, n.
615, all'articolo 2 , come modificato dall'articolo 2 della legge 23 gennaio
1968, n. 33, da ultimo modificato dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, dopo il
quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli
allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai
proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui
al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonché ai proprietari di ovini e
caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:
1)
del
20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti
in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
2) del
30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
3) del 40
per cento quando sono oltre il 49 per cento.
le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano
abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro
mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti
ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente
indenni da brucellosi".
1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque
milioni. 2. Chiunque contravvenga
all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti
articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di
ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i
contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a
lire duemilionicinquecentomila.
1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre
1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e
passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli
allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffusive di cui al
precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste è
subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni
sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di
produttori e relative unioni. 2. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali provvede, con proprio decreto,
agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione
all'attuazione del precedente comma 1.
1 . All'ultimo comma dell' articolo 34 del decreto del presidente della
repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed
integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "in tal caso la detrazione
dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della
specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo
d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni
degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a
tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è
soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare
dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in
detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni
dei predetti animali".
Articolo
9
1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità
minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi
temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli
2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le
giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione
dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli. 2. Ai fini della individuazione del semestre
di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere
considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento
dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al
ripristino dell'allevamento. 3. Il
trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli
operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della
legge 8 agosto 1972, n. 457. 4.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni,
si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
lavori preparatori
lavori
preparatori senato della repubblica (atto n. 508): presentato dal ministro
della sanità (donat cattin) il 6 ottobre 1987. assegnato alla xii commissiome
(igiene e sanità), in sede deliberante,il 20 ottobre 1987, con parere delle
commissioni 1,2,5,9,11 e della giunta per gli affari delle comunità europee.
esaminato dalla 12 commissione il 26 novembre 1987, il 22 dicembre 1987,il 27
gennaio 1988 e approvato, in un testo unificato, con atti del senato numeri
123,133 e 181 il 3 febbraio 1988. camera dei deputati (atti n. 2326): assegnato
alla xii commissione (affari sociali), in sede legislativa, il 1 marzo 1988,
con parere delle commissioni i,iii,v, vi,xi, e xiii. esaminato dalla xii
commissione il 10 marzo 1988, il 27 aprile 1988, l'11, 12 maggio 1988 e
approvato il 18 maggio 1988.
data a Roma,
addì 2 giugno 1988
Cossiga
De Mita, presidente del consiglio dei ministri
Donat Cattin, ministro della sanità
visto, il Guardasigilli: Vassalli
Torna all'indice
|
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 633 (GU n. 296 Suppl.Ord. del 18/12/1996) Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. Ecologia Materia: SANITÀ, ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE, COMUNITÀ EUROPEE URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;633
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche apportate dalla decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione
1 . Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che si applicano agli scambi e alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria.
2 . Sono fatte salve le disposizoni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. 3.Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.
4 . Sono fatte salve, altresì, le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 2. Definizioni
1 . Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "scambi": gli scambi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
b) "animali": esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie;
c) "organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto": qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o più specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca;
d) "malattie soggette a denuncia": le malattie incluse nell'allegato A;
e) "autorità competente": quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.
2 . Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonché all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.
Art. 3. Limitazione agli scambi
1 . Ai fini degli scambi degli animali e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre ai divieti ed alle limitazioni stabiliti per ragioni di polizia sanitaria dal presente decreto, si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni e, in particolare, dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate in sede comunitaria.
Art. 4. Condizioni generali per gli scambi
1 . Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19, gli animali di cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale soggetti a registrazione previo impegno dei loro responsabili a:
a) far visitare regolarmente gli animali;
b) denunciare, oltre che le malattie di cui all'allegato A, soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato B per le quali è stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza;
c) rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato B, che hanno formato oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza approvato in sede comunitaria, comprese le eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi;
d) immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e che provengono da aziende o zone che non sono oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non è prescritto che siano accompagnati dal certificato sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che gli animali non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non è stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria;
e) assicurare il rispetto del benessere animale.
2 . La registrazione di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità applicative stabilite ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.
3 . Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare delle aziende o degli esercizi commerciali secondo criteri e modalità da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro del tesoro.
Art. 5. Condizioni specifiche per le scimmie
1 . Le scimmie (simiae e prosimiae) devono:
a) provenire esclusivamente da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per essere destinate solo ad altri organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;
b) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.
2 . In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il Ministero della sanità può autorizzare un organismo, istituto o centro riconosciuto ad acquisire scimmie appartenenti a privati.
3 . La deroga di cui al comma 2 non si applica alle scimmie destinate alla sperimentazione scientifica conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Art. 6. Condizioni specifiche per gli ungulati
1 . Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono:
a) essere identificati conformemente all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
c) non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e successive modifiche;
d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;
e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.
2 . Gli animali di cui al comma 1, se sono stati importati, devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:
a) provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco stabilito dalla Commissione europea alla voce "altri ungulati";
b) rispettare i requisiti specifici di polizia sanitaria fissati in sede comunitaria.
3 . Il Ministero della sanità provvede all'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), e cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, lettera a).
4 . Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti:
a) devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere c), d), e, g) e h), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini;
b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), devono provenire da una azienda in cui non sia stato constatato alcun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti siano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test diretto a dimostrare una reazione alla tubercolosi e un test diretto a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.
5 . Fino a quando non saranno stabiliti in sede comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), nonché quelli relativi alla definizione dello stato sanitario delle aziende, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia, in particolare per la tubercolosi.
6 . Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:
a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina africana;
b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina classica;
c) devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
d) qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui alla lettera c), devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.
Art. 7. Condizioni specifiche per gli uccelli
1 . Gli uccelli diversi da quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche devono:
a) provenire da una azienda nella quale non sono stati diagnosticati casi di influenza aviaria nei trenta giorni precedenti la spedizione;
b) provenire da una azienda o da una zona non soggetta a misure restrittive per la malattia di Newcastle;
c) se in provenienza da un Paese terzo, essere sottoposti a quarantena nell'azienda di prima destinazione dopo la loro introduzione nel territorio comunitario.
2 . Oltre a quanto prescritto al comma 1, gli psittacidi devono:
a) non provenire da una azienda, né essere stati in contatto con animali di una azienda, in cui sono stati diagnosticati casi di psittacosi (clamidia psittaci); il divieto permane per un periodo di almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato della malattia e dal trattamento riconosciuto in sede comunitaria ed effettuato sotto controllo veterinario;
b) essere identificati con metodi stabiliti in sede comunitaria;
c) essere accompagnati da un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o, se proveniente da Stati membri che lo consentono, dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, a ciò legittimato dalla autorità competente.
Art. 8. Condizioni specifiche per le api
1 . Le api (apis melifera) devono:
a) provenire da una zona che non sia oggetto di misure restrittive per la peste americana; il divieto permane per almeno trenta giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato della malattia e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 chilometri sono stati controllati dal servizio veterinario territorialmente competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati sotto il suo controllo;
b) essere accompagnate dal certificato sanitario conformemente alle disposizioni di cui all'allegato E.
Art. 9. Condizioni specifiche per i lagomorfi
1 . I lagomorfi devono:
a) non provenire da una azienda nella quale si verificato un sospetto o un caso di rabbia nel corso dell'ultimo mese precedente la spedizione né essere stati in contatto con animali di tale azienda;
b) provenire da una azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi;
c) essere accompagnati dal certificato sanitario di cui al comma 2, se prescritto.
2 . Il Ministero della sanità, informandone la Commissione europea, può prescrivere, per la movimentazione nel territorio nazionale, che i lagomorfi siano accompagnati da un certificato sanitario; in questo caso può altresi prescrivere che i lagomorfi provenienti da altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.
Art. 10. Condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti
1 . Sono vietati gli scambi di furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella quale si sia sospettato o diagnosticato un caso di rabbia negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con animali di tale azienda non sottoposti ad un programma di vaccinazione sistematica contro la rabbia.
2 . Cani e gatti di età superiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:
a) nel giorno della spedizione dall'azienda di origine non presentano alcun segno clinico di malattia, specialmente di malattie contagiose della specie;
b) sono tatuati ovvero individuati mediante un sistema di riconoscimento stabilito in sede comunitaria;
c) sono stati vaccinati contro la rabbia dopo i tre mesi di età, con un richiamo annuale o altra periodicità autorizzata per tale vaccino, mediante iniezione di vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica internazionale (norma OMS) misurata conformemente alla prova di attività secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea. La vaccinazione deve essere certificata da un veterinario ufficiale o, se gli animali provengono da altri Stati membri, dal veterinario responsabile dell'azienda di origine a ciò legittimato dall'autorità competente. Il certificato di vaccinazione deve indicare il nome del vaccino e il numero di lotto, se possibile con etichetta autoadesiva;
d) i cani sono stati vaccinati contro il cimurro;
e) sono muniti di passaporto individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale siano indicate le date di vaccinazione, o di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.
3 . Cani e gatti di età inferiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:
a) soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) ed e);
b) non provengono da una azienda soggetta a restrizioni relative alla movimentazione per motivi di polizia sanitaria;
c) sono nati nell'azienda di origine e sono rimasti in cattività dalla nascita.
Art. 11. Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni
1 . Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina, può essere oggetto di scambi solo se:
a) è stato raccolto e trattato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto sotto il profilo sanitario conformemente all'allegato D, capitolo I, oppure, qualora si tratti di ovini e caprini, in un azienda che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;
b) proviene da animali che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II;
c) è stato raccolto, trattato e conservato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III;
d) è accompagnato da un certificato sanitario.
2 . Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, suina ed equina possono essere oggetto di scambi solo se:
a) sono stati prelevati su donatrici che soddisfano le disposizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, da un gruppo di raccolta riconosciuto, e trattati in un laboratorio adeguato;
b) sono stati trattati ed immagazzinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III;
c) sono accompagnati da un certificato sanitario.
3 . Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme:
a) se si tratta di ovini, caprini ed equidi, alle disposizioni di cui al comma 1;
b) se si tratta di suini, alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242.
4 . Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei modelli di certificato adottati in sede comunitaria.
5 . Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare dei centri e delle stazioni di raccolta, non pubblici, secondo criteri e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 12. Controlli veterinari
1 . Le norme sui controlli veterinari, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e in particolare quelle riguardanti l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, sono estese agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente decreto, accompagnati da un certificato sanitario; gli altri animali devono provenire da aziende i cui responsabili devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4.
2 . Sono altresì estese agli animali, allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di cui al presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.
3 . Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono in modo permanente o anche a titolo occasionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10:
a) sono soggetti alla registrazione di cui all'articolo 4;
b) tengono un registro in cui sono iscritte le forniture e le consegne, con l'indicazione per queste ultime, della destinazione ulteriore degli animali nel caso in cui essi siano destinati ad un commerciante registrato che procede al frazionamento del lotto;
c) conservano il registro di cui alla lettera b) per un periodo non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta, all'autorità competente.
4 . I servizi veterinari procedono ai controlli ritenuti opportuni qualora sospettino che le disposizioni contenute nel presente decreto non vengano rispettate o vi siano dubbi sulla salute degli animali o sulla qualità dello sperma, degli ovuli o degli embrioni.
Art. 13. Documentazione sanitaria per il trasporto
1 . Devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E:
a) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato A;
b) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza ovvero sia indenne o parzialmente indenne dalle malattie di cui allo stesso allegato B;
c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali di cui alle lettere a) e b), in provenienza da o con destinazione ad organismi, istituti o centri riconosciuti.
2 . Il documento di cui al comma 1, che deve accompagnare le partite durante il trasporto fino a destinazione, è completato dal veterinario responsabile dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine e deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni provengono da organismo, istituto o centro riconosciuti.
3 . Il Ministero della sanità riconosce ufficialmente gli organismi, istituti o centri su presentazione di domanda corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'allegato C; a tal fine il Ministero della sanità può procedere a controlli sul posto direttamente o delegando i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.
4 . Il Ministero della sanità compila l'elenco nazionale degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti e lo comunica, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione europea.
5 . Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare degli organismi, degli istituti e dei centri, non pubblici, secondo criteri e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 14. Programmi di lotta o di sorveglianza
1 . Il Ministero della sanità, quando stabilisce programmi facoltativi od obbligatori di lotta o di sorveglianza nei confronti di una delle malattie di cui all'allegato B ovvero a tali fini autorizzi programmi proposti da allevatori, può sottoporli alla Commissione europea per l'eventuale approvazione e la precisazione delle garanzie complementari, generali o limitate, da esigere negli scambi.
Art. 15. Stato di territorio indenne
1 . Il Ministero della sanità, se ritiene il territorio nazionale totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B, lo rappresenta alla Commissione europea fornendone le giustificazioni e proponendo un programma che consenta di controllare l'assenza della malattia affinché vengano stabilite garanzie complementari, generali o limitate da esigere negli scambi; in attesa che la Commissione decida, tali garanzie possono essere stabilite dal Ministero della sanità.
Art. 16. Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità europea
1 . Salvo quanto previsto dal presente decreto, alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme stabilite dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche.
Art. 17. Misure sanitarie alle importazioni
1 . Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui all'articolo 11 possono essere importati solo se:
a) provengono da un Paese terzo o parte di esso nonché da un centro di raccolta e stabilimento riconosciuto compresi in elenchi predisposti in sede comunitaria;
b) sono accompagnati da un certificato sanitario firmato dalla competente autorità del paese esportatore e conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite dalla Commissione europea od offrono le garanzie equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri; organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono le citate condizioni o garanzie.
2 . Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), e dei modelli di certificato sanitario di cui al comma 1, lettera b).
3 . In attesa degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni nazionali in materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi terzi.
Art. 18. C o n t r o l l i
1 . Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui al presente decreto possono essere importati solo se:
a) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal veterinario ufficiale conforme al modello stabilito in sede comunitaria;
b) hanno subito, con esito favorevole presso un posto di ispezione frontaliero abilitato, i controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;
c) sono stati sottoposti, prima della spedizione verso il territorio comunitario, ad un controllo del veterinario ufficiale inteso ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'abbeveraggio e l'alimentazione;
d) sono stati sottoposti, se si tratta degli animali di cui agli articoli da 5 a 10, ad un periodo di quarantena secondo modalità da stabilire in sede comunitaria
2 . In attesa delle disposizioni comunitarie concernenti le modalità di applicazione del comma 1, alle importazioni da un Paese terzo per il quale non siano stati fissati requisiti a livello comunitario, restano applicabili le norme vigenti purchè non più favorevoli di quelle previste per gli scambi.
Art. 19. Obbligo di certificazione sanitaria
1 . Gli animali, compresi gli uccelli da voliera, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni oggetto del presente decreto, transitati attraverso il territorio di un Paese terzo, possono essere introdotti nel territorio nazionale solo se accompagnati da un certificato sanitario che attesti l'osservanza dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Art. 20. S a n z i o n i
1 . Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 40 milioni il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che effettua scambi di animali, sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2 . Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che:
a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, comma 3, lettere b) e c), 13, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 1, e 19;
b) non ottemperi agli impegni assunti con la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DATO A ROMA, ADDÌ 12 NOVEMBRE 1996 SCALFARO PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BINDI, MINISTRO DELLA SANITÀ DINI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI FLICK, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA CIAMPI, MINISTRO DEL TESORO PINTO, MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK
Annesso A
ALLEGATO A MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA NELL'AMBITO DEL PRESENTE DECRETO
_______________________________________________________________
Malattie Specie in questione _______________________________________________________________ Newcastle, Influenza aviaria Uccelli Psitracosi Psittacidi Peste americana Api Afta epizootica Ruminanti Brucellosi (Brucella ssp.) Tubercolosi Peste suina classica Suini Peste suina africana Afta epizootica Rabbia Tutte le specie sensibili _______________________________________________________________
Annesso B
ALLEGATO B ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI PROGRAMMI NAZIONALI IN VIRTÙ DEL PRESENTE DECRETO
____________________________________________________________
Visoni Enterite virale
Malattia aleutina
Api Peste europea
Varroasi e acariasi
Scimmie e felini Tubercolosi
Ruminanti Tubercolosi
Lagomorfi Mixomatosi
Malattie virali ed emorragiche
Tularemia
_____________________________________________________________
Annesso C
ALLEGATO C CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI
1 . Per essere ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera c) deve:
1 . a) essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante;
1 . b) essere situato a ragionevole distanza da imprese agricole il cui status sanitario possa essere minacciato dalla presenza dell'organismo, istituto o centro riconosciuto;
1 . c) essere posto sotto la responsabilità di un veterinario che assume la sorveglinaza degli animali che debbono poter essere catturati, rinchiusi o ingabbiati in qualsiasi momento;
1 . d) disporre di un adeguato locale per la qurantena;
1 . e) disporre di uno o più locali appropriati per praticare la necroscopia;
1 . f) essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato di un programma conformemente all'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B;
1 . g) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue: - il numero di animali di ogni specie presenti nell'azienda, con menzione della loro età; - il numero di animali giunti nell'azienda o che l'abbiano lasciata, nonché i dati relativi al trasporto e allo stato di salute degli animali; - le constatazioni effettuate durante la quarantena; - il risultato degli esami periodici degli escrementi; - il risultato degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico; - i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata; - il risultato delle dissezioni di tutti gli animali deceduti nell'azienda, compresi gli animali nati morti;
1 . h) disporre di strumenti che permettano di rimuovere in modo adeguato gli animali morti per malattia;
1 . i) essere controllato da un veterinario ufficiale, che dovrà effettuare almeno due controlli sanitari all'anno.
1 . Il controllo sanitario deve comportare come minimo:
1 . - un'ispezione di tutti gli animali che si trovano nell'azienda;
1 . - un prelievo di campioni rappresentativi sulle specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B o la ricerca di dette malattie con altri metodi. I campioni debbono essere analizzati da un laboratorio autorizzato che verifica se essi contengono gli agenti delle malattie indicate per ciascuna specie elencata nell'allegato A. Il prelievo dei campioni può essere ripartito su tutto l'anno.
1 . - Il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati all'atto dei controlli sanitari deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione;
1 . - l'esame dei registri che debbono obbligatoriamente essere tenuti.
1 . j) qualora detenga animali destinati a laboratori sperimentali, essere conformi a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
2 . Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
2 . a) gli animali introdotti nell'azienda devono provenire da un altro centro, istituto o organismo riconosciuto;
2 . b) gli animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 397;
2 . c) deve essere effettuato due volte all'anno un controllo sanitario dell'organismo, istituito o centro riconosciuto, in conformità del punto 1, lettera h) del presente allegato;
2 . d) il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti delle malattie di cui agli allegati A e B 2);
2 . e) qualsiasi decesso sospetto o la presenza di qualunque altro sintomo che faccia supporre che gli animali hanno contratto una o più delle malattie di cui agli allegati A e B 2); deve essere denunciato senza indugio all'autorità competente;
3 . Il riconoscimento è sospeso, ripristinato o ritirato alle seguenti condizioni:
3 . a) nel caso di una dichiarazione di cui al punto 2, lettera d), del presente allegato, l'autorità competente sospende temporaneamente il riconoscimento del centro, istituto od organismo riconosciuto;
3 . b) un campione prelevato sull'animale sospetto è inviato al laboratorio riconosciuto che esamina se sono presenti gli agenti patogeni in questione. Il risultato dell'analisi è immediatamente comunicato all'autorità competente;
3 . c) quando l'autorità competente viene informata dei sospetti relativi alla presenza di una delle malattie di cui agli allegati A e B 2) essa agisce, per quanto riguarda l'analisi di laboratorio, l'esame epizooziologico, la lotta contro la malattia e la sospensione del riconoscimento, come se la malattia si fosse effettivamente manifestata conformemente alle direttive che disciplinano in questo settore la lotta contro le malattie, nonché il commercio degli animali;
3 . d) quando il risultato dell'analisi è negativo per quanto attiene agli agenti patogeni in questione, l'autorità competente ripristina il riconoscimento;
3 . e) all'organismo, istituto o centro è rinnovato il riconoscimento soltanto se, in seguito all'eradicazione dei focolai d'infezione, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quella indicata alla lettera f);
3 . f) l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, al ripristino o al ritiro del riconoscimento.
Annesso D
ALLEGATO D
CAPITOLO I
Art. 1
I. Condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.
Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:
1) essere posti sotto sorveglianza di un veterinario considerato responsabile del centro;
2) disporre almeno:
a) di locali per la stabulazione degli animali, provvisti di opportuni dispositivi di chiusura ed eventualmente di una zona d'esercizio per gli equini, separati materialmente dagli impianti di raccolta, nonché dai locali adibiti al trattamento e all'immagazzinamento dello sperma;
b) di impianti di isolamento, senza alcuna possibilità di comunicazione diretta con i normali locali di stabulazione;
c) di impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulitura e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezzature;
d) di un locale per il trattamento dello sperma, separato dagli impianti di raccolta e non situato necessariamente nello stesso luogo di questi ultimi;
e) di un locale per l'immagazzinamento dello sperma, non situato necessariamente nello stesso luogo;
3) essere costruiti od isolati in modo da evitare qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;
4) essere costruiti in modo che l'intero centro o stazione, eccettuati i locali amministrativi e, per gli equini, la zona d'esercizio, posa venir rapidamente pulito e disinfettato.
II. Condizioni relative alla sorveglianza delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.
Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:
1) essere sorvegliati affinché vi vengano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma.
Possono tuttavia esservi ammessi altri animali domestici, semprechè non presentino rischi d'infezione per le specie di cui dev'essere raccolto lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro.
Nel caso degli equini, qualora il centro di raccolta si trovi nello stesso luogo di un centro d'inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, le giumente, gli stalloni di prova e gli stalloni da monta possono esservi ammessi semprechè rispondano alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, paragrafo A, punti 1), 2), 3) e 4);
2) essere sorvegliati ai fini della tenuta di un registro che permetta di conoscere:
- la specie, la razza la data di nascita e l'identificazione di ogni animale presente nel centro;
- gli eventuali movimenti (entrate e uscite) degli animali presenti nel centro;
- l'anamnesi, nonché tutti gli esami diagnostici (con i relativi risultati), i trattamenti e le vaccinazioni cui gli animali sono stati sottoposti;
- la data di raccolta e di trattamento dello sperma;
- la destinazione dello sperma;
- le modalità di immagazzinamento dello sperma;
3) essere ispezionati durante il periodo di riproduzione da un veterinario ufficiale, il quale verifichi il rispetto delle condizioni di riconoscimento e sorveglianza ed esamini tutte le questioni attinenti, almeno una volta all'anno in caso di riproduzione stagionale e due volte all'anno in caso di riproduzione non stagionale;
4) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
5) disporre di personale competente e adeguatamente addestrato alle tecniche di disinfezione e alle tecniche igieniche intese a prevenire la propagazione della malattia;
6) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
- nessun animale detenuto nel centro venga utilizzato per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta;
- la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali;
- ogni strumento che entri in contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta o il trattamento venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego.
- Per gli equini, se un centro di raccolta si trova nello stesso luogo di un centro di inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, gli strumenti e le attrezzature per l'inseminazione o la monta nonché qualsiasi strumento e attrezzatura che venga a contatto con gli animali donatori o con altri animali detenuti nel centro di raccolta devono essere rigorosamente separati dallo sperma;
- per il trattamento dello sperma vengano utilizzati prodotti di origine animale (diluenti, additivi e riempitivi) che non comportino rischi per la salute degli animali o siano stati trattati prima dell'uso in modo da impedire tali rischi;
- in caso di sperma refrigerato o congelato, venga fatto uso di agenti criogeni che non siano stati impiegati in precedenza per altri prodotti di origine animale;
- qualsiasi recipiente destinato all'immagazzinamento e al trasporto dello sperma venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego;
7) provvedere affinché ogni dose di sperma venga identificata in maniera indelebile ed in modo tale che sia possibile determinare lo Stato membro d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta.
CAPITOLO II
Art. 2. Condizioni applicabili nei centri e nelle stazioni di raccolta
Condizioni relative all'ammissione dei maschi donatori.
A. STALLONI
Possono essere destinati alla raccolta di sperma soltanto gli stalloni che, secondo il veterinario responsabile del centro, rispondano ai seguenti requisiti:
1) non presentino sintomi di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione né nel giorno durante il periodo di raccolta dello sperma;
2) provegano dal territorio - oppure, in caso di regionalizzazione, da una parte del territorio - di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché da un'azienda sottoposta a sorveglianza veterinaria, fermo restando che tale territorio (o parte di esso) ed azienda devono soddisfare le condizioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;
3) abbiano soggiornato, per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici dell'arterite virale;
4) abbiano soggiornato, per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici di metrite contagiosa;
5) non siano stati utilizzati per la monta naturale nei 30 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma, né durante il periodo di raccolta;
6) siano stati sottoposti ai seguenti esami, effettuati e certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, secondo il programma esposto al punto 7:
i) per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta "test di Coggina";
ii) per la ricerca dell'arterite virale degli equidi, ad una prova di sieroneutralizzazione, oppure, se non si ottengono risultati negativi, con una (diluizione < 1/4), a una prova di isolamento del virus dell'arterite, effettuata su una certa percentuale della quantità totale di sperma dello stallone donatore;
iii) per la ricerca della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento del germe Taylorella equigenitalis, ad un controllo effettuato in due occasioni, a 7 giorni d'intervallo, su prelievi di liquido preeiaculatorio o su un campione di sperma, nonché su tamponi genitali almeno in corrispondenza della fossetta uretrale, compreso il seno uretrale, e del pene, compresa la fossa glandis;
7) siano stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di controllo:
i) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato fresco o refrigerato:
- se lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta almeno per i 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta e se nessun equino nel centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equini in condizioni sanitarie inferiori a quelle dello stallone donatore, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo trascorso nel centro di raccolta ed almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo;
- se lo stallone donatore non ha aggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta e/o se degli equini del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con altri equini in condizioni sanitarie inferiori, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati nei 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo. Inoltre, l'esame di cui al punto 6, lettera i), deve essere ripetuto ad intervalli di 120 giorni durante il periodo di raccolta dello sperma. L'esame di cui al punto 6, lettera ii), deve essere effettuato non più di 30 giorni prima di ogni raccolta di sperma, salvo che - nel caso di uno stallone che ad un esame per la ricerca dell'arterite virale degli equidi sia risultato sieropositivo - la sua inidoneità alla donazione di sperma venga confermata da un esame d'isolamento del virus, che deve essere eseguito una volta all'anno;
ii) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato congelato, si applicano i programmi di controllo descritti al punto 7, lettera i), primo e secondo trattino, oppure si deve procedere agli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii);
questi esami devono essere effettuati durante i 30 giorni dal periodo obbligatorio di conservazione dello sperma e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello stesso, indipendentemente dal fatto che lo stallone abbia soggiornato nel centro in modo continuativo o meno.
B. OVINI E CAPRINI
1. Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli ovini e i caprini dei centri, delle stazioni o aziende che, secondo il veterinario ufficiale:
a) godano di buona salute il giorno della racolta;
b) soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, concernente gli scambi intracomunitari.
a) I donatori saranno inoltre sottoposti nei trenta giorni precedenti la raccolta, con risultato negativo, a:
- un testo per la ricerca della brucellosi (Brucella melitensis), conformemente all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;
- un test per la ricerca dell'epididimita contagiosa dell'ariete (Brucella ovis) conformemente all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;
c) siano stati sottoposti ai test o controlli pertinenti volti a garantire l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b).
2. Gli esami di cui al punto 1 devono essere effettuati presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.
C. Se uno degli esami di cui ai punti A e B risulta positivo, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non può essere commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli altri animali ricettivi alla malattia in questione presenti nell'azienda o nel centro di raccolta a decorrere dalla data alla quale è stato effettuato l'esame con esito positivo. Gli scambi potranno riprendere solo quando sarà stata ristabilita la situazione sanitaria del centro di raccolta.
CAPITOLO III
Art. 3. Condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni
Lo sperma gli ovuli e gli embrioni devono essere stati raccolti, trattati e conservati conformemente ai principi seguenti:
a) Il lavaggio degli ovuli e degli embrioni, anche nel caso degli equini dev'essere effettuato secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura descritta all'articolo 26. In attesa che tali modalità vengano stabilite, si applicano le norme internazionali.
La zona pellucida degli ovuli e degli embrioni deve restare intatta prima e dopo il lavaggio. Possono essere lavati contemporaneamente soltanto ovuli ed embrioni dello stesso donatore.
Dopo il lavaggio, la zona pellucida di ogni ovulo od embrione dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da qualsiasi sostanza aderente.
b) I mezzi e le soluzioni utilizzati per la raccolta, la lavorazione (esame, lavaggio e trattamento), la conservazione o il congelamento degli ovuli e degli embrioni devono essere sterilizzati secondo metodi riconosciuti ed essere manipolati in modo da restare sterili.
Ai mezzi di raccolta, di lavaggio e di conservazione degli ovuli e degli embrioni ed ai diluenti dello sperma devono essere aggiunti antibiotici. Se necessario, verranno adottate modalità d'applicazione secondo la procedura descritta all'articolo 26.
c) Tutto il materiale utilizzato per la raccolta, il trattamento, la conservazione o il congelamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni deve venir adeguatamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure essere nuovo e non riutilizzabile e venir eliminato dopo l'impiego.
d) Secondo la procedura descritta all'articolo 26 possono venir stabiliti esami complementari, relativi in particolare ai liquidi di raccolta o di lavaggio e volti a determinare l'assenza di germi patogeni.
e) Gli ovuli e gli embrioni sottoposti con esito positivo all'esame di cui alla lettera a), nonché lo sperma devono essere posti in contenitori sterilizzati e debitamente identificati, i quali devono contenere solo prodotti provenienti da uno stesso donatore o da una stessa donatrice e venire immediatamente sigillati.
L'identificazione, le cui modalità vanno stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 26, deve permettere di determinare almeno il paese d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro di raccolta o dell'equipe che ha proceduto alla raccolta.
f) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino alcun rischio di contaminazione dei prodotti.
g) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione.
h) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere trasportati in contenitori adeguatamente puliti, disinfettati o sterilizzati prima di ogni impiego, oppure nuovi e non riutilizzabili ed eliminati dopo l'impiego.
CAPITOLO IV
Art. 4. Femmine donatrici
Possono essere destinate alla raccolta di embrioni o di ovuli solo le femmine semprechè, a giudizio del veterinario ufficiale, esse e le mandrie di provenienza soddisfino, in base alla specie in questione, le condizioni di cui alle pertinenti direttive in materia di scambi intracomunitari di animali vivi d'allevamento e da produzione.
I decreti 30 aprile 1976, n. 397 e 30 dicembre 1992, n. 556, si applicano rispettivamente ai suini, agli ovini e ai caprini.
Quanto agli equini a soddisfare le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, essi devono aver soggiornato, prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, in aziende che per almeno sessanta giorni non abbiano presentato sintomi clinici della metrite contagiosa degli equidi. Inoltre, per almeno trenta giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, gli animali in questione non devono essere stati utilizzati per scopi di riproduzione naturale.
Annesso E
ALLEGATO E CERTIFICATO
COMUNITÀ EUROPEA
----------------------------------------------------------------
1. Speditore (nome ed indirizzo CERTIFICATO SANITARIO
completi)
N. ORIGINALE (a)
2. Stato membro d'origine
3. Destinatario (nome ed indirizzo
completi)
4. AUTORITÀ COMPETENTE
________________________________________________________________
5. Indirizzo:
- dell'azienda d'origine
oppure dell'organismo, dell'istituto o del centro ufficialmente
riconosciuto d'origine (b)
- dell'azienda o del
negozio oppure dello organismo dell'istituto o del centro ufficialmente riconosciuto di
destinazione (b) ___________ _____________________________________________________ 6. Luogo di carico 7. Mezzo di trasporto _________________________________________________________________ 8. Specie _________________________________________________________________ 9. Numero di capi/di arnie/o partita di api regine
(con accompagnatrici) (b) _________________________________________________________________ 10. Identificazione della partita __________________________________________________________________ 11. ATTESTATO (c) Fatto a .......... addì ............ Firma: Nome (in maiuscolo): Qualifica: ________________________________________________________________
|
(a) Per ogni partita sarà fornito un singolo certificato il cui originale dovrà accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale e avrà una validità di dieci giorni.
|
(b) Cancellare la dicitura inutile.
(c) Da completare conformemente agli articoli da 5 a 11 della direttiva 92/65/CEE entro le 24 ore che precedono il carico degli animali.
e precisamente:
1) Per le scimmie di cui all'articolo 5, l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale dell'organismo, dell'istituto o del centro di origine a garanzia delle condizioni di salute degli animali.
2) Per gli ungulati di cui all'articolo 6, l'attestato deve essere così formulato:
"Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il ruminante/il suide (diverso da quello cui si applica la direttiva 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche:
a) appartiene alla specie.....
b) sottoposto ad esame, non ha presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto;
c) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi/ufficialmente indenne o indenne da brucellosi/da una azienda non soggetta a misure restrittive per quanto attiene alla peste suina (b) o da una azienda in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6".
3) Per le api di cui all'articolo 8, il certificato rilasciato dall'autorità competente deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
4) Per i lagomorfi di cui all'articolo 9, comma 2, l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale o se proveniente da altro Stato membro, dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine a ciò legittimato dalle autorità competenti e deve essere così formulato:
"Io sottoscritto .......... certifico che la partita di cui sopra è conforme ai requisiti fissati dall'articolo 9, comma 1 e che all'atto dell'esame gli animali non hanno presentato alcun segno clinico di malattia".
5) Per i cani e i gatti di cui all'articolo 10, comma 2 l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale o se proveniente da altro Stato membro dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine a ciò legittimato dall'autorità competente e deve essere così formulato:
"Io sottoscritto ........ certifico che i gatti/cani di cui al presente certificato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) e provengono da una azienda in cui nessun caso di rabbia è stato constatato negli ultimi sei mesi"(b).
6) Per i cani e i gatti di cui all'articolo 10, comma 3 (di età inferiore a tre mesi) l'attestato oltre a quanto prescritto al punto 5 deve contenere anche le notizie di cui allo stesso comma 3, lettere b) e c).
Torna all'indice
|
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196
"Attuazione della
direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 1999 - Supplemento Ordinario n. 120
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come
modificata dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE;
Vista la decisione 90/424/CEE;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che
istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche
agricole e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e all'articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e loro successive modifiche,
esclusa quella di azienda e di autorita' competente, cosi' definite: a)
azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche
all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati,
comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati; b) autorita'
competente: le autorita' sanitarie di cui al titolo IV, capo I, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
2. Inoltre si intende per: a) allevamento: qualsiasi animale o gruppo di
animali tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e se in una stessa
azienda sono presenti piu' allevamenti tutti gli allevamenti formano un'unita'
avente la medesima qualifica sanitaria; b) animale da macello: un animale
della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della
specie suina, destinato direttamente ad uno stabilimento di macellazione o a un
centro di raccolta dal quale puo' essere inviato solo ad uno stabilimento di
macellazione; c) animale da allevamento o da produzione: un animale della
specie bovina comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie
suina diverso da quelli di cui alla lettera b) e, in particolare, destinato ad
essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al
lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano
a manifestazioni culturali e sportive; d) allevamento bovino ufficialmente
indenne da tubercolosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui
all'allegato A, parte I, punti 1 e 2; e) Stato membro, o regione di Stato
membro, ufficialmente indenne da tubercolosi: uno Stato membro o una parte di
esso conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 4 e 5; f)
allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino
conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1 e 2; g)
regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di uno Stato membro
conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 7, 8 e 9; h)
Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: uno Stato membro conforme ai
requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 7, 8 e 9; i) allevamento
bovino indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui
all'allegato A, parte Il, punti 4 e 5; l) allevamento ufficialmente indenne
da leucosi bovina enzootica: un allevamento conforme ai requisiti di cui
all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B; m) Stato membro, o regione di
Stato membro, ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: uno Stato
membro o regione di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo
I, sezioni E e F; n) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente
dalla regione o dall'azienda sanitaria locale; o) malattie soggette a
denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E, parte I; p)
centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende di cui al comnma 1,
lettera a), ove vengono raggruppati i bovini e i suini di differenti aziende di
origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi.
autorizzato ai sensi dell'articolo 9; q) regione: la parte del territorio di
uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2.000 km2j , soggetta al
controllo delle autorita' veterinarie competenti, che include almeno una delle
seguenti regioni amministrative: Belgio: province/province Germania:
Regierungsbezirk Danimarca: amt o isola Francia: departement Italia:
provincia Lussemburgo: Paesi Bassi: rvv-kring Regno Unito: Inghilterra,
Galles e Irlanda del Nord: county Scozia: district o island area Irlanda:
county Grecia: vonos Spagna: provincia Portogallo: territorio
continentale: distrito; altre parti del territorio del Portogallo: regiao
autonoma Austria: Bezirk Svezia: lan Finlandia: Laani/lan r)
commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente,
animali di cui all'articolo 2, comma 1, assicurando il loro regolare
avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro trenta giorni
dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprieta'; s) veterinario
riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorita' competente e
soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza
epidemiologica di cui all'articolo 13.
1. Il presente decreto disciplina, in particolare, gli scambi tra Stati
membri di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico
come definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, fatte salve le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, del decreto
del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375, del decreto del Presidente
della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, del decreto del Presidente della
Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27,
del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 508, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1996, n. 362, e loro successive modifiche, nonche' dalla decisione
90/424/CEE.
1. Gli animali di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere destinati agli
scambi solo se: a) sottoposti ad un controllo di identita' e ad un esame
clinico, da parte di un veterinario ufficiale, nelle ventiquattro ore precedenti
la partenza e non presentano segni clinici di malattia; b) provenienti da
un'azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie considerata, a
divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati sulla base di provvedimenti
comunitari o nazionali; c) identificati conformemente alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e
successive modificazioni, e, per i bovini, quelle di cui al regolamento
(CE)820/97, e successive modifiche: d) non destinati, nell'ambito di un
programma nazionale o regionale per l'eradicazione di malattie contagiose o
infettive, alla macellazione ne' essere soggetti a restrizioni di polizia
sanitaria; e) non vengono in contatto con altri artiodattili di differente
qualifica sanitaria dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino
all'arrivo a destinazione; f) trasportati mediante mezzi di trasporto
conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
532, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 10; g)
accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un
certificato conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F, e redatto
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.
1. Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), conforme al
modello 1 o al modello 2 dell'allegato F deve essere provvisto di un numero di
serie; esso e' costituito da un unico foglio e qualora sia necessario piu' di un
foglio, questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato,
che deve essere rilasciato il giorno dell'esame clinico degli animali ed essere
redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione,
ha una validita' di 10 giorni a decorrere dalla data del citato esame
clinico.
2. Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui al comma 1,
relativo alla partita di animali, compresi quelli necessari a garantire il
rispetto di eventuali garanzie addizionali fissate in sede comunitaria, devono
essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta; i
certificati devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine
delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo'
redigere il certificato relativo agli animali provenienti da centri di raccolta
in base a certificato conforme a modelli di cui all'allegato F, le cui sezioni A
e B siano state completate e attestate dal veterinario ufficiale competente
sull'azienda di origine.
4. II veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta, effettua,
all'arrivo degli animali, tutti i controlli necessari.
5. Il veterinario ufficiale, che provvede alla compilazione della sezione C
del certificato di cui ai modelli previsti dall'allegato F, e' tenuto a
registrare i movimenti degli animali mediante il sistema ANIMO il giorno stesso
del rilascio del certificato.
6. Qualora per un centro di raccolta transitino animali in provenienza da uno
Stato membro e destinati ad altro Stato membro gli stessi devono essere
accompagnati da un certificato, il cui modello figura nell'allegato F, compresa
la sezione C, compilato dal veterinario ufficiale responsabile dello Stato
membro dal quale provengono gli animali: il veterinario ufficiale responsabile
del centro di raccolta nel quale transitano gli animali deve compilare, per lo
Stato membro di destinazione, un secondo certificato, conforme a quello previsto
all'allegato F, annotandovi il numero di serie del certificato originale, e
allegarlo all'originale o a una sua copia autenticata. In tale caso il periodo
di validita' complessivo dei certificati non puo' essere superiore a quello
previsto al comma 1.
1. Gli animali d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti
di cui all'articolo 3, devono: a) essere rimasti in una sola azienda negli
ultimi 30 giorni prima del carico o, se sono nati da meno di 30 giorni,
nell'azienda d'origine sin dalla nascita; se gli animali transitano in un centro
di raccolta, la durata della loro permanenza al di fuori dell'azienda d'origine,
per fini di raccolta, non puo' essere superiore a sei giorni. Il veterinario
ufficiale deve accertarsi, in base all'identificazione ufficiale di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), e ai documenti ufficiali, che gli animali
soddisfano tali condizioni e che sono di origine comunitaria o sono stati
importati conformemente alla legislazione comunitaria; b) essere avviati,
alla destinazione finale quanto prima, se si tratta di animali importati da
Paesi terzi e destinati ad un altro Stato membro, accompagnati dal certificato
rilasciato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93, e successive modifiche; c) se si tratta di animali importati da
paesi terzi, essere soggetti una volta arrivati a destinazione, alle
disposizioni del presente decreto e, in particolare, ai requisiti di permanenza
di cui alla lettera a), e non essere immessi in un allevamento fino a quando il
veterinario ufficiale responsabile dell'azienda non abbia accertato che gli
animali in questione non compromettano la qualifica sanitaria dell'azienda della
quale fa parte l'allevamento. Quando un animale proveniente da un Paese terzo
viene introdotto in un'azienda, nessun animale dell'azienda puo' essere ceduto
nei 30 giorni successivi a tale introduzione, a meno che l'animale importato sia
isolato dagli altri animali dell'azienda.
2. l bovini d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di
cui al comma 1, devono: a) provenire da un allevamento bovino ufficialmente
indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei
settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione
effettuata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine,
conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 32, lettera d).
L'intradermotubercolinizzazione non e' necessaria qualora gli animali provengano
da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro riconosciuti
ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da uno Stato membro o da una parte
di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto,
approvato dalla Commissione europea; b) nel caso di animali non castrati,
provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se di
eta' superiore a 12 mesi, presentare un tasso brucellare inferiore a 30 unita'
internazionali (UI) agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione o
qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, praticata nei 30 giorni
precedenti l'uscita dall'allevamento di origine, conformemente alle disposizioni
dell'allegato C, sezione A. La sieroagglutinazione, o qualsiasi prova
autorizzata con procedura comunitaria, non e' necessaria se gli animali
provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti
ufficialmente indenni da brucellosi oppure da uno Stato membro o da una parte di
uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto,
approvato dalla Commissione europea; c) provenire da un allevamento
ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se di eta' superiore a 12
mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei 30 giorni
precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni
dell'allegato D. Detta prova non e' necessaria se gli animali provengono da uno
Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti indenni da leucosi
bovina enzootica oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro
che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla
Commissione europea; d) non entrare mai in contatto, dal momento in cui
lasciano l'azienda di origine sino all'arrivo a destinazione, con animali
conformi solo alle prescrizioni di cui al comma 3.
3. I bovini da macello, oltre ad avere i requisiti di cui all'articolo 3,
devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da
leucosi bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati, provenire da
allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.
1. In deroga all'articolo 5, comma 3, fino al 31 dicembre 1999, il Ministero
della sanita' puo' concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di
introduzione sul territorio nazionale di bovini da macello provenienti da
allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina
enzootica e da brucellosi, purche' tali bovini: a) siano stati sottoposti,
con risultato negativo, nei trenta giorni precedenti la data di carico, alle
prove appropriate di cui agli allegati B, C e D; b) dal loro ingresso nel
territorio nazionale, siano trasportati direttamente in uno stabilimento di
macellazione per essere macellati il piu' rapidamente possibile e in ogni caso
entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia
sanitaria.
1. Gli animali da macello introdotti nel territorio nazionale devono essere
condotti, in via alternativa: a) in uno stabilimento di macellazione per
essere macellati entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di
polizia sanitaria; b) in un centro di raccolta; in tale caso, al termine
delle contrattazioni, detti animali devono essere trasferiti in uno stabilimento
di macellazione e macellati entro tre giorni lavorativi dall'arrivo nel centro
di raccolta, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria; nel periodo
intercorrente tra l'arrivo degli animali al centro di raccolta e il loro
trasferimento allo stabilimento di macellazione, tali animali non devono mai
venire a contatto con artiodattili che non soddisfino i requisiti previsti dal
presente decreto.
1. Il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato E,
parte I, deve essere denunciato secondo le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.
2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea, entro il 31
maggio di ogni anno, e per la prima volta entro il 1999, informazioni
dettagliate relative alla presenza sul territorio nazionale, durante l'anno
precedente, delle malattie di cui all'allegato E, parte I, o di qualsiasi
malattia per la quale la normativa comunitaria preveda garanzie supplementari,
nonche' informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di eradicazione
delle malattie in corso, secondo i criteri stabiliti in sede comunitaria.
1. I centri di raccolta devono essere autorizzati dalla autorita' sanitaria
della regione o della provincia autonoma competente per territorio previo
accertamento del possesso dei seguenti requisiti minimi: a) essere sottoposti
al controllo di un veterinario ufficiale che garantisca, in particolare, il
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed
f); b) essere situati in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per
motivi sanitari; c) essere provvisti: 1) di un ambiente adibito
esclusivamente alla costituzione dei gruppi di animali destinati agli scambi o a
ricevere animali da macello nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b); 2) di adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare e di
ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di
somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie: tali impianti devono
poter essere puliti e disinfettati facilmente; 3) di adeguate infrastrutture
di ispezione; 4) di adeguate infrastrutture di isolamento; 5) di adeguate
attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame; 6)
di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame; 7)
di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo; 8) di un ufficio o
di un locale per il veterinario ufficiale.
2. l centri di raccolta di cui al comma 1, devono: a) essere puliti e
disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario
ufficiale; b) introdurre solo animali identificati e provenienti da
allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o animali
da macello che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente decreto, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 6. A tal fine, all'arrivo degli animali il
proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare il marchio di
identificazione degli animali nonche' i documenti sanitari o gli altri documenti
di accompagnamento in base alle specie e categorie ed in caso di irregolarita'
ne informa immediatamente il veterinario ufficiale competente sul centro; c)
essere sottoposti a regolari ispezioni da parte del servizio veterinario
ufficiale per verificare la sussistenza delle condizioni che hanno consentito
l'autorizzazione. La frequenza minima di tali ispezioni, fissata nel
provvedimento autorizzativo, deve essere almeno annuale.
3. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta, in base al
certificato sanitario o altro documento di accompagnamento degli animali e dei
loro marchi d'identificazione, deve trascrivere su apposito registro, o
registrare su supporto informatico, ogni informazione relativa a: a) il nome
del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e
l'identificazione degli animali della specie bovina o il numero di registrazione
dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali della specie
suina che entrano nel centro e la loro destinazione prevista; b) il numero di
registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che
consegna e raccoglie gli animali dal centro.
4. L'autorita' sanitaria competente delle regioni e delle province
autonome: a) autorizza, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, i centri
di raccolta, attribuendo a ciascuno un numero di riconoscimento;
l'autorizzazione, che puo' essere limitata ad una determinata specie di animali
o ad animali di determinate categorie e individua le modalita' di separazione
tra gli animali da macello e quelli da allevamento e produzione; b) sospende
l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di mancato rispetto delle
disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle
disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; l'autorizzazione e'
ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno
determinato la sospensione; c) revoca l'autorizzazione di cui alla lettera
a), in caso di reiterate violazioni alle norme di cui al presente decreto o ad
altre normative veterinarie ovvero qualora la violazione comporti rischi per la
salute pubblica o per la sanita' animale.
5. I servizi veterinari delle regioni e province autonome comunicano al
Ministero della sanita' i dati e le informazioni relativi ai procedimenti e
provvedimenti di cui al comma 4, compresi i relativi aggiornamenti.
6. In base alle informazoni di cui al comma 5, il Ministero della sanita'
predispone un elenco dei centri di raccolta autorizzati e lo trasmette alla
Commissione europea.
1. I trasportatori, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come sostituito dall'articolo 1, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, devono rispettare i
seguenti requisiti: a) utilizzare mezzi di trasporto: 1) costruiti in modo
che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano fuoriuscire dal
veicolo; 2) puliti e disinfettati, con idonei disinfettanti conformi alla
legislazione vigente, immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di
prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, anche
prima di ogni trasporto di animali; b) disporre di attrezzature per la
pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, approvate dal veterinario
ufficiale, e di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o
fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso
terzi riconosciuti dal servizio veterinario competente per territorio.
2. Il trasportatore deve: a) tenere e conservare per almeno tre anni, per
ciascun veicolo utilizzato per il trasporto degli animali, un registro
contenente le seguenti informazioni: 1) luogo, data, nome, o ragione sociale,
delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati
prelevati e relativo indirizzo; 2) luogo e data della consegna degli animali
e nome, o ragione sociale, e indirizzo dei destinatari di essi; 3) specie e
numero degli animali trasportati; 4) data e luogo delle operazioni di
disinfezione; 5) dati relativi alla certificazione sanitaria di
accompagnamento degli animali; b) provvedere affinche' tra la partenza
dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di
destinazione, gli animali non entrino in contatto con animali di qualifica
sanitaria inferiore.
3. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alle
sanzioni di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, introdotto dal decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 388.
1. Il commerciante deve essere registrato presso il servizio veterinario
dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio che rilascia un
numero di registrazione.
2. Il commerciante deve: a) trattare solo animali identificati e, se
bovini, provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi,
brucellosi e leucosi; se animali da macello, solo se conformi ai requisiti
previsti dal presente decreto; b) accertare sia la corretta identificazione
degli animali che la presenza della prescritta certificazione sanitaria ad essi
relativa; il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio puo' autorizzare transazioni di animali correttamente
identificati, ma che non soddisfino i requisiti sanitari di cui alla lettera a),
purche' tali animali siano avviati immediatamente e direttamente; in uno
stabilimento di macellazione situato nel territorio nazionale per esservi
macellati il piu' rapidamente possibile; fin dal loro arrivo in detto
stabilimento tali animali devono essere tenuti separati e devono essere
macellati separatamente dagli altri animali; c) iscrivere in un registro, o
su supporto informatico, in base ai certificati sanitari di accompagnamento
degli animali oppure ai numeri o marchi di identificazione degli stessi,
conservandone i dati per almeno tre anni: 1) il nome del proprietario,
l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero nonche' il numero
d'identificazione degli animali della specie bovina o, per quelli della specie
suina, il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento
d'origine degli animali acquistati; 2) il numero di registrazione del
trasportatore e il numero di immatricolazione o la targa del veicolo che
consegna e raccoglie gli animali; 3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e
la destinazione degli animali; 4) le copie dei ruolini di marcia, ove
previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari; d) provvedere
affinche', nel caso in cui gli animali permangano presso propri impianti: 1)
sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione
specifica in relazione alle prescrizioni fissate dal presente decreto nonche'
per quanto riguarda la cura e il benessere degli animali; 2) il veterinario
ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo
ritenuto necessario sugli animali e intraprendere ogni iniziativa per prevenire
la propagazione di malattie.
3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'impianto adibito al
ricovero degli animali deve essere: a) soggetto al controllo del veterinario
ufficiale; b) situato in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per
motivi di polizia veterinaria; c) provvisto di: 1) strutture idonee e di
capacita' sufficiente, in particolare quelle di ispezione e di isolamento di
tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa; 2)
strutture che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, ospitare
opportunamente gli animali, abbeverarli, nutrirli e di somministrare loro tutte
le cure eventualmente necessarie; tali strutture devono poter essere pulite e
disinfettate facilmente; 3) una zona di racccolta dello strame e del
letame; 4) un sistema di raccolta delle acque di scolo; d) pulito e
disinfettato prima di ogni utilizzazione, secondo le istruzioni impartite del
veterinario ufficiale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3: a) e' sospesa in caso di mancato
rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione
delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata
solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato
la sospensione; b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa
veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica
o per la sanita' animale.
5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la
cancellazione dal registro di cui al comma 1.
1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei
limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca
dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui
ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita'
sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al
Ministero della sanita'; il Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini
dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.
2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati: a) il
codice di identificazione; b) la data di nascita; c) il sesso; d) la
razza o il mantello; e) il codice di identificazione della madre o, nel caso
di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito
conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di
identificazione di origine; f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita; g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita
e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; h)
la data del decesso o della macellazione; i) i numeri di identificazione di
tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
movimento.
3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati: a) il
numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine,
nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto; b) il numero
di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli
animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: a) il numero di
identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato
italiano, un codice che non superi i dodici caratteri; b) il nome e
l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a
chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
seguenti informazioni: a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina,
le informazioni di cui al comma 3, lettera a); b) un elenco dei movimenti di
ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali
della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b).
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per
almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o
successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di
animali della specie suina.
1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le procedure per l'istituzione di un sistema di reti
di sorveglianza; tale sistema, che deve essere operativo per un periodo minimo
di dodici mesi, ha i seguenti obiettivi: a) attribuire qualifiche sanitarie
ufficiali alle aziende e ai territori; b) mantenere le qualifiche attribuite
mediante ispezioni ed accertamenti periodici; c) raccogliere dati
epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie; d)
garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto e da
qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria.
2. Del sistema di cui al comma 1 devono almeno far parte: a) gli
allevamenti; b) il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica
responsabile; c) il veterinario riconosciuto o quello ufficiale responsabile
dell'azienda: d) il servizio vtterinario dell'azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio; e) gli istituti zooprofilattici sperimentali e
qualsiasi altro laboratorio riconosciuto per la diagnosi veterinaria o per le
analisi sui prodotti di origine animale; f) la banca dati di cui all'articolo
12.
3. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il proprietario o il
responsabile dell'azienda devono almeno: a) avvalersi dei servizi di un
veterinario riconosciuto; b) informare immediatamente il veterinario
riconosciuto qualora sospettino la presenza di una malattia infettiva o di
qualsiasi malattia soggetta a denuncia obbligatoria; c) informare il
veterinario riconosciuto di qualsiasi arrivo di animali nell'azienda; d)
isolare gli animali prima di ammetterli nell'azienda, per consentire al
veterinario riconosciuto di verificare, anche attraverso i necessari
accertamenti, lo status sanitario degli stessi al fine di consentire il
mantenimento della qualifica dell'azienda.
4. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il veterinario riconosciuto
deve: a) possedere i requisiti previsti per l'esercizio della professione
veterinaria; b) non avere interessi finanziari in comune con il proprietario
o il responsabile dell'azienda, ne' vincoli di parentela con gli stessi; c)
possedere una conoscenza specifica nel settore della polizia sanitaria in
riferimento agli animali delle specie interessate. In particorare, deve: 1)
aggiornare regolarmente le proprie conoscenze; 2) soddisfare i requisiti
stabiliti con il decreto di cui al comma 1, per garantire il corretto
funzionamento del sistema; 3) fornire al proprietario o al responsabile
dell'azienda informazioni ed assistenza affinche' siano prese tutte le
iniziative volte a garantire che sia mantenuta la qualifica dell'azienda, anche
sulla base di programmi convenuti con l'autorita' competente; 4) vigilare sul
rispetto delle disposizioni concernenti: a) l'identificazione e la
certificazione sanitaria degli animali; b) la notifica obbligatoria delle
malattie infettive degli animali e di qualsiasi altro fattore di rischio per la
loro salute e benessere e per la salute umana; c) l'accertamento, per quanto
possibile, della causa di morte degli animali e del luogo in cui devono essere
consegnati; d) le condizioni igieniche dell'allevamento delle unita' di
produzione degli animali.
5. L'autorita' competente cura la tenuta degli elenchi dei veterinari
riconosciuti e delle aziende autorizzate che fanno parte del sistema di cui al
comma 1.
6. Qualora l'autorita' competente constati che una delle disposizioni di cui
al comma 4, lettera c), n. 4), non sia stata osservata, sospende o revoca il
riconoscimento al veterinario, a seconda della gravita' accertata e fatte salve
le altre sanzioni eventualmente applicabili.
7. Il sistema di cui al comma 1 e' sottoposto, da parte del Ministero della
sanita', all'approvazione da parte della Commissione europea; nel caso in cui
tale sistema approvato dalla Commissione europea riguarda tutta il territorio
nazionale, al movimento degli animali non si applica la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
8. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, previo parere della
Conferenza Stato-regioni l'istituzione del sistema di cui al comma 1 soltanto in
una o piu' regioni adiacenti come definite all'articolo 1, comma 2, lettera q);
in tal caso, alla movimentazione verso tali regioni degli animali della restante
parte del territorio si applicano le disposizioni del presente decreto.
9. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere definiti ulteriori
obblighi e requisiti da porre a carico dei soggetti di cui al comma 2, nonche' i
provvedimenti da adottare in caso di violazione degli obblighi e del venir meno
dei requisiti prescritti nell'ambito del sistema di cui al comma 1.
1. Chiunque accerti il mancato rispetto delle disposizioni del presente
decreto informa l'autorita' competente del luogo in cui e' stato effettuato
l'accertamento; quest'ultima ordina al responsabile della trasgressione, a
seconda dei casi, di: a) terminare il viaggio o rinviare gli animali al luogo
di partenza per il tragitto piu' diretto, purche' tale misura non rischi di
mettere a repentaglio la salute o il benessere degli animali; b) ospitare in
luogo adeguato gli animali e fornire loro le cure necessarie in caso di
interruzione del viaggio; c) far abbattere gli animali.
2. Qualora il responsabile della trasgressione non esegua le misure ordinate
ai sensi del comma 1, l'autorita' competente provvede all'esecuzione delle
stesse, con spese a carico del trasgressore.
3. La destinazione e l'utilizzazione degli animali abbattuti ai sensi del
comma 1, lettera c), sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286; qualora la qualifica sanitaria degli animali
non possa accertarsi ovvero questi ultimi rappresentino un rischio per la salute
degli animali o la sanita' pubblica, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa concessione al trasgressore
di un termine per la regolarizzazione: in tal caso si applica la disposizione di
cui all'articolo 4.
4. L'autorita' competente dello Stato membro di destinazione avverte
immediatamente l'autorita' competente dello Stato membro di origine qualora
constati una violazione al presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 27.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 9, comma 2, lettere
a) e b), 10, commi 1 e 2, lettera b), 11, commi 1 e 2.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di esercizio di un
centro di raccolta senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o
revocata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 3, 10. comma 2, lettera a).
1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che
il fatto costituisca reato".
2. All'articolo 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire
cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire
diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".
1. Le spese connesse con le procedure di autorizzazione di cui all'articolo
9, comma 1, e all'articolo 11, comma 3, sono a carico del richiedente sulla base
del costo effettivo del servizio prestato.
1. Le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive
modifiche, sono abrogate, ad eccezione degli articoli 23, 24, 26, comma 5, 31,
32, 33, 37 e 38, come modificato dal presente decreto.
1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, puo' disporre per tutto il territorio nazionale o parte di esso,
programmi obbligatori di lotta contro una delle malattie contagiose elencate
nell'allegato E, parte II. Tali programmi possono essere sottoposti alla
Commissione europea precisando, in particolare: a) la distribuzione della
malattia sul territorio; b) la motivazione del programma in base alla
gravita' della malattia e al probabile rapporto costi-benefici del programma
stesso; c) la zona geografica in cui il programma deve essere
applicato; d) le varie categorie di qualifica applicabili alle aziende, gli
standard da conseguire per ciascuna categoria e i metodi di prova da
utilizzare; e) la procedura di monitoraggio del programma, i cui risultati
devono essere trasmessi, almeno annualmente, alla Commissione europea; f) le
misure da adottare qualora un'azienda perda la propria qualifica; g) le
misure da adottare qualora le prove effettuate conformemente alle disposizioni
del programma diano risultati positivi.
2. Qualora il Ministero della sanita' constati che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia indenne da una delle malattie contagiose elencate
nell'allegato E, parte II, presenta alla Commissione europea la relativa
documentazione precisando, in particolare: a) la natura della malattia e la
cronistoria della sua comparsa sul territorio; b) i risultati delle prove di
controllo basate su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o
epidemiologiche nonche' l'esistenza dell'obbligo di denuncia della
malattia; c) il periodo durante il quale e' stato effettuato il
controllo; d) eventualmente, il periodo durante il quale e' stata vietata la
vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata dal
divieto; e) le misure previste per controllare l'assenza della malattia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della sanita' chiede alla
Commissione europea di fissare garanzie complementari, generali o limitate, da
applicare negli scambi intracomunitari.
(Si omette il testo degli Allegati)
Torna all'indice
|
REGOLAMENTO
(CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
26 maggio 2003 relativo
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali
da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista
la proposta della Commissione (1),
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa
consultazione del Comitato delle regioni, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato
(3), visto il progetto
comune approvato dal comitato di conciliazione
il 18 febbraio 2003, considerando
quanto segue:
(1)
È necessario
armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili
ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale,
di animali da compagnia tra gli Stati membri
e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate
a livello comunitario possono consentire di realizzare
tale obiettivo.
(2)
Il presente
regolamento si applica ai movimenti di animali
vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in
particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto
obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre
riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo
37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato
costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.
(3)
Nell'ultimo
decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia
è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio
comunitario, grazie all'attuazione di programmi
di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite
dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa
nordorientale a partire dagli anni '60.
(4)
Ciò ha
indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il
sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni
decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante
e con un grado di sicurezza equivalente. È pertanto
opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione
di un regime specifico per i movimenti di animali
da compagnia verso i suddetti Stati membri per un
periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla
luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico
dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, presenti
per tempo una relazione corredata delle opportune
proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura
rapida per decidere la proroga temporanea del regime
transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica
dell'esperienza acquisita dovesse richiedere
tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere
ora.
(5)
La maggior
parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori
da compagnia sul territorio della Comunità riguarda
ormai animali originari di paesi terzi nei quali la
rabbia continua ad essere endemica nelle città. È quindi
opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia
sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri
all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti
da tali paesi terzi.
(6)
Tuttavia, è
opportuno prevedere deroghe per i movimenti in
provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista
sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui
appartiene la Comunità.
(7)
L'articolo
299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il regolamento
(CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo
1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile
alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto
concerne gli scambi di prodotti agricoli (4), prevedono che
la legislazione veterinaria comunitaria si applichi
alle Isole normanne e all'isola di Man, che pertanto
fanno parte del Regno Unito ai fini del presente regolamento. 13.6.2003
L 146/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU C 29 E del 30.1.2001,
pag. 239 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag.
109.
(2) GU C 116 del 20.4.2001,
pag. 54.
(3) Parere del Parlamento
europeo del 3 maggio 2001 (GU C 27 E del 31.1.2002,
pag. 55), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2002
(GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 42) e decisione del Parlamentoeuropeo
del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003
e decisione del Consiglio del 25 aprile 2003.
(4) GU L 68 del 15.3.1973,
pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE)
n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).
(8)
È altresì
opportuno definire il quadro normativo delle condizioni
sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali
di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente
non significative per quanto riguarda
tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono
sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1.
(9)
È opportuno
che il presente regolamento sia applicato fatto
salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del
9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio (1).
(10)
Le misure
necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(2).
(11)
Le
disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria
e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio,
del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per
gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali,
sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto
riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione
I, della direttiva 90/425/CEE (3),
si applicano generalmente
soltanto agli scambi di natura commerciale.
Al
fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati
fraudolentemente come movimenti non commerciali
di animali da compagnia ai sensi del presente
regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della
direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli
animali delle specie indicate nelle parti A e B dell'allegato
I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con
le disposizioni del presente regolamento. È opportuno altresì
prevedere la possibilità di fissare il numero massimo
di animali che possono essere oggetto di un movimento
ai sensi del presente regolamento oltre il quale
si applicano le norme relative agli scambi.
(12)
Le misure di
cui al presente regolamento intendono garantire
un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari
considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai
movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione in
quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi
di esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione
del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre
1997,
HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO
I
Disposizioni
generali
Articolo
1
Il
presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili
ai movimenti a carattere non commerciale di animali
da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali
movimenti.
Articolo
2
Il
presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri
o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia
delle specie elencate nell'allegato I.
Esso
si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.
Il
presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate
su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte
a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da
compagnia.
Articolo
3
Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a)
«animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate nell'allegato
I accompagnati dal loro proprietario o da una persona
fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario
durante il movimento e non destinati alla vendita
o al trasferimento di proprietà;
b)
«passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente
l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni
che permettono di accertarne lo status in relazione al
presente regolamento, documento che deve essere elaborato
a norma dell'articolo 17, secondo comma;
c)
«movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia
tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione
nel territorio della Comunità in provenienza da
un paese terzo.
Articolo
4
1.
Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata
in vigore del presente regolamento gli animali delle specie
di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati se
dotati:
a)
di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
b)
di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).
(1) GU L 61 del 3.3.1997,
pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334 del
18.12.2001, pag. 3).
(2) GU L 184 del 17.7.1999,
pag. 23.
(3) GU L 268 del 14.9.1992,
pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione (GU L 187 del
16.7.2002, pag. 3).
Nel
caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non
è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma
ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume
la responsabilità degli animali da compagnia per conto del
proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i
mezzi necessari per la lettura del trasponditore.
2.
Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere
accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di
risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale. 3.
Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel
loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano
identificati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera
b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.
4.
Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1,
primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di identificazione
di un animale.
CAPITOLO
II
Disposizioni
relative ai movimenti tra Stati membri
Articolo
5
1.
In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle
specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi
i requisiti previsti all'articolo 6:
a)
essere identificati a norma dell'articolo 4, e
b)
essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato
dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una
vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica
in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del
laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale
in questione con un vaccino inattivato di almeno
un'unità antigenica per dose (norma OMS).
2.
Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali
di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non
vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato
dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare
in contatto con animali selvatici che possono essere stati
esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre
da cui sono ancora dipendenti.
Articolo
6
1.
Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata
in vigore del presente regolamento, l'introduzione degli
animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel territorio
dell'Irlanda, della Svezia e del Regno Unito è subordinata all'osservanza
dei seguenti requisiti:
—
devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di
destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma dell'articolo
4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e —
devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario
abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre
al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo
1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di anticorpi
neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata in
un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro
i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data
di cui all'articolo 25, secondo comma.
Tale
titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali che,
dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli
previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del
protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.
Lo
Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli
animali da compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni
di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo
comma del presente paragrafo conformemente alle norme
nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo
comma.
2.
Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto
di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie
di cui all'allegato I, parte A, non possono formare oggetto
di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per
la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle
disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli
anticorpi.
3.
Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato
dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su
proposta della Commissione, in conformità del trattato.
Articolo
7
I
movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui
all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui
all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per
quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari,
compresa un'eventuale limitazione del numero di animali,
e un modello di certificato di cui devono essere muniti
i
suddetti animali possono essere definiti per altre malattie secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
CAPITOLO
III
Disposizioni
relative ai movimenti provenienti da paesi terzi
Articolo
8
1.
Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti
A e B, devono, in occasione di un movimento:
a)
quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte
B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:
i)
in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione
1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
ii)
in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente
o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato
II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;
b)
quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:
i)
in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione
1:
—
essere identificati mediante il sistema di identificazione definito
all'articolo 4, e
—
aver formato oggetto:
—
di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto
dell'articolo 5 e
—
di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad
almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato
da un veterinario abilitato almeno trenta
giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima
del movimento.
Non
è necessario effettuare nuovamente la titolazione di
anticorpi su un animale da compagnia che
formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti
all'articolo 5, paragrafo 1.
Tale
termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione
di un animale da compagnia il cui passaporto
attesti che la titolazione è stata effettuata con
risultato positivo prima che il suddetto animale
abbia lasciato il territorio della Comunità;
ii)
direttamente oppure previo transito in uno dei territori di
cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui
all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno
che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 dopo
la loro introduzione nella Comunità.
2.
Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un
certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso
di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle
disposizioni del paragrafo 1.
3.
In deroga alle disposizioni precedenti: a)
gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui
all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle
norme comunitarie di cui al presente capitolo,sono
soggetti alle norme del capitolo II;
b)
i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San
Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra
e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono
continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali
vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;
c)
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo
condizioni da determinare, l'introduzione di animali
da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di
cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata in
provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato
II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in
materia di malattia della rabbia lo giustifichi.
4.
Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare,
il modello di certificato sono adottati secondo la procedura
di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo
9
Le
condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui
all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il
modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo
10
Prima
della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco
dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in
tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il
suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e
gli elementi seguenti:
a)
obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia
della rabbia;
b)
istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;
c)
capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari
di
garantire la validità dei certificati;
d)
attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e
il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le
importazioni;
e)
esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul
mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e
dei laboratori).
Articolo
11
Gli
Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente
accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti
a carattere non commerciale di animali da compagnia nel
territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro
introduzione oppure reintroduzione in detto territorio.
Essi
garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente
informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla.
Articolo
12
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali
da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza
da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II,
parte B, sezione 2, siano sottoposti:
a)
se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque,
ad un controllo documentale e ad un controllo di identità
da parte dell'autorità competente del luogo di ingresso
dei viaggiatori nel territorio comunitario;
b)
se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai
requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE. Gli
Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano
immediatamente la Commissione.
Articolo
13
Ciascuno
Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 12
e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.
Articolo
14
Per
ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la
responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte
ai controlli un passaporto o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento
di cui trattasi.
In
particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera
b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o
all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che
assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo,
fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.
Qualora
da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal
presente regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario
ufficiale decide:
a)
di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero b) di isolarlo sotto
controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari
previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la
responsabilità, oppure
c)
in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione
finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano
realizzabili.
Gli
Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio
della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale
in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa.
CAPITOLO
IV
Disposizioni
comuni e finali
Articolo
15
Per
quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento
prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da
un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio
riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo
2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei
criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo
dell'azione dei vaccini antirabbici (1).
Articolo
16
Durante
un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del
presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di
controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di entrata in vigore del
presente regolamento possono subordinare l'introduzione degli animali da
compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.
A
tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione della
malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia
supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia stessa.
La
Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui
all'articolo 24 di dette garanzie complementari.
Articolo
17
Per
i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, possono
essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente
regolamento.
I
modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle specie di
cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo
18
Si
applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del
Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici
applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di
origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari
per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella
Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2).
In
particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione
qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese
terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura
di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui
all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione
soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Articolo
19
L'allegato
I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere modificati secondo la
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi
terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali
contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai
fini del presente regolamento, se
necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un
movimento.
Articolo
20
Le
disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24,
paragrafo 2.
Articolo
21
Le
eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente
regolamento.
Articolo
22
La
direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:
1)
All'articolo 10:
a)
al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
«2.
Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i
requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio (*).
Il
certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che
un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un
veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali
godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla
destinazione.
3.
In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al Regno
Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di
cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003.
Il
certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che
un esame clinico è stato effettuato
24
ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente,
da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare
il trasporto fino alla destinazione.
(*)
GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.»;
c)
al paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti i termini seguenti:
«eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»;
d)
il paragrafo 8 è soppresso;
2)
all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:
«Per
quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione
devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo III del
regolamento (CE) n. 998/2003.
Il
certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che
un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un
veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali
godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla
destinazione.»
Articolo
23
Anteriormente
al 1o febbraio 2007 la
Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita
e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per
definire il regime da applicare a decorrere
dal 1o gennaio 2008 per gli
articoli 6, 8 e 16.
(1) GU L 224 del 18.8.1990,
pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del
15.3.1993, pag. 49).
(2) GU L 268 del 24.9.1991,
pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162
dell'1.7.1996, pag. 1).
Articolo
24
1.
La Commissione è assistita da un comitato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa. Il
periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa. Il
periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a quindici giorni.
4.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo
25
Il
presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Esso
si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.
Per
il Parlamento europeo
Il
Presidente
P.
COX
Per
il Consiglio
Il
Presidente
G.
DRYS
ALLEGATO
I
SPECIE
ANIMALI
PARTE
A
Cani
Gatti
PARTE
B
Furetti
PARTE
C
Invertebrati
(escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili
.Uccelli:
tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE (1) e 92/65/CEE].
Mammiferi:
roditori e conigli domestici.
(1) Direttiva 90/539/CEE del
Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per
gli scambi intracomunitari e le importazioni
in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del
31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo
dalla decisione 2001/867/CE della Commissione (GU L 323 del 7.12.2001, pag.
29).
ALLEGATO
II
ELENCO
DEI PAESI E TERRITORI
PARTE
A
Svezia
Irlanda
Regno
Unito
PARTE
B
Sezione
1
Stati
membri diversi da quelli di cui alla parte A
Sezione 2
Andorra
Islanda
Liechtenstein
Monaco
Norvegia
San
Marino
Svizzera
Vaticano
PARTE
C
Elenco
dei paesi terzi o parti di territori di cui all'articolo 10.
Torna all'indice
|
Importazione degli uccelli da voliera e degli animali da compagnia
Decisione 2000/666/CE
della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di
polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di
quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame G.U. n. L
278 del 31/10/2000
D.M. 10 aprile 1969
recante Disciplina sanitaria per l’importazione, l’esportazione, e il
transito degli animali a seguito di viaggiatore n G.U.R.I. n.116 del
7-5-1969
Torna all'indice
|
Decreto 20 aprile 2005
Ministero della Salute.
Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti
da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalita'
commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.
(GU n. 221 del 22-9-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione delle
direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli
veterinari sugli animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella
Comunita', e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante
regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili
alle movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia, che
modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e che detta disposizioni in
merito alla movimentazione, senza finalita' commerciali, degli animali da
compagnia provenienti da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare;
Vista la decisione 2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, che
dispone un modello di certificato sanitario per le movimentazioni a carattere
non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita', ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4 del regolamento
(CE) n. 998/2003 sopra citato;
Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che impongono agli
Stati membri di designare l'autorita' responsabile dei controlli documentali e
di identita' e di stabilire l'elenco dei luoghi d'ingresso degli animali;
Considerato che, in assenza di uno scopo commerciale, non vi e' l'obbligo
dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione frontaliera di cui
al decreto legislativo n. 93 del 1993;
Considerato altresi' che al fine dell'effettuazione dei controlli, il
regolamento (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza del personale
del posto d'ispezione frontaliera;
Ritenuto che in ragione della specifica finalita' per la quale sono introdotti
gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, i
controlli in questione possono essere effettuati piu' agevolmente in modo
contestuale al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la
responsabilita';
Ritenuto necessario pertanto prevedere disposizioni organizzative per
l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia proventi da Paesi terzi
al fine di razionalizzarne il complessivo sistema, evitando contestualmente che
l'obbligatorieta' dei controlli sugli animali di cui al regolamento (CE) n.
998/2003 possa comportare, per tale ragione, limitazioni o ritardi nei
movimenti dei viaggiatori che ne hanno la responsabilita' quando non vi siano
motivi di salute pubblica o di sanita' animale;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto fissa le modalita' organizzative dei controlli sugli
animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, provenienti da
Paesi terzi, introdotti nel territorio nazionale al seguito di viaggiatori,
senza finalita' commerciali, in numero inferiore o pari a cinque esemplari.
2. Se gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si applicano i
controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, ancorche' gli
stessi animali siano al seguito di viaggiatori e siano introdotti senza
finalita' commerciali.
Art. 2.
1. Ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n.
998/2003, ed in particolare di quelli previsti dagli articoli 12 e 13:
a) l'introduzione nel territorio nazionale degli animali di cui all'art. 1,
comma 1, puo' avvenire attraverso un qualsiasi punto d'ingresso doganale
presente sul territorio nazionale;
b) gli uffici doganali presenti presso i punti d'ingresso nel territorio nazionale
curano in via ordinaria i controlli sugli animali di cui all'art. 1, comma 1.
2. I controlli sugli animali di cui al presente decreto sono effettuati
contestualmente al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la
responsabilita'.
Art. 3.
1. Le procedure operative cui devono attenersi gli uffici doganali
nell'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina di cui
al regolamento (CE) n. 998/2003, unitamente a quelle necessarie ad assicurare
un costante raccordo tra i predetti uffici e i posti d'ispezione frontaliera di
cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono definite dall'Agenzia
delle dogane, sentita la direzione generale della sanita' veterinaria e
degli alimenti del Ministero della salute.
2. I posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del
1993, assicurano in ogni caso la propria collaborazione e consulenza agli
uffici doganali per l'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla
disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 998/2003. Qualora i controlli, o
le relative risultanze, necessitano della presenza del personale del posto
d'ispezione frontaliera, essa e' assicurata dal personale del posto d'ispezione
frontaliera piu' vicino all'ufficio doganale interessato.
3. Nel caso di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di
sanita' animale, interne o internazionali, il Ministero della salute emana le
necessarie disposizioni suppletive di controllo, di natura eccezionale, dandone
immediato e diretto avviso all'Agenzia delle dogane.
Il presente decreto entra in vigore i giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74
Torna all'indice
|
LEGGE CHE PREVEDE L'AUTORIZZAZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO GLI ARTICOLI
CHE INTERESSANO SONO IL 19 ED IL 21
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi (1).Vedi art. 43, comma 4, d.lg.
16 aprile 1994, n. 297 e l. 15 marzo 1997, n. 59.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria.
Articolo 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche
amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia
già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso
deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o
dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Articolo 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione
risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere.
Articolo 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai
sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
Articolo 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o
ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata
l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a
norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità organizzativa competente e il
nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Articolo 6
1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i
fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare,
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la
competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le
comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Articolo 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è
comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma
1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Articolo 8
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere
indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento
promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio
in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi
di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle
comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
Articolo 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
Articolo 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del
procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie
scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
Articolo 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati (1). 2. Gli accordi di cui al
presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti
sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. (1) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies,
d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273.
Articolo 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui
al medesimo comma 1 (1). (1) Vedi art. 342, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette
disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Articolo 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa
può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire
intese, concerti, nulla- osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella
conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta
e gli assensi richiesti (1). 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 (2) (3). 2-ter.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività
del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente (4). 3. Si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia
partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi
della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non
comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel
caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o
il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale
o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva
(3) (5). 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia
espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi
sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle
norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (3) (6). 4-bis. La
conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi,
riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta
dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta (7). Art. 14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza
di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o
programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di
opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base
alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta in tale attività. 2. Nelle conferenze di servizi di
cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la
regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti,
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di
quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione
stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità
montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province
(8). Art. 14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata
prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del
predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza
approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di
cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore
alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete
l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di
più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del
Ministero dei lavori pubblici (9). Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi
ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui
agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del
Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la
valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad
opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati (10). (1) Comma così sostituito dall'art. 2,
l. 24 dicembre 1993, n. 537. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 24 dicembre
1993, n. 537 e così sostituito dall'art. 17, comma 1, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(3) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle altre
conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 17,
comma 11, l. 15 maggio 1997, n. 127). (4) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, d.l.
12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273. (5) Comma aggiunto
dall'art. 17, comma 2, l. 15 maggio 1997, n. 127. (6) Comma così sostituito
dall'art. 17, comma 3, l. 15 maggio 1997, n. 127. (7) Comma aggiunto dall'art.
17, comma 4, l. 15 maggio 1997, n. 127. (8) Articolo aggiunto dall'art. 17,
comma 5, l. 15 maggio 1997, n. 127. (9) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 6,
l. 15 maggio 1997, n. 127. (10) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, l. 15
maggio 1997, n. 127.
Articolo 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Articolo 16
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a
rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,
sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso (1). 2. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (1). 3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (1). 4. Nel caso in cui
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al
comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate (1). richiesti, ovvero della sua
prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi
consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per
l'adozione dei pareri loro richiesti (2). (1) Comma così sostituito dall'art.
17, comma 24, l. 15 maggio 1997, n. 127. (2) Per quanto riguarda l'elencazione
tassativa dei casi in cui deve essere reso il parere obbligatorio del Consiglio
di Stato, vedi art. 17, commi 26 e 27, l. 15 maggio 1997, n. 127.
Articolo 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che
per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa
o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso
in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 16.
Articolo 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27. 2. Qualora l'interessato
dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso
della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il
responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti
stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.
Articolo 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato
ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29
giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il
rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (1) (2).
(1) Vedi, anche, d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407;
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 411. (2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24
dicembre 1993, n. 537.
Articolo 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di
consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto
regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente
formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini
dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo (1). (1)
Vedi, anche, d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407; d.P.R.
9 maggio 1994, n. 411.
Articolo 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione
prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in
difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Articolo 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2.
é considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano
le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di
cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
Articolo 23
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti
pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Articolo 24
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di
Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei
casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a
disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di
esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la
politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e
repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono
altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati
raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di
cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi,
le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1º aprile 1981, n.
121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente
che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati
nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti
sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli
atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di
accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi
e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 5.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei
casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. In
caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Articolo 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e
dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme
predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in
generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove
essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto
comma 1 s'intende realizzata.
Articolo 27
1. é istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento
anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il
funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. La Commissione vigila affinché venga
attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige
una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i
documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui
al presente articolo.
Articolo 28
1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 15, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essa
contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia. 2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Articolo 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di
notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il
numero dei testimoni è ridotto2 a due. 2. é fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di
pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Articolo 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo
V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
24.
Torna all'indice
|
DIRECTIVE
92/65/CEE DU CONSEIL du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté
d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne
les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE
Article
2
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par:
a)
«échanges»: les échanges tels que définis à l'article 2 point 3 de la directive
90/425/CEE;
b)
«animaux»: les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que
celles visées par les directives 64/432/CEE, bovini e suini 90/426/CEE equidi (9), 90/539/CEE pollame e uova da
cova (10), 91/67/CEE acquicoltura (11),
91/68/CEE ovini e caprini (12), 91/492/CEE molluschi bivalvi, gli
echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi (13) et 91/493/CEE prodotti
della pesca e dell'acquicoltura (14);
Torna all'indice
|
Aggiungere le specie di animali applicabile a tutti gli
uccelli esclusi quelli 90/539/CEE
"15 ottobre 1990"
Torna all'indice
|
IN CONCLUSIONE LA NORMATIVA EFFETTIVAMENTE APPLICABILE E':
REGNO DELLE DUE SICILIE
COLLEZIONE DE REGOLAMENTI
DELLA REAL MARINA
anno 1841
n° 266
(n. 6975) REGOLAMENTO da impiegare a bordo dei legni e
dei bastimenti della Real Marina
Napoli, 20 Settembre 1841
CAPITOLO XIX
Art. 27 - FACITE AMMUINA –
All'ordine "Facite Ammuina" tutti chilli che
stanno a prora, vann'a poppa e chilli che stann'a poppa vann'a prora;
chilli che
stann'a dritta vann'a sinistra e chilli che stann'a sinistra vann'a dritta;
tutti chilli che stann' abbascio vann' ncoppa e chilli che stann' ncoppa
vann'abbascio, passanno tutti p'o stesso pertuso;
chi nun tiene nient'a 'ffa,
s'arremeni a 'tra e a 'lla.
Ordine: " FACITE AMMUINA !!!"
N.B.: Da usare in occasione di visite a bordo
delle Alte Autorita' del Regno
Il Maresciallo di Campo
Direttore del Ministero e del Segretario di Stato, della guerra e ....
Amm. Giuseppe Di Brocchitto
|
C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006
aggiornamento 02/12/2006
|