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Club Italiano Canarino Lancashire

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Vista la “volatilità” delle pagine internet, questa pagina è una copia della pagina:
 
http://www.unpisi.it/Documenti/SANZIONI%20TRASPORTO%20ANIMALE.doc.  .... in caso di volatilità della stessa https://www.rione.it/canarini/lancashire/SANZIONI%20TRASPORTO%20ANIMALE.doc
 
Per permettere una migliore leggibilità della pagina è stata aggiunta la normativa di riferimento.
 
INDICE:
Pagina web sopra indicata.
Normative da Ministero Sanità
Benessere durante i trasporti
Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Trasporti Internazionali Legge 12 aprile 1973, n. 222
Import export CEE
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 Attuazione della direttiva 91/628/CEE protezione animali durante il trasporto.
D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 Attuazione della direttiva 95/29/CE protezione animali durante il trasporto.
Legge 2 giugno 1988, n. 218 Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali
D.Lgs.12 novembre 1996, n. 633 Attuazione della direttiva 92/65/CEE norme sanitarie scambi e importazioni
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 Attuazione della direttiva 97/12/CE polizia sanitaria scambi intracomunitari bovini e suini.
REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 Trasporti non commerciali CE
Decisione 2000/666/CE Importazione degli uccelli da voliera e degli animali da compagnia
Decreto 20 aprile 2005 Ministero della Salute. animali da compagnia introdotti al seguito viaggiatori.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Autorizzazione per veicoli trasporto animali
XXX
XXX
REGOLA EFFETTIVA APPLICABILE!
 

 

 
IL SISTEMA SANZIONATORIO  
NEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI VIVI
di Emma MARAVAI – T.d.P.  U.O. di Assistenza Veterinaria ASS n°3 “Alto Friuli”- TOLMEZZO (UD) 
      Il trasporto degli animali vivi è sempre stato un tema di grande discussione nell’attività dei Servizi Veterinari soprattutto dopo il recepimento delle direttive CE 91/628 e 95/29, con le quali sono state modificate sostanzialmente le modalità di controllo nei luoghi di partenza, nei punti di sosta, durante il trasporto e presso i luoghi di destinazione degli animali.
      Dal 2002, coordinati dal personale dell’U.V.A.C. del FVG, Servizio competente per tali controlli in ambito regionale, si sono organizzati degli interventi durante il trasporto su strada (punto d’ingresso in Italia sulla A-23) in collaborazione con le forze di polizia.
      Da questi incontri multi-professionali (Veterinari sia dell’UVAC e sia dell’A.S.S., Tecnici della Prevenzione, Polizia Stradale e Corpo Forestale) è emersa la necessità di predisporre un protocollo operativo di intervento per agevolare l’attività ispettiva attraverso degli schemi preordinati (check-list) per evitare lungaggini nei controlli (al massimo 30 minuti per veicolo!) e quindi permettere agli autotrasportatori il rispetto dei tempi di percorrenza.
      In particolare, il T.d.P. aveva l’incarico dell’applicazione delle sanzioni in tale normativa, compito tutt’altro che semplice vista l’intricata legislazione in vigore.
      Gli schemi che seguono sono stati elaborati dalla scrivente in occasione della presentazione - da parte del gruppo operativo del protocollo d’intervento - alla Polizia Stradale del F.V.G. ed hanno lo scopo di rendere agevole la consultazione a tutti quelli che a diverso titolo, s’interessano dell’argomento. 
 
   Schema di Applicazione
TRASPORTI  NAZIONALI 
COMPETENZA   A.S.L.
(AZIENDA SANITARIA LOCALE)
SCAMBI  CE 
COMPETENZA   U.V.A.C.
(UFFICIO   VETERINARIO ADEMPIMENTI   CEE
IMPORT / EXPORT
EXTRA CE 
COMPETENZA   P.I.F.
(PUNTO  ISPEZIONE FRONTALIERA)
< 50 km
> 50 km       < 8 ore
> 50 km
>   8 ore
> 50 km
< 8 ore
> 50 km
>   8 ore
> 50 km
< 8 ore
> 50 km
>   8 ore
    MEZZO di TRASPORTO
    Requisiti del Mezzo
    Certificato di disinfezione
DPR 320/54
DPR 320/54
D.l.vo 532/92*
DPR 320/54
D.l.vo 532/92*
D.l.vo 532/92*
D.l.vo 532/92*
    ANIMALI
    CONDIZIONE degli animali
DPR 320/54
D.l.vo 532/92*
D.l.vo 532/92*
D.l.vo 532/92*
D.l.vo 532/92*
b)      DOCUMENTI di SCORTA
DPR 320/54
(Mod. 4)
**
DPR 320/54
(Mod. 4)
**
DPR 320/54
(Mod. 4)
**
CERTIF. SANITARI
CEE
CERTIF. SANITARI
+
RUOLINO 
**
CERTIF. SANITARI
EXTRA CEE
CERTIF. SANITARI
+
RUOLINO
**
3. RESPONSABILITA’ del  TRASPORTO
    TRASPORTATORE
 
    PERSONA A CUI E’ AFFIDATO IL TRASPORTO
/ /
D.l.vo 532/92*
D.l.vo 532/92*
D.l.vo 532/92*
D.l.vo 532/92*
*il D.L.vo 532/92 modificato ed aggiornato dal D.l.vo 388/98
**  PER LE SPECIE di ANIMALI  PREVISTE dalla NORMATIVA 
 
il D.L.vo 532/92 si applica ai trasporti superiori ai 50 Km di:
Solipedi, bovini, ovi-caprini e suini;
Pollame, volatili e conigli domestici;
Cani e gatti domestici;
Altri mammiferi e volatili, altri vertebrati ed animali a sangue freddo.
 
il D.L.vo 532/92 NON si applica ai trasporti che:
Sono privi di qualsiasi carattere commerciale (es. equini).
Riguardano il singolo animale accompagnato da persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto.
Riguardano gli animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso del viaggio privato.
Sono su una distanza massima di 50 Km, dall’inizio del trasporto degli animali fino alla loro destinazione, ove gli stessi sono scaricati definitivamente.
Sono effettuati con mezzi agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongono una transumanza stagionale senza scopo lucrativo, per alcuni tipi d’animali (bovini, ovi-caprini e suini).
 
1.  MEZZO di TRASPORTO 
1. a) REQUISITI del MEZZO 
TRASPORTI NAZIONALI: Il possesso da parte del conducente dell’autorizzazione sanitaria (ove prevista), è garanzia che il mezzo possiede i requisiti strutturali, legati alla specie e alla durata del viaggio (DPR 320/54 e DD.LL.vi 532/92 e 388/98). 
SCAMBI e IMPORT/EXPORT: non è prevista l’autorizzazione sanitaria; per gli automezzi provenienti dai Paesi CE ed EXTRA CE comunque devono possedere i requisiti strutturali, funzionali etc… dei DD.LL. vi 532/92 e 388/98.
In particolare l’autoveicolo deve:
essere costruito in modo da evitare lesioni - sofferenza - fuga, di facile pulitura e disinfezione; tale da garantire protezione dalle intemperie e allo stesso tempo sufficiente ventilazione e cubatura d’aria; contrassegnato in modo da indicare la presenza degli animali; consentire in qualsiasi momento l’accesso diretto agli animali;
avere il pavimento solido, non sdrucciolevole ricoperto di lettiera sufficiente ad assorbire gli escrementi;
avere le pareti in scatolato, con lamiera in alluminio o leghe antiruggine, perfettamente chiuso per evitare accumulo di sporcizia, in alternativa completamente aperto sopra e sotto per poter lavare;
avere la volta del tetto di  lamiera in alluminio lucida all’esterno per riflettere il calore;
avere i tramezzi resistenti e costruiti in modo da poter essere adattati a numero, tipo, corporatura e particolari esigenze degli animali;
avere dispositivi per l’abbeveraggio: sia allacciamenti a punti d’acqua durante le soste che dispositivi fissi o mobili adatti alle varie specie: trogoli, scodelle, tettarelle;
avere dispositivi per l’alimentazione: mangiatoie o recipienti puliti prima e dopo l’utilizzo;
avere un sistema di aerazione, forzata o non, deve garantire una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C con una tolleranza di +5°C;
avere un sistema di illuminazione idoneo;
 
OGGETTO
Norma
Sanzione
Pagamento misura ridotta
Trasporto con Autorizzazione Sanitaria scaduta
DPR 320/54
Art. 36
L. 218/88
Art. 6
Da € 258,00
a € 1291,00
€  430.33
Trasporto senza Autorizzazione Sanitaria (in questo caso accertarsi se il mezzo possiede i requisiti strutturali ed eventualmente contestare anche le due infrazioni sotto riportate).
DPR 320/54
Art. 36
L. 218/88
Art. 6
Da € 258,00
a € 1291,00
€ 430.33
INFORMARE SERV. VET.  COMPETENTE PER TERRITORIO
Trasporto con veicolo privo di requisiti per percorsi < 50 km.
DPR 320/54
Art. 35
L. 218/88
Art. 6
Da € 258,00
a € 1291,00
€ 430.33
Trasporto con veicolo privo di requisiti per percorsi  
> 50 km e < 8 ore.
Trasporto con veicolo privo di requisiti per percorsi  
> 50 km e > 8 ore.
D.l.vo 532/92
D.l.vo 388/98
Art. 5 e
art. 14
Da € 1549,00
a € 9296,00
€ 3098.00
 
 
1. b)  CERTIFICAZIONE DISINFEZIONE  
E’ inserita - di solito - nel certificato sanitario; nei trasporti internazionali (per i bovini e suini) deve essere dimostrato l’utilizzo di strutture riconosciute per la disinfezione - con un attestato. 
OGGETTO
Norma
Sanzione
Pagamento misura ridotta
Mancanza di certificazione alla disinfezione.
Nazionale
DPR 320/54
Art. 64
L. 218/88
Art. 6
Da € 258,00
a  € 1291,00
€ 430.33
CE / EXTRA CE
D.l.vo 196/99
Art. 10
Da  € 1549,00
a € 9296,00
€ 3098.00
 
 
2. ANIMALI 
2. a) CONDIZIONI  
Per percorsi < ai 50 Km. l’art. 35 del DPR 320/54 così dispone:
Lo speditore d’animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, ha l’obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze. 
 
    OGGETTO
Norma
Sanzione
Pagamento misura ridotta
Carico animali non proporzionato alla capienza veicolo.
DPR 320/54
L. 218/88
Da € 258,00
a € 1291,00
€  430.33
INFORMARE SERV. VET.  COMPETENTI PER TERRITORIO
 
Per percorsi > ai 50 Km nazionali, scambi CE e import/export: 
Non sono idonei a viaggiare:
gli animali malati o feriti;
gli animali  gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle 48 ore precedenti;
gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato.
 
Gli animali idonei devono viaggiare:
separati se di specie diverse, età diverse, sesso diverso, verri e stalloni separati l’uno dall’altro.
devono poter stare eretti e  potersi coricare;
se devono essere legati, solipedi e animali di notevoli dimensioni, le corde devono essere resistenti e sufficientemente lunghe;
i solipedi non devono essere trasportati in veicoli a più livelli, gli zoccoli posteriori devono essere non ferrati.
 
Regole comuni per: POLLAME, VOLATILI, CONIGLI -- CANI E GATTI -- ALTRI MAMMIFERI E VOLATILI. 
gli animali devono poter mantenere una posizione eretta naturale e devono potersi coricare;
i contenitori devono: fornire protezione da intemperie e variazioni climatiche; consentire una  ventilazione e cubatura d’aria adeguata; essere di facile pulitura; contrassegnati; consentire ispezione e cura; i pavimenti devono essere solidi, non sdrucciolevoli, ricoperti di strame;
devono essere tenuti separati per specie, età, sesso;
non devono essere caricati insieme ad altre merci;
devono essere accompagnati.
 
 
Regole specifiche per: POLLAME, VOLATILI, CONIGLI.
devono essere forniti cibo e acqua per trasporti superiori alle 12 ore che possono diventare 24 se sono trasportati entro 72 ore dalla nascita.
 
 Regole specifiche per: CANI E GATTI. 
devono essere previsti alimentazione e abbeveraggio per trasporti superiori alle 24 ore;
non devono essere trasportati animali gravidi o che hanno appena figliato.
 
OGGETTO
Norma
Sanzione
Pagamento misura ridotta
Trasporto di animali esposti a sofferenze o lesioni.
D.l.vo 532/92
Da € 1549,00
a € 9296,00
€  3098.00
INFORMARE SERV. VET.  / UVAC COMPETENTE PER TERRITORIO
Trasporto animali senza requisiti di cui All. Cap. 1 del 532/92 ovvero:
Animali di notevole differenza di età, non separati
Maschi adulti non castrati separati dalle  femmine
Specie diverse non separate
Animali gravidi che devono figliare
…. Omissis ….
Animali malati i feriti
Animali affaticati
Animali non identificati*
D.l.vo 532/92
*D.l.vo 196/99
Da € 1549,00
a  € 9296,00
€ 3098.00
 
 
Nella Legge 189/04 sul maltrattamento d’animali, entrata in vigore in agosto 2004, è espressamente prevista la non applicabilità delle norme penali a tutti quei settori disciplinati da leggi speciali (come il trasporto d’animali). 
2. b) DOCUMENTI di SCORTA  
      TRASPORTI NAZIONALI 
Gli animali vivi, nell’ambito del trasporto nazionale, devono essere accompagnati dal Mod. 4 integrato (foglio rosa) – art. 41 del D.P.R. 320/54 (integrato dal DPR 317/96).
Il Mod. 4 è obbligatorio per le seguenti specie di animali: bovini, suini, ovi-caprini, equini ed animali da cortile.
 
OGGETTO
Norma
Sanzione
Pagamento misura ridotta
Mancanza della dichiarazione di provenienza (Mod. 4) o Certificazioni sanitarie compilate in modo incompleto.
D.P.R. 320/54 ART. 31
L. 218/88
art. 6
Da    € 258,00
a   € 1291,00
€  430,33
INFORMARE SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE PER TERRITORIO
 
      SCAMBI CE e IMPORT/EXPORT 
Gli animali vivi devono essere accompagnati dai certificati sanitari e, ove previsto, anche dal ruolino di marcia.
Il ruolino di marcia è obbligatorio: negli scambi, nelle importazioni o esportazione, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore e solamente per equini,bovini,suini ed ovi-caprini.
 
Sono previsti dei periodi obbligatori di viaggio e di riposo ed inoltre gli intervalli per l’abbeveraggio e per l’alimentazione, ovvero per: 
VITELLI, AGNELLI, CAPRETTI, PULEDRI, MAIALINI NON SVEZZATI
      9 ore di viaggio +almeno 1 ora di riposo durante la quale sono abbeverati + 9 ore di viaggio 
SOLIPEDI DOMESTICI (esclusi gli equidi registrati)
      24 ore di viaggio durante le quali devono essere abbeverati e, se necessario alimentati, ogni 8 ore 
SUINI
      24 ore durante le quali devono poter accedere sempre all’acqua; 
 
 
BOVINI, OVI-CAPRINI
      14 ore di viaggio + almeno 1 ora di riposo durante la quale devono essere abbeverati e, se necessario,  alimentati + 14 ore di viaggio.
 
DOPO IL PERIODO DI VIAGGIO, GLI ANIMALI DEVONO ESSERE SCARICATI, ALIMENTATI E ABBEVERATI E BENEFICIARE DI UN PERIODO DI RIPOSO DI ALMENO 24 ORE. 
OGGETTO
Norma
Sanzione
Pagamento misura ridotta
Mancanza del certificato sanitario.
D.l.vo 532/92
D.l.vo 196/99
Da  € 1549,00
a     € 9296,00
€ 3098.00
INFORMARE SERV. VET.  /UVAC COMPETENTI PER TERRITORIO
Mancanza del ruolino di marcia.
D.l.vo 532/92
art. 4
art. 5
 
 
3.  RESPONSABILITA’ del TRASPORTO 
3.  a) RESPONSABILE TRASPORTO: Qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro, trasporta animali per proprio conto o per conto terzi, nonché chi mette a tal fine il trasporto a disposizione di terzi.
      Deve:
Essere registrato presso l’Autorità territorialmente competente in ragione alla sua residenza o sede legale e - se stabilito nel territorio Comunitario o extra comunitario (Polonia – Ungheria – Romania – Repubblica Ceca – Bielorussia – Ucraina – Croazia etc..), di una autorizzazione valida per tutti i trasporti animali vertebrati.
Avvalersi - in casi d’affidamento del trasporto d’animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dell’attestato di cui l’art. 5 c. 2 del D.L.vo 532/92 (persone alla quale è affidato il trasporto).
Essere responsabile anche per la persona alla quale è affidato il trasporto (art. 14 c. 1) in caso di sanzioni amministrative.
Utilizzare solo mezzi di trasporto con caratteristiche strutturali tali da poter soddisfare, le condizioni stabilite dal D.L.vo 532/92, per il benessere secondo le specie trasportate.
 
3. b) PERSONA ALLA QUALE E’ AFFIDATO IL TRASPORTO
      Deve:
possedere l’attestato di cui l’art. 5 comma 2 - rilasciato dall’ASL che ha concesso l’autorizzazione al trasportatore – di “ Persona alla quale viene affidato il trasporto”.
 
OGGETTO
Norma
Sanzione
Pagamento misura ridotta
Ditta non iscritta nel registro dell’ASL o che non si avvale di “persone di cui all’art. 5 comma 2”.
D.l.vo 532/92*
Art. 5 e
art. 14
Da € 1549,00
a € 9296,00
€ 3098.00
Persona alla quale viene affidato il trasporto senza attestato.
D.l.vo 532/92*
Art. 5 e
art. 14
Da € 1549,00
a € 9296,00
€ 3098.00
 
N.B.: se è accertata una violazione di cui sopra, si deve contestare dopo aver fatto gli opportuni accertamenti presso l’Autorità competente a rilasciare detta attestazione. 
 
 
NOTE ESPLICATIVE PER UN CORRETTO
ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI 
      Dai modelli di certificati che accompagnano un trasporto animale, si deve rilevare:
se il trasporto viene effettuato a scopo di lucro, verificando la proprietà e l’origine degli animali;
la distanza che intercorre fra il luogo di partenza e quello di destinazione;
 
      Per ogni violazione prevista dalla presente normativa deve essere inviata segnalazione all’A.S.S. competente per territorio dove è accertata la violazione e anche all’A.S.S. di residenza dell’autotrasportatore, all’A.S.S. di partenza e destinazione, qualora territorialmente diverse dalle precedenti. 
      Per qualsiasi violazione al D.L.vo 532/92, in primi deve essere inviata all’U.V.A.C. (Ufficio Adempimenti CE) competente per territorio.  
      Tali segnalazioni possono essere utili per prevenire o eventualmente localizzare focolai epidemici e per il contesto, qualora ne ricorra l’ipotesi, dell’art. 500 del C.P. (diffusione di una malattia delle piante o degli animali). 
      Si deve sempre interpellare il Servizio Veterinario competente per territorio quando: 
Si accerta la mancanza di un certificato sanitario per l’eventuale blocco del trasporto.
Durante il controllo sono rinvenuti animali morti o che palesemente evidenziano uno stato di sofferenza o si accertano lesioni sugli animali (ad esempio dovuta alla densità di carico eccessiva).
Si ricorre al sequestro del mezzo per disporre che gli animali (a spese del conducente, speditore o proprietario degli stessi), siano trasbordati su altro mezzo idoneo (art. 7/2° D.l.vo 532/92).
     

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 dal sito del ministero della sanità

http://www.ministerosalute.it/alimenti/benessere/benApprofondimento.jsp?lang=italiano&label=pro&id=288

 Protezione degli animali durante il trasporto

Legge 12 aprile 1973, n. 222 legge si  anche la 532 direttiva non reperita
Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali D.Lgs. 30 dicembre 1992,n. 532 protezione animali durante il trasporto (Dir 91/628/CEE)

D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.388
protezione animali durante il trasporto (Dir 95/29/CE)

Regolamento (CE). n.1255/97 ci sono riferimenti ma normativa non reperita
punti sosta-ruolino marcia

Tabella (modulo ruolino marcia)

Tabella (elenco punti sosta)

Regolamento (CE) n.411/98 non reperita
requisiti autoveicoli trasporto animali

Decisione 2001/298/CE non reperita

Regolamento n. 615/98 (CE) non reperita
restituzione importazioni

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    Benessere degli animali durante I trasporti

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?action=DOCUMENTO&DocumentoId=251&SezioneId=0&codTipol=1

La normativa sul benessere degli animali in allevamento: parte generale

 

NORMATIVA UE

RECEPIMENTO NAZIONALE

DOCUMENTI INTEGRATIVI E COMMENTI

Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998

Protezione degli animali negli allevamenti

D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001

Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Sintesi della Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio

Commento al D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001

Verbale Asl 

Regolamento CE n. 1255/1997 del Consiglio del 25 giugno 1997

Criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE

-

-

Sintesi del Regolamento CE n. 1255/1997 del Consiglio

Parametri da tenere in considerazione nel corso delle ispezioni

Regolamento CE n. 411/1998 del Consiglio del 16 febbraio 1998

Norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore

-

-

Sintesi del Regolamento CE n.411/1998 del Consiglio

Parametri da tenere in considerazione nel corso delle ispezioni

Direttiva n. 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995

Modifiche alla Direttiva n. 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

D.Lgs. N. 388 del 20 ottobre 1998

Attuazione della direttiva 95/29/CE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

Sintesi della Direttiva n. 95/29/CE del Consiglio

Commento alla Direttiva n. 95/29/CE del Consiglio

Direttiva n. 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991

Protezione degli animali durante il trasporto e modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

D.Lgs. N. 532 del 30 dicembre 1992

Attuazione della Dir. 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

-

Direttiva n. 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993

Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

D.Lgs. N. 333 dell'1 settembre 1998

Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

Lettura guidata della Direttiva n. 93/119/CE del Consiglio

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Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 08/08/1998 PAG. 0023 - 0027

Testo:

DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (in prosieguo denominata "la convenzione"); che la Comunità ha approvato altresì la stessa convenzione con la decisione 78/923/CEE (4) ed ha depositato il suo strumento di approvazione;
considerando che la Comunità, come parte contraente, ha l'obbligo di porre in atto i principi contenuti nella convenzione;
considerando che tali principi riguardano il ricovero, l'alimentazione e le cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;
considerando che occorre inoltre che la Comunità provveda all'applicazione uniforme della convenzione e delle raccomandazioni adottate a norma di quest'ultima e che emani norme specifiche relative all'applicazione della presente direttiva;
considerando che nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali d'allevamento (5) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre norme comunitarie riguardanti gli aspetti generali dell'allevamento di bestiame;
considerando che la dichiarazione n. 24 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea invita le istituzioni europee e gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria, in particolare nel settore della politica agricola comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali;
considerando che le differenze che rischiano di alterare le condizioni di concorrenza hanno effetti negativi sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato degli animali;
considerando che è pertanto necessario stabilire norme minime comuni riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti, per garantire lo sviluppo razionale della produzione e facilitare l'organizzazione del mercato degli animali; che a tal fine occorre tener conto delle disposizioni in materia di benessere degli animali già enunciate nelle norme comunitarie;
considerando che occorre procedere ad un esame comparativo delle disposizioni in materia di benessere degli animali applicabili nella Comunità ed in alcuni paesi terzi, corredato di una valutazione intesa a determinare la natura di future iniziative della Comunità allo scopo di eliminare le distorsioni della concorrenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1
1. La presente direttiva definisce norme minime riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti.
2. Essa non si applica:
a) agli animali che vivono in ambiente selvatico,
b) agli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni o manifestazioni o ad attività culturali o sportive,
c) agli animali da sperimentazione o da laboratorio,
d) agli animali invertebrati.
3. Essa si applica fatte salve le norme comunitarie specifiche stabilite in altri strumenti e, in particolare, le direttive 88/166/CEE (6), 91/629/CEE (7) e 91/630/CEE (8), che restano in vigore.

Articolo 2
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
1) animale: qualsiasi animale (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
2) proprietario o custode: qualsiasi persona fisica o giuridica, responsabile o che si occupa permanentemente o temporaneamente degli animali;
3) autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (9).

Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

Articolo 4
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato.

Articolo 5
1. La Commissione presenta al Consiglio le proposte necessarie ai fini di un'applicazione uniforme della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e, in base ad una valutazione scientifica, le raccomandazioni adottate ai sensi di detta convenzione e ogni altra norma specifica.
2. Inoltre, la Commissione, ogni cinque anni e, la prima volta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, in base all'esperienza acquisita nell'attuazione di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, e in base alle evoluzioni tecniche e scientifiche, presenta al Consiglio una relazione corredata di eventuali proposte adeguate, che tengano conto delle conclusioni della stessa.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito a dette proposte.

Articolo 6
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente effettui ispezioni per garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Le ispezioni possono essere effettuate in occasione di controlli per altri scopi.
2. A decorrere da una data da determinarsi secondo la procedura prevista nel paragrafo 3, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La Commissione sottopone una sintesi di dette relazioni al comitato veterinario permanente.
3. Anteriormente al 1° luglio 1999 e secondo la procedura di cui all'articolo 9, la Commissione sottopone proposte aventi lo scopo di armonizzare:
a) le ispezioni previste nel paragrafo 1;
b) il modello, il contenuto e la frequenza della presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 7
1. Ove necessario per l'applicazione uniforme dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono, di concerto con le autorità competenti:
a) verificare che gli Stati membri si conformino ai summenzionati requisiti;
b) effettuare controlli sul posto per assicurarsi che le ispezioni vengano effettuate ai sensi della presente direttiva.
2. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuata l'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle loro mansioni. I risultati dei controlli effettuati devono essere discussi con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva.
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per tener conto dei risultati del controllo.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 8
1. Entro il 30 giugno 1999 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente:
- il confronto tra le disposizioni in materia di benessere degli animali della Comunità e dei paesi terzi fornitori della Comunità,
- la possibilità di ottenere una più ampia accettazione internazionale dei principi in materia di benessere degli animali stabiliti dalla presente direttiva, e
- il rischio che gli obiettivi comunitari relativi al benessere degli animali possano essere vanificati dalla concorrenza di paesi terzi che non applicano norme equivalenti.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata delle proposte necessarie allo scopo di eliminare distorsioni della concorrenza.

Articolo 9
1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (10), in prosieguo denominato "comitato", è investito immediatamente della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le rende immediatamente applicabili, tranne nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 10
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999, salvo diversa decisione eventualmente adottata dal Consiglio alla luce della relazione di cui all'articolo 8. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Tuttavia, per quanto riguarda la protezione degli animali negli allevamenti, dopo il 31 dicembre 1999, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento adottato in tal senso.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

(1) GU C 156 del 23. 6. 1992, pag. 11.
(2) GU C 337 del 21. 12. 1992, pag. 225.
(3) GU C 332 del 16. 12. 1992, pag. 22.
(4) GU L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.
(5) GU C 76 del 23. 3. 1987, pag. 185.
(6) Direttiva 88/166/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 [annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria (GU L 74 del 19. 3. 1988, pag. 83)].
(7) Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28. 1. 1997, pag. 24).
(8) Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 33).
(9) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).
(10) GU L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.


ALLEGATO

Personale
1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo
2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione
5. Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione.
Se dati equivalenti devono essere registrati per altri scopi, siffatta registrazione è considerata sufficiente ai fini della presente direttiva.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento
7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.
Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione
8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati
12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici
13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.
Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze
14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE (1), deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni
19. In attesa dell'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della direttiva e fatta salva la direttiva 91/630/CEE, di disposizioni specifiche in materia di mutilazioni, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali nel rispetto delle norme generali del trattato.

Procedimenti di allevamento
20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.
Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
(1) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/211/CEE (GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 3).

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Trasporti Internazionali Legge 12 aprile 1973, n. 222

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

(G.U. 23 maggio 1973, n. 132)

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla protezione degli animali neitrasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 48 della convenzione stessa.

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N.B. Per import export nella CE di animali non a fini commerciali di non più di 5 capi (vedi lista tipi di animali?) non è previsto l'obbligo del controllo al posto di polizia frontaliero.(N.D.R.)
 

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D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 (1) .  (articoli integrati dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 )

Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (2).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro (3);

Emana il seguente decreto legislativo:

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(3) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 102.

 

Capitolo I - Disposizioni Generali

1. 1. Il presente decreto si applica al trasporto di:

a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;

b) pollame, volatili e conigli domestici;

c) cani e gatti domestici;

d) altri mammiferi e volatili;

e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;

b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;

c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:

1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;

2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali (4).

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(4) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

2. 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.

2. Si intende inoltre per:

a) «mezzo di trasporto»: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

b) «trasporto»: ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

c) «punto di sosta»: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;

d) «punto di trasferimento»: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;

e) «luogo di partenza»: il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattro ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati «luoghi di partenza» i mercati ed i centri di raccolta autorizzati (5):

quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;

f) «luogo di destinazione»: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;

g) «viaggio»: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

h) «periodo di riposo»: un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto (6);

i) «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi (6).

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(5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

Capitolo II - Trasporto e controlli nel territorio della Comunità

3. 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché:

a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all'allegato;

a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85 (7);

b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo:

1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;

2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;

c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.

2. In deroga al comma l, lettera b), si può consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme specifiche di applicazione.

------------------------

(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

4. 1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1 vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva 90/425/CEE nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all'autorità competente di controllare:

1) l'origine ed il proprietario degli animali;

2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione;

3) la data e l'ora di partenza.

------------------------

 

5. 1. Ogni trasportatore deve:

a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;

b) essere in possesso:

1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

c) non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;

d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.

2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.

3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:

a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;

b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;

c) accertarsi che:

1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:

a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;

b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;

2) il personale incaricato del trasporto:

a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;

b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali;

d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuali verifiche;

e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;

f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;

g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.

5. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinché:

a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;

b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.

6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore (8).

------------------------

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

6. 1. Nell'allegato A, parte II del D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, la sezione I è completata dal riferimento seguente:

«D.L. che attua la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991».

2. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni del presente decreto deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT.

------------------------

 

7. 1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione del presente decreto; in particolare le autorità competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali; allorquando una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico e l'eventuale stabulazione.

------------------------

 

8. 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei princìpi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:

a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;

b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;

c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;

d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.

3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.

4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione (9).

------------------------

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

9. 1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l'autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest'ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati.

Tali misure possono prevedere:

a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;

b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;

c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili.

2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell'interessato.

3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché, mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria, alla competente autorità dello Stato membro speditore per il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE (10).

4. A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunità che sarà stabilito dalla Commissione, per il tramite degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al parere dell'esperto.

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(10) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

10. 1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto (9).

------------------------

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

Capitolo III - Importazione da Paesi terzi

11. 1. Si applicano le norme del D.L. che attua la direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.

2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:

a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;

b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5 (11).

2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'articolo 9 (12).

2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato (12).

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(11) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

Capitolo IV - Disposizioni finali

12. 1. Il Ministero della Sanità può chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all'art. 1 debbano essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in materia di tutela del benessere degli animali.

------------------------

 

13. 1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.

2. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della Sanità.

3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità Sanitarie Locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (13), controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623 (14).

5. Le entrate previste dall'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (15), sono utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della Sanità svolge nell'ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica, informazione ed educazione sanitaria.

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(13) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(14) Riportata al n. H/XX.

(15) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

14. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasportatore che viola le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (16).

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(16) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

14-bis. 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.

2. Qualora le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.

3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.

4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.

5. Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1 (17).

(Si omettono gli allegati) (18)

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(17) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

(18) Gli allegati sono stati modificati dall'allegato I al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).

 

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Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388

"Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione
degli animali durante il trasporto."


pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilita' durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.";

b) all'articolo 2, il comma 2 e' cosi' modificato:
1) alla lettera e) le parole: "stabulati per almeno dieci ore" sono sostituite dalle seguenti: "stabulati per ventiquattro ore";
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"h) ''periodo di riposo'': un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) ''trasportatore'': qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonche' chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi.";

 

c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-
bis) lo spazio, inteso come densita' di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonche' gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85";

d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorita' di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, e' quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresi' precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, ne' fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.

2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonche' per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.

3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui e' apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a cio' legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario e' superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorita' competente del luogo di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorita' competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessita' di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volonta';
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.

5. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinche':
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.

6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore.";

e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonche' nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.

3. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanita' trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.

4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorita' di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione.";

f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola: "nonché'" sono inserite le seguenti: ", mediante il sistema ANIMO, e secondo modalita', incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria.";

g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.";

h) l'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-
bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'articolo 9.

2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalita' stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalita', si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato.";

i) all'articolo 14, comma 1, le parole: "chi viola" sono sostituite dalle seguenti: "il trasportatore che viola";

l) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
"Art. 14-
bis. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.

2. Qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorita' competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorita' competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.

3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.

4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanita', sentita la Commissione europea, puo' vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.

5. Le autorita' che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1.";

m) all'allegato sono apportate le modificazioni indicate nell'allegato I.

Art. 2.

1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti:
a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

 

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Legge 2 giugno 1988, n. 218

(in Gazz. Uff., 21 giugno 1988, n. 144).

Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali

Avvertenze: Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.   A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

Preambolo 

 La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica anno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Proomulga la seguente Legge.

Articolo 1

  1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali nel territorio degli Stati membri.

Articolo 2

  1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.  

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.  

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.  

4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti (1).  

5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.  

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.  

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.  

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.  

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.  

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.   (1) Vedi il d.m. 20 luglio 1989, n. 298.

 Articolo 3

  1. Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.  

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.  

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.

 Articolo 4

  1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministro della sanità.  

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

 Articolo 5

  (Omissis) (1).  Aggiunge due commi dopo il quinto all'art. 2, l. 9 giugno 1964, n. 615.

1. Nella legge 9 giugno 1964, n. 615, all'articolo 2 , come modificato dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da ultimo modificato dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonché ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

1)      del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;

2)    del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;

3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.
le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi".

 Articolo 6

  1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.   2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.   3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

Articolo 7

  1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffusive di cui al precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni.   2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

 Articolo 8

1 .  All'ultimo comma dell' articolo 34 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "in tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali".

 Articolo 9

  1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.   2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.   3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457.   4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

 lavori preparatori

lavori preparatori senato della repubblica (atto n. 508): presentato dal ministro della sanità (donat cattin) il 6 ottobre 1987. assegnato alla xii commissiome (igiene e sanità), in sede deliberante,il 20 ottobre 1987, con parere delle commissioni 1,2,5,9,11 e della giunta per gli affari delle comunità europee. esaminato dalla 12 commissione il 26 novembre 1987, il 22 dicembre 1987,il 27 gennaio 1988 e approvato, in un testo unificato, con atti del senato numeri 123,133 e 181 il 3 febbraio 1988. camera dei deputati (atti n. 2326): assegnato alla xii commissione (affari sociali), in sede legislativa, il 1 marzo 1988, con parere delle commissioni i,iii,v, vi,xi, e xiii. esaminato dalla xii commissione il 10 marzo 1988, il 27 aprile 1988, l'11, 12 maggio 1988 e approvato il 18 maggio 1988.

data a Roma, addì 2 giugno 1988
Cossiga
De Mita, presidente del consiglio dei ministri
Donat Cattin, ministro della sanità
visto, il Guardasigilli: Vassalli

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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 633 (GU n. 296 Suppl.Ord. del 18/12/1996)
Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. Ecologia
Materia: SANITÀ, ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE, COMUNITÀ EUROPEE
URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;633

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche apportate dalla decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1 .  Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che si applicano agli scambi e alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria.

2 .  Sono fatte salve le disposizoni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.
3.Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.

4 .  Sono fatte salve, altresì, le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Art. 2. Definizioni

1 .  Ai fini del presente decreto si intende per:

a)  "scambi": gli scambi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

b)  "animali": esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie;

c)  "organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto":
qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o più specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca;

d)  "malattie soggette a denuncia": le malattie incluse nell'allegato A;

e)  "autorità competente": quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

2 .  Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonché all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.

Art. 3. Limitazione agli scambi

1 .  Ai fini degli scambi degli animali e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre ai divieti ed alle limitazioni stabiliti per ragioni di polizia sanitaria dal presente decreto, si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni e, in particolare, dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate in sede comunitaria.

Art. 4. Condizioni generali per gli scambi

1 .  Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19, gli animali di cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale soggetti a registrazione previo impegno dei loro responsabili a:

a)  far visitare regolarmente gli animali;

b)  denunciare, oltre che le malattie di cui all'allegato A, soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato B per le quali è stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza;

c)  rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato B, che hanno formato oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza approvato in sede comunitaria, comprese le eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi;

d)  immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e che provengono da aziende o zone che non sono oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non è prescritto che siano accompagnati dal certificato sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che gli animali non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non è stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria;

e)  assicurare il rispetto del benessere animale.

2 .  La registrazione di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità applicative stabilite ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

3 .  Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare delle aziende o degli esercizi commerciali secondo criteri e modalità da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro del tesoro.

Art. 5. Condizioni specifiche per le scimmie

1 .  Le scimmie (simiae e prosimiae) devono:

a)  provenire esclusivamente da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per essere destinate solo ad altri organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;

b)  essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.

2 .  In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il Ministero della sanità può autorizzare un organismo, istituto o centro riconosciuto ad acquisire scimmie appartenenti a privati.

3 .  La deroga di cui al comma 2 non si applica alle scimmie destinate alla sperimentazione scientifica conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Art. 6. Condizioni specifiche per gli ungulati

1 .  Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono:

a)  essere identificati conformemente all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

b)  non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c)  non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e successive modifiche;

d)  provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;

e)  essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.

2 .  Gli animali di cui al comma 1, se sono stati importati, devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:

a)  provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco stabilito dalla Commissione europea alla voce "altri ungulati";

b)  rispettare i requisiti specifici di polizia sanitaria fissati in sede comunitaria.

3 .  Il Ministero della sanità provvede all'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), e cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, lettera a).

4 .  Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti:

a)  devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere c), d), e, g) e h), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini;

b)  qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), devono provenire da una azienda in cui non sia stato constatato alcun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti siano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test diretto a dimostrare una reazione alla tubercolosi e un test diretto a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

5 .  Fino a quando non saranno stabiliti in sede comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), nonché quelli relativi alla definizione dello stato sanitario delle aziende, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia, in particolare per la tubercolosi.

6 .  Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:

a)  devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina africana;

b)  devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina classica;

c)  devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

d)  qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui alla lettera c), devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

Art. 7. Condizioni specifiche per gli uccelli

1 .  Gli uccelli diversi da quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche devono:

a)  provenire da una azienda nella quale non sono stati diagnosticati casi di influenza aviaria nei trenta giorni precedenti la spedizione;

b)  provenire da una azienda o da una zona non soggetta a misure restrittive per la malattia di Newcastle;

c)  se in provenienza da un Paese terzo, essere sottoposti a quarantena nell'azienda di prima destinazione dopo la loro introduzione nel territorio comunitario.

2 .  Oltre a quanto prescritto al comma 1, gli psittacidi devono:

a)  non provenire da una azienda, né essere stati in contatto con animali di una azienda, in cui sono stati diagnosticati casi di psittacosi (clamidia psittaci); il divieto permane per un periodo di almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato della malattia e dal trattamento riconosciuto in sede comunitaria ed effettuato sotto controllo veterinario;

b)  essere identificati con metodi stabiliti in sede comunitaria;

c)  essere accompagnati da un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o, se proveniente da Stati membri che lo consentono, dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, a ciò legittimato dalla autorità competente.

Art. 8. Condizioni specifiche per le api

1 .  Le api (apis melifera) devono:

a)  provenire da una zona che non sia oggetto di misure restrittive per la peste americana; il divieto permane per almeno trenta giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato della malattia e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 chilometri sono stati controllati dal servizio veterinario territorialmente competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati sotto il suo controllo;

b)  essere accompagnate dal certificato sanitario conformemente alle disposizioni di cui all'allegato E.

Art. 9. Condizioni specifiche per i lagomorfi

1 .  I lagomorfi devono:

a)  non provenire da una azienda nella quale si verificato un sospetto o un caso di rabbia nel corso dell'ultimo mese precedente la spedizione né essere stati in contatto con animali di tale azienda;

b)  provenire da una azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi;

c)  essere accompagnati dal certificato sanitario di cui al comma 2, se prescritto.

2 .  Il Ministero della sanità, informandone la Commissione europea, può prescrivere, per la movimentazione nel territorio nazionale, che i lagomorfi siano accompagnati da un certificato sanitario; in questo caso può altresi prescrivere che i lagomorfi provenienti da altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.

Art. 10. Condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti

1 .  Sono vietati gli scambi di furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella quale si sia sospettato o diagnosticato un caso di rabbia negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con animali di tale azienda non sottoposti ad un programma di vaccinazione sistematica contro la rabbia.

2 .  Cani e gatti di età superiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:

a)  nel giorno della spedizione dall'azienda di origine non presentano alcun segno clinico di malattia, specialmente di malattie contagiose della specie;

b)  sono tatuati ovvero individuati mediante un sistema di riconoscimento stabilito in sede comunitaria;

c)  sono stati vaccinati contro la rabbia dopo i tre mesi di età, con un richiamo annuale o altra periodicità autorizzata per tale vaccino, mediante iniezione di vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica internazionale (norma OMS) misurata conformemente alla prova di attività secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea. La vaccinazione deve essere certificata da un veterinario ufficiale o, se gli animali provengono da altri Stati membri, dal veterinario responsabile dell'azienda di origine a ciò legittimato dall'autorità competente. Il certificato di vaccinazione deve indicare il nome del vaccino e il numero di lotto, se possibile con etichetta autoadesiva;

d)  i cani sono stati vaccinati contro il cimurro;

e)  sono muniti di passaporto individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale siano indicate le date di vaccinazione, o di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.

3 .  Cani e gatti di età inferiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:

a)  soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) ed e);

b)  non provengono da una azienda soggetta a restrizioni relative alla movimentazione per motivi di polizia sanitaria;

c)  sono nati nell'azienda di origine e sono rimasti in cattività dalla nascita.

Art. 11. Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni

1 .  Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina, può essere oggetto di scambi solo se:

a)  è stato raccolto e trattato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto sotto il profilo sanitario conformemente all'allegato D, capitolo I, oppure, qualora si tratti di ovini e caprini, in un azienda che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;

b)  proviene da animali che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II;

c)  è stato raccolto, trattato e conservato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III;

d)  è accompagnato da un certificato sanitario.

2 .  Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, suina ed equina possono essere oggetto di scambi solo se:

a)  sono stati prelevati su donatrici che soddisfano le disposizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, da un gruppo di raccolta riconosciuto, e trattati in un laboratorio adeguato;

b)  sono stati trattati ed immagazzinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III;

c)  sono accompagnati da un certificato sanitario.

3 .  Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme:

a)  se si tratta di ovini, caprini ed equidi, alle disposizioni di cui al comma 1;

b)  se si tratta di suini, alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242.

4 .  Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei modelli di certificato adottati in sede comunitaria.

5 .  Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare dei centri e delle stazioni di raccolta, non pubblici, secondo criteri e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 12. Controlli veterinari

1 .  Le norme sui controlli veterinari, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e in particolare quelle riguardanti l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, sono estese agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente decreto, accompagnati da un certificato sanitario; gli altri animali devono provenire da aziende i cui responsabili devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4.

2 .  Sono altresì estese agli animali, allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di cui al presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

3 .  Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono in modo permanente o anche a titolo occasionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10:

a)  sono soggetti alla registrazione di cui all'articolo 4;

b)  tengono un registro in cui sono iscritte le forniture e le consegne, con l'indicazione per queste ultime, della destinazione ulteriore degli animali nel caso in cui essi siano destinati ad un commerciante registrato che procede al frazionamento del lotto;

c)  conservano il registro di cui alla lettera b) per un periodo non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta, all'autorità competente.

4 .  I servizi veterinari procedono ai controlli ritenuti opportuni qualora sospettino che le disposizioni contenute nel presente decreto non vengano rispettate o vi siano dubbi sulla salute degli animali o sulla qualità dello sperma, degli ovuli o degli embrioni.

Art. 13. Documentazione sanitaria per il trasporto

1 .  Devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E:

a)  gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato A;

b)  gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza ovvero sia indenne o parzialmente indenne dalle malattie di cui allo stesso allegato B;

c)  lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali di cui alle lettere a) e b), in provenienza da o con destinazione ad organismi, istituti o centri riconosciuti.

2 .  Il documento di cui al comma 1, che deve accompagnare le partite durante il trasporto fino a destinazione, è completato dal veterinario responsabile dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine e deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni provengono da organismo, istituto o centro riconosciuti.

3 .  Il Ministero della sanità riconosce ufficialmente gli organismi, istituti o centri su presentazione di domanda corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'allegato C; a tal fine il Ministero della sanità può procedere a controlli sul posto direttamente o delegando i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

4 .  Il Ministero della sanità compila l'elenco nazionale degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti e lo comunica, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione europea.

5 .  Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare degli organismi, degli istituti e dei centri, non pubblici, secondo criteri e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14. Programmi di lotta o di sorveglianza

1 .  Il Ministero della sanità, quando stabilisce programmi facoltativi od obbligatori di lotta o di sorveglianza nei confronti di una delle malattie di cui all'allegato B ovvero a tali fini autorizzi programmi proposti da allevatori, può sottoporli alla Commissione europea per l'eventuale approvazione e la precisazione delle garanzie complementari, generali o limitate, da esigere negli scambi.

Art. 15. Stato di territorio indenne

1 .  Il Ministero della sanità, se ritiene il territorio nazionale totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B, lo rappresenta alla Commissione europea fornendone le giustificazioni e proponendo un programma che consenta di controllare l'assenza della malattia affinché vengano stabilite garanzie complementari, generali o limitate da esigere negli scambi; in attesa che la Commissione decida, tali garanzie possono essere stabilite dal Ministero della sanità.

Art. 16. Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità europea

1 .  Salvo quanto previsto dal presente decreto, alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme stabilite dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche.

Art. 17. Misure sanitarie alle importazioni

1 .  Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui all'articolo 11 possono essere importati solo se:

a)  provengono da un Paese terzo o parte di esso nonché da un centro di raccolta e stabilimento riconosciuto compresi in elenchi predisposti in sede comunitaria;

b)  sono accompagnati da un certificato sanitario firmato dalla competente autorità del paese esportatore e conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite dalla Commissione europea od offrono le garanzie equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri;
organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono le citate condizioni o garanzie.

2 .  Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), e dei modelli di certificato sanitario di cui al comma 1, lettera b).

3 .  In attesa degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni nazionali in materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi terzi.

Art. 18. C o n t r o l l i

1 .  Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui al presente decreto possono essere importati solo se:

a)  sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal veterinario ufficiale conforme al modello stabilito in sede comunitaria;

b)  hanno subito, con esito favorevole presso un posto di ispezione frontaliero abilitato, i controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;

c)  sono stati sottoposti, prima della spedizione verso il territorio comunitario, ad un controllo del veterinario ufficiale inteso ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'abbeveraggio e l'alimentazione;

d)  sono stati sottoposti, se si tratta degli animali di cui agli articoli da 5 a 10, ad un periodo di quarantena secondo modalità da stabilire in sede comunitaria

2 .  In attesa delle disposizioni comunitarie concernenti le modalità di applicazione del comma 1, alle importazioni da un Paese terzo per il quale non siano stati fissati requisiti a livello comunitario, restano applicabili le norme vigenti purchè non più favorevoli di quelle previste per gli scambi.

Art. 19. Obbligo di certificazione sanitaria

1 .  Gli animali, compresi gli uccelli da voliera, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni oggetto del presente decreto, transitati attraverso il territorio di un Paese terzo, possono essere introdotti nel territorio nazionale solo se accompagnati da un certificato sanitario che attesti l'osservanza dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 20. S a n z i o n i

1 .  Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 40 milioni il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che effettua scambi di animali, sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, lettera a).

2 .  Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che:

a)  non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, comma 3, lettere b) e c), 13, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 1, e 19;

b)  non ottemperi agli impegni assunti con la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO A ROMA, ADDÌ 12 NOVEMBRE 1996
SCALFARO
PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
BINDI, MINISTRO DELLA SANITÀ
DINI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
FLICK, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CIAMPI, MINISTRO DEL TESORO
PINTO, MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK

Annesso A

ALLEGATO A MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA NELL'AMBITO DEL PRESENTE DECRETO

  _______________________________________________________________

Malattie Specie in questione
_______________________________________________________________
Newcastle, Influenza aviaria Uccelli
Psitracosi Psittacidi
Peste americana Api
Afta epizootica Ruminanti
Brucellosi (Brucella ssp.)
Tubercolosi
Peste suina classica Suini
Peste suina africana
Afta epizootica
Rabbia Tutte le specie sensibili
_______________________________________________________________

Annesso B

 

ALLEGATO B ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI PROGRAMMI NAZIONALI IN VIRTÙ DEL PRESENTE DECRETO

  ____________________________________________________________

Visoni Enterite virale

Malattia aleutina

Api Peste europea

Varroasi e acariasi

Scimmie e felini Tubercolosi

Ruminanti Tubercolosi

Lagomorfi Mixomatosi

Malattie virali ed emorragiche

Tularemia

_____________________________________________________________

 Annesso C

ALLEGATO C CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI

1 .  Per essere ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera c) deve:

1 .  a) essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante;

1 .  b) essere situato a ragionevole distanza da imprese agricole il cui status sanitario possa essere minacciato dalla presenza dell'organismo, istituto o centro riconosciuto;

1 .  c) essere posto sotto la responsabilità di un veterinario che assume la sorveglinaza degli animali che debbono poter essere catturati, rinchiusi o ingabbiati in qualsiasi momento;

1 .  d) disporre di un adeguato locale per la qurantena;

1 .  e) disporre di uno o più locali appropriati per praticare la necroscopia;

1 .  f) essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato di un programma conformemente all'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B;

1 .  g) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue:
- il numero di animali di ogni specie presenti nell'azienda, con menzione della loro età;
- il numero di animali giunti nell'azienda o che l'abbiano lasciata, nonché i dati relativi al trasporto e allo stato di salute degli animali;
- le constatazioni effettuate durante la quarantena;
- il risultato degli esami periodici degli escrementi;
- il risultato degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico;
- i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata;
- il risultato delle dissezioni di tutti gli animali deceduti nell'azienda, compresi gli animali nati morti;

1 .  h) disporre di strumenti che permettano di rimuovere in modo adeguato gli animali morti per malattia;

1 .  i) essere controllato da un veterinario ufficiale, che dovrà effettuare almeno due controlli sanitari all'anno.

1 .  Il controllo sanitario deve comportare come minimo:

1 .  - un'ispezione di tutti gli animali che si trovano nell'azienda;

1 .  - un prelievo di campioni rappresentativi sulle specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B o la ricerca di dette malattie con altri metodi. I campioni debbono essere analizzati da un laboratorio autorizzato che verifica se essi contengono gli agenti delle malattie indicate per ciascuna specie elencata nell'allegato A.
Il prelievo dei campioni può essere ripartito su tutto l'anno.

1 .  - Il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati all'atto dei controlli sanitari deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione;

1 .  - l'esame dei registri che debbono obbligatoriamente essere tenuti.

1 .  j) qualora detenga animali destinati a laboratori sperimentali, essere conformi a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

2 .  Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

2 .  a) gli animali introdotti nell'azienda devono provenire da un altro centro, istituto o organismo riconosciuto;

2 .  b) gli animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 397;

2 .  c) deve essere effettuato due volte all'anno un controllo sanitario dell'organismo, istituito o centro riconosciuto, in conformità del punto 1, lettera h) del presente allegato;

2 .  d) il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti delle malattie di cui agli allegati A e B 2);

2 .  e) qualsiasi decesso sospetto o la presenza di qualunque altro sintomo che faccia supporre che gli animali hanno contratto una o più delle malattie di cui agli allegati A e B 2); deve essere denunciato senza indugio all'autorità competente;

3 .  Il riconoscimento è sospeso, ripristinato o ritirato alle seguenti condizioni:

3 .  a) nel caso di una dichiarazione di cui al punto 2, lettera d), del presente allegato, l'autorità competente sospende temporaneamente il riconoscimento del centro, istituto od organismo riconosciuto;

3 .  b) un campione prelevato sull'animale sospetto è inviato al laboratorio riconosciuto che esamina se sono presenti gli agenti patogeni in questione. Il risultato dell'analisi è immediatamente comunicato all'autorità competente;

3 .  c) quando l'autorità competente viene informata dei sospetti relativi alla presenza di una delle malattie di cui agli allegati A e B 2) essa agisce, per quanto riguarda l'analisi di laboratorio, l'esame epizooziologico, la lotta contro la malattia e la sospensione del riconoscimento, come se la malattia si fosse effettivamente manifestata conformemente alle direttive che disciplinano in questo settore la lotta contro le malattie, nonché il commercio degli animali;

3 .  d) quando il risultato dell'analisi è negativo per quanto attiene agli agenti patogeni in questione, l'autorità competente ripristina il riconoscimento;

3 .  e) all'organismo, istituto o centro è rinnovato il riconoscimento soltanto se, in seguito all'eradicazione dei focolai d'infezione, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quella indicata alla lettera f);

3 .  f) l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, al ripristino o al ritiro del riconoscimento.

Annesso D

ALLEGATO D

CAPITOLO I

Art. 1

  I. Condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.

  Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:

  1) essere posti sotto sorveglianza di un veterinario considerato responsabile del centro;

  2) disporre almeno:

a)  di locali per la stabulazione degli animali, provvisti di opportuni dispositivi di chiusura ed eventualmente di una zona d'esercizio per gli equini, separati materialmente dagli impianti di raccolta, nonché dai locali adibiti al trattamento e all'immagazzinamento dello sperma;

b)  di impianti di isolamento, senza alcuna possibilità di comunicazione diretta con i normali locali di stabulazione;

c)  di impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulitura e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezzature;

d)  di un locale per il trattamento dello sperma, separato dagli impianti di raccolta e non situato necessariamente nello stesso luogo di questi ultimi;

e)  di un locale per l'immagazzinamento dello sperma, non situato necessariamente nello stesso luogo;

  3) essere costruiti od isolati in modo da evitare qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;

  4) essere costruiti in modo che l'intero centro o stazione, eccettuati i locali amministrativi e, per gli equini, la zona d'esercizio, posa venir rapidamente pulito e disinfettato.

  II. Condizioni relative alla sorveglianza delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.

  Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:

  1) essere sorvegliati affinché vi vengano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma.

  Possono tuttavia esservi ammessi altri animali domestici, semprechè non presentino rischi d'infezione per le specie di cui dev'essere raccolto lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro.

  Nel caso degli equini, qualora il centro di raccolta si trovi nello stesso luogo di un centro d'inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, le giumente, gli stalloni di prova e gli stalloni da monta possono esservi ammessi semprechè rispondano alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, paragrafo A, punti 1), 2), 3) e 4);

  2) essere sorvegliati ai fini della tenuta di un registro che permetta di conoscere:

  - la specie, la razza la data di nascita e l'identificazione di ogni animale presente nel centro;

  - gli eventuali movimenti (entrate e uscite) degli animali presenti nel centro;

  - l'anamnesi, nonché tutti gli esami diagnostici (con i relativi risultati), i trattamenti e le vaccinazioni cui gli animali sono stati sottoposti;

  - la data di raccolta e di trattamento dello sperma;

  - la destinazione dello sperma;

  - le modalità di immagazzinamento dello sperma;

  3) essere ispezionati durante il periodo di riproduzione da un veterinario ufficiale, il quale verifichi il rispetto delle condizioni di riconoscimento e sorveglianza ed esamini tutte le questioni attinenti, almeno una volta all'anno in caso di riproduzione stagionale e due volte all'anno in caso di riproduzione non stagionale;

  4) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

  5) disporre di personale competente e adeguatamente addestrato alle tecniche di disinfezione e alle tecniche igieniche intese a prevenire la propagazione della malattia;

  6) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

  - nessun animale detenuto nel centro venga utilizzato per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta;

  - la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali;

  - ogni strumento che entri in contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta o il trattamento venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego.

  - Per gli equini, se un centro di raccolta si trova nello stesso luogo di un centro di inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, gli strumenti e le attrezzature per l'inseminazione o la monta nonché qualsiasi strumento e attrezzatura che venga a contatto con gli animali donatori o con altri animali detenuti nel centro di raccolta devono essere rigorosamente separati dallo sperma;

  - per il trattamento dello sperma vengano utilizzati prodotti di origine animale (diluenti, additivi e riempitivi) che non comportino rischi per la salute degli animali o siano stati trattati prima dell'uso in modo da impedire tali rischi;

  - in caso di sperma refrigerato o congelato, venga fatto uso di agenti criogeni che non siano stati impiegati in precedenza per altri prodotti di origine animale;

  - qualsiasi recipiente destinato all'immagazzinamento e al trasporto dello sperma venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego;

  7) provvedere affinché ogni dose di sperma venga identificata in maniera indelebile ed in modo tale che sia possibile determinare lo Stato membro d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta.

CAPITOLO II

Art. 2. Condizioni applicabili nei centri e nelle stazioni di raccolta

  Condizioni relative all'ammissione dei maschi donatori.

  A. STALLONI

  Possono essere destinati alla raccolta di sperma soltanto gli stalloni che, secondo il veterinario responsabile del centro, rispondano ai seguenti requisiti:

  1) non presentino sintomi di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione né nel giorno durante il periodo di raccolta dello sperma;

  2) provegano dal territorio - oppure, in caso di regionalizzazione, da una parte del territorio - di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché da un'azienda sottoposta a sorveglianza veterinaria, fermo restando che tale territorio (o parte di esso) ed azienda devono soddisfare le condizioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

  3) abbiano soggiornato, per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici dell'arterite virale;

  4) abbiano soggiornato, per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici di metrite contagiosa;

  5) non siano stati utilizzati per la monta naturale nei 30 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma, né durante il periodo di raccolta;

  6) siano stati sottoposti ai seguenti esami, effettuati e certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, secondo il programma esposto al punto 7:

i)  per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta "test di Coggina";

ii)  per la ricerca dell'arterite virale degli equidi, ad una prova di sieroneutralizzazione, oppure, se non si ottengono risultati negativi, con una (diluizione < 1/4), a una prova di isolamento del virus dell'arterite, effettuata su una certa percentuale della quantità totale di sperma dello stallone donatore;

iii)  per la ricerca della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento del germe Taylorella equigenitalis, ad un controllo effettuato in due occasioni, a 7 giorni d'intervallo, su prelievi di liquido preeiaculatorio o su un campione di sperma, nonché su tamponi genitali almeno in corrispondenza della fossetta uretrale, compreso il seno uretrale, e del pene, compresa la fossa glandis;

  7) siano stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di controllo:

i)  qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato fresco o refrigerato:

  - se lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta almeno per i 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta e se nessun equino nel centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equini in condizioni sanitarie inferiori a quelle dello stallone donatore, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo trascorso nel centro di raccolta ed almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo;

  - se lo stallone donatore non ha aggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta e/o se degli equini del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con altri equini in condizioni sanitarie inferiori, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati nei 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo. Inoltre, l'esame di cui al punto 6, lettera i), deve essere ripetuto ad intervalli di 120 giorni durante il periodo di raccolta dello sperma. L'esame di cui al punto 6, lettera ii), deve essere effettuato non più di 30 giorni prima di ogni raccolta di sperma, salvo che - nel caso di uno stallone che ad un esame per la ricerca dell'arterite virale degli equidi sia risultato sieropositivo - la sua inidoneità alla donazione di sperma venga confermata da un esame d'isolamento del virus, che deve essere eseguito una volta all'anno;

  ii) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato congelato, si applicano i programmi di controllo descritti al punto 7, lettera i), primo e secondo trattino, oppure si deve procedere agli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii);

  questi esami devono essere effettuati durante i 30 giorni dal periodo obbligatorio di conservazione dello sperma e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello stesso, indipendentemente dal fatto che lo stallone abbia soggiornato nel centro in modo continuativo o meno.

  B. OVINI E CAPRINI

  1. Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli ovini e i caprini dei centri, delle stazioni o aziende che, secondo il veterinario ufficiale:

a)  godano di buona salute il giorno della racolta;

b)  soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, concernente gli scambi intracomunitari.

a)  I donatori saranno inoltre sottoposti nei trenta giorni precedenti la raccolta, con risultato negativo, a:

  - un testo per la ricerca della brucellosi (Brucella melitensis), conformemente all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;

  - un test per la ricerca dell'epididimita contagiosa dell'ariete (Brucella ovis) conformemente all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;

  c) siano stati sottoposti ai test o controlli pertinenti volti a garantire l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

  2. Gli esami di cui al punto 1 devono essere effettuati presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

  C. Se uno degli esami di cui ai punti A e B risulta positivo, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non può essere commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli altri animali ricettivi alla malattia in questione presenti nell'azienda o nel centro di raccolta a decorrere dalla data alla quale è stato effettuato l'esame con esito positivo. Gli scambi potranno riprendere solo quando sarà stata ristabilita la situazione sanitaria del centro di raccolta.

CAPITOLO III

Art. 3. Condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni

  Lo sperma gli ovuli e gli embrioni devono essere stati raccolti, trattati e conservati conformemente ai principi seguenti:

a)  Il lavaggio degli ovuli e degli embrioni, anche nel caso degli equini dev'essere effettuato secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura descritta all'articolo 26. In attesa che tali modalità vengano stabilite, si applicano le norme internazionali.

  La zona pellucida degli ovuli e degli embrioni deve restare intatta prima e dopo il lavaggio.
Possono essere lavati contemporaneamente soltanto ovuli ed embrioni dello stesso donatore.

  Dopo il lavaggio, la zona pellucida di ogni ovulo od embrione dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da qualsiasi sostanza aderente.

  b) I mezzi e le soluzioni utilizzati per la raccolta, la lavorazione (esame, lavaggio e trattamento), la conservazione o il congelamento degli ovuli e degli embrioni devono essere sterilizzati secondo metodi riconosciuti ed essere manipolati in modo da restare sterili.

  Ai mezzi di raccolta, di lavaggio e di conservazione degli ovuli e degli embrioni ed ai diluenti dello sperma devono essere aggiunti antibiotici. Se necessario, verranno adottate modalità d'applicazione secondo la procedura descritta all'articolo 26.

  c) Tutto il materiale utilizzato per la raccolta, il trattamento, la conservazione o il congelamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni deve venir adeguatamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure essere nuovo e non riutilizzabile e venir eliminato dopo l'impiego.

  d) Secondo la procedura descritta all'articolo 26 possono venir stabiliti esami complementari, relativi in particolare ai liquidi di raccolta o di lavaggio e volti a determinare l'assenza di germi patogeni.

  e) Gli ovuli e gli embrioni sottoposti con esito positivo all'esame di cui alla lettera a), nonché lo sperma devono essere posti in contenitori sterilizzati e debitamente identificati, i quali devono contenere solo prodotti provenienti da uno stesso donatore o da una stessa donatrice e venire immediatamente sigillati.

  L'identificazione, le cui modalità vanno stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 26, deve permettere di determinare almeno il paese d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro di raccolta o dell'equipe che ha proceduto alla raccolta.

  f) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino alcun rischio di contaminazione dei prodotti.

  g) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione.

  h) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere trasportati in contenitori adeguatamente puliti, disinfettati o sterilizzati prima di ogni impiego, oppure nuovi e non riutilizzabili ed eliminati dopo l'impiego.

CAPITOLO IV

Art. 4. Femmine donatrici

  Possono essere destinate alla raccolta di embrioni o di ovuli solo le femmine semprechè, a giudizio del veterinario ufficiale, esse e le mandrie di provenienza soddisfino, in base alla specie in questione, le condizioni di cui alle pertinenti direttive in materia di scambi intracomunitari di animali vivi d'allevamento e da produzione.

  I decreti 30 aprile 1976, n. 397 e 30 dicembre 1992, n. 556, si applicano rispettivamente ai suini, agli ovini e ai caprini.

  Quanto agli equini a soddisfare le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, essi devono aver soggiornato, prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, in aziende che per almeno sessanta giorni non abbiano presentato sintomi clinici della metrite contagiosa degli equidi. Inoltre, per almeno trenta giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, gli animali in questione non devono essere stati utilizzati per scopi di riproduzione naturale.

Annesso E

ALLEGATO E CERTIFICATO

  COMUNITÀ EUROPEA

----------------------------------------------------------------

1. Speditore (nome ed indirizzo CERTIFICATO SANITARIO completi)

N. ORIGINALE (a)

2. Stato membro d'origine

3. Destinatario (nome ed indirizzo completi)

4. AUTORITÀ COMPETENTE

________________________________________________________________

5. Indirizzo:

- dell'azienda d'origine oppure dell'organismo, dell'istituto o del centro ufficialmente riconosciuto d'origine (b)

- dell'azienda o del negozio oppure dello organismo dell'istituto o del centro ufficialmente riconosciuto di destinazione (b)
___________ _____________________________________________________
6. Luogo di carico
7. Mezzo di trasporto
_________________________________________________________________
8. Specie
_________________________________________________________________
9. Numero di capi/di arnie/o partita di api regine (con accompagnatrici) (b)
_________________________________________________________________
10. Identificazione della partita
__________________________________________________________________
11. ATTESTATO (c)
Fatto a .......... addì ............ Firma:
Nome (in maiuscolo):
Qualifica:
________________________________________________________________

  (a) Per ogni partita sarà fornito un singolo certificato il cui originale dovrà accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale e avrà una validità di dieci giorni.

  (b) Cancellare la dicitura inutile.

  (c) Da completare conformemente agli articoli da 5 a 11 della direttiva 92/65/CEE entro le 24 ore che precedono il carico degli animali.

  e precisamente:

  1) Per le scimmie di cui all'articolo 5, l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale dell'organismo, dell'istituto o del centro di origine a garanzia delle condizioni di salute degli animali.

  2) Per gli ungulati di cui all'articolo 6, l'attestato deve essere così formulato:

  "Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il ruminante/il suide (diverso da quello cui si applica la direttiva 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche:

a)  appartiene alla specie.....

b)  sottoposto ad esame, non ha presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto;

c)  proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi/ufficialmente indenne o indenne da brucellosi/da una azienda non soggetta a misure restrittive per quanto attiene alla peste suina (b) o da una azienda in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6".

  3) Per le api di cui all'articolo 8, il certificato rilasciato dall'autorità competente deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

  4) Per i lagomorfi di cui all'articolo 9, comma 2, l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale o se proveniente da altro Stato membro, dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine a ciò legittimato dalle autorità competenti e deve essere così formulato:

  "Io sottoscritto .......... certifico che la partita di cui sopra è conforme ai requisiti fissati dall'articolo 9, comma 1 e che all'atto dell'esame gli animali non hanno presentato alcun segno clinico di malattia".

  5) Per i cani e i gatti di cui all'articolo 10, comma 2 l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale o se proveniente da altro Stato membro dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine a ciò legittimato dall'autorità competente e deve essere così formulato:

  "Io sottoscritto ........ certifico che i gatti/cani di cui al presente certificato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) e provengono da una azienda in cui nessun caso di rabbia è stato constatato negli ultimi sei mesi"(b).

  6) Per i cani e i gatti di cui all'articolo 10, comma 3 (di età inferiore a tre mesi) l'attestato oltre a quanto prescritto al punto 5 deve contenere anche le notizie di cui allo stesso comma 3, lettere b) e c).

 

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Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196

"Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina"


pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999 - Supplemento Ordinario n. 120



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE;

Vista la decisione 90/424/CEE;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e loro successive modifiche, esclusa quella di azienda e di autorita' competente, cosi' definite:
a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
b) autorita' competente: le autorita' sanitarie di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2. Inoltre si intende per:
a) allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti tutti gli allevamenti formano un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria;
b) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina, destinato direttamente ad uno stabilimento di macellazione o a un centro di raccolta dal quale puo' essere inviato solo ad uno stabilimento di macellazione;
c) animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina diverso da quelli di cui alla lettera b) e, in particolare, destinato ad essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive;
d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2;
e) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da tubercolosi: uno Stato membro o una parte di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 4 e 5;
f) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1 e 2;
g) regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di uno Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 7, 8 e 9;
h) Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: uno Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 7, 8 e 9;
i) allevamento bovino indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 4 e 5;
l) allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B;
m) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: uno Stato membro o regione di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni E e F;
n) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dalla regione o dall'azienda sanitaria locale;
o) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E, parte I;
p) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende di cui al comnma 1, lettera a), ove vengono raggruppati i bovini e i suini di differenti aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi. autorizzato ai sensi dell'articolo 9;
q) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2.000 km2j , soggetta al controllo delle autorita' veterinarie competenti, che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:
Belgio: province/province
Germania: Regierungsbezirk
Danimarca: amt o isola
Francia: departement
Italia: provincia
Lussemburgo:
Paesi Bassi: rvv-kring
Regno Unito: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county Scozia: district o island area
Irlanda: county
Grecia: vonos
Spagna: provincia
Portogallo: territorio continentale: distrito; altre parti del territorio del Portogallo: regiao autonoma
Austria: Bezirk
Svezia: lan
Finlandia: Laani/lan
r) commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui all'articolo 2, comma 1, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprieta';
s) veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorita' competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13.

Art. 2.

1. Il presente decreto disciplina, in particolare, gli scambi tra Stati membri di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico come definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, del decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, e loro successive modifiche, nonche' dalla decisione 90/424/CEE.

Art. 3.

1. Gli animali di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere destinati agli scambi solo se:
a) sottoposti ad un controllo di identita' e ad un esame clinico, da parte di un veterinario ufficiale, nelle ventiquattro ore precedenti la partenza e non presentano segni clinici di malattia;
b) provenienti da un'azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie considerata, a divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati sulla base di provvedimenti comunitari o nazionali;
c) identificati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e, per i bovini, quelle di cui al regolamento (CE)820/97, e successive modifiche:
d) non destinati, nell'ambito di un programma nazionale o regionale per l'eradicazione di malattie contagiose o infettive, alla macellazione ne' essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria;
e) non vengono in contatto con altri artiodattili di differente qualifica sanitaria dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione;
f) trasportati mediante mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 10;
g) accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F, e redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 4.

1. Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F deve essere provvisto di un numero di serie; esso e' costituito da un unico foglio e qualora sia necessario piu' di un foglio, questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato, che deve essere rilasciato il giorno dell'esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha una validita' di 10 giorni a decorrere dalla data del citato esame clinico.

2. Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui al comma 1, relativo alla partita di animali, compresi quelli necessari a garantire il rispetto di eventuali garanzie addizionali fissate in sede comunitaria, devono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta; i certificati devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo' redigere il certificato relativo agli animali provenienti da centri di raccolta in base a certificato conforme a modelli di cui all'allegato F, le cui sezioni A e B siano state completate e attestate dal veterinario ufficiale competente sull'azienda di origine.

4. II veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta, effettua, all'arrivo degli animali, tutti i controlli necessari.

5. Il veterinario ufficiale, che provvede alla compilazione della sezione C del certificato di cui ai modelli previsti dall'allegato F, e' tenuto a registrare i movimenti degli animali mediante il sistema ANIMO il giorno stesso del rilascio del certificato.

6. Qualora per un centro di raccolta transitino animali in provenienza da uno Stato membro e destinati ad altro Stato membro gli stessi devono essere accompagnati da un certificato, il cui modello figura nell'allegato F, compresa la sezione C, compilato dal veterinario ufficiale responsabile dello Stato membro dal quale provengono gli animali: il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta nel quale transitano gli animali deve compilare, per lo Stato membro di destinazione, un secondo certificato, conforme a quello previsto all'allegato F, annotandovi il numero di serie del certificato originale, e allegarlo all'originale o a una sua copia autenticata. In tale caso il periodo di validita' complessivo dei certificati non puo' essere superiore a quello previsto al comma 1.

Art. 5.

1. Gli animali d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 3, devono:
a) essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o, se sono nati da meno di 30 giorni, nell'azienda d'origine sin dalla nascita; se gli animali transitano in un centro di raccolta, la durata della loro permanenza al di fuori dell'azienda d'origine, per fini di raccolta, non puo' essere superiore a sei giorni. Il veterinario ufficiale deve accertarsi, in base all'identificazione ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e ai documenti ufficiali, che gli animali soddisfano tali condizioni e che sono di origine comunitaria o sono stati importati conformemente alla legislazione comunitaria;
b) essere avviati, alla destinazione finale quanto prima, se si tratta di animali importati da Paesi terzi e destinati ad un altro Stato membro, accompagnati dal certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;
c) se si tratta di animali importati da paesi terzi, essere soggetti una volta arrivati a destinazione, alle disposizioni del presente decreto e, in particolare, ai requisiti di permanenza di cui alla lettera a), e non essere immessi in un allevamento fino a quando il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda non abbia accertato che gli animali in questione non compromettano la qualifica sanitaria dell'azienda della quale fa parte l'allevamento. Quando un animale proveniente da un Paese terzo viene introdotto in un'azienda, nessun animale dell'azienda puo' essere ceduto nei 30 giorni successivi a tale introduzione, a meno che l'animale importato sia isolato dagli altri animali dell'azienda.

2. l bovini d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui al comma 1, devono:
a) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 32, lettera d). L'intradermotubercolinizzazione non e' necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea;
b) nel caso di animali non castrati, provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se di eta' superiore a 12 mesi, presentare un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali (UI) agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione o qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, praticata nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, sezione A. La sieroagglutinazione, o qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, non e' necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea;
c) provenire da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se di eta' superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato D. Detta prova non e' necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea;
d) non entrare mai in contatto, dal momento in cui lasciano l'azienda di origine sino all'arrivo a destinazione, con animali conformi solo alle prescrizioni di cui al comma 3.

3. I bovini da macello, oltre ad avere i requisiti di cui all'articolo 3, devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da leucosi bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati, provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

Art. 6.

1. In deroga all'articolo 5, comma 3, fino al 31 dicembre 1999, il Ministero della sanita' puo' concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di introduzione sul territorio nazionale di bovini da macello provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina enzootica e da brucellosi, purche' tali bovini:
a) siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei trenta giorni precedenti la data di carico, alle prove appropriate di cui agli allegati B, C e D;
b) dal loro ingresso nel territorio nazionale, siano trasportati direttamente in uno stabilimento di macellazione per essere macellati il piu' rapidamente possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria.

Art. 7.

1. Gli animali da macello introdotti nel territorio nazionale devono essere condotti, in via alternativa:
a) in uno stabilimento di macellazione per essere macellati entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria;
b) in un centro di raccolta; in tale caso, al termine delle contrattazioni, detti animali devono essere trasferiti in uno stabilimento di macellazione e macellati entro tre giorni lavorativi dall'arrivo nel centro di raccolta, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria; nel periodo intercorrente tra l'arrivo degli animali al centro di raccolta e il loro trasferimento allo stabilimento di macellazione, tali animali non devono mai venire a contatto con artiodattili che non soddisfino i requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 8.

1. Il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato E, parte I, deve essere denunciato secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea, entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta entro il 1999, informazioni dettagliate relative alla presenza sul territorio nazionale, durante l'anno precedente, delle malattie di cui all'allegato E, parte I, o di qualsiasi malattia per la quale la normativa comunitaria preveda garanzie supplementari, nonche' informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di eradicazione delle malattie in corso, secondo i criteri stabiliti in sede comunitaria.

Art. 9.

1. I centri di raccolta devono essere autorizzati dalla autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma competente per territorio previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale che garantisca, in particolare, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f);
b) essere situati in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi sanitari;
c) essere provvisti:
1) di un ambiente adibito esclusivamente alla costituzione dei gruppi di animali destinati agli scambi o a ricevere animali da macello nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
2) di adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie: tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di adeguate infrastrutture di ispezione;
4) di adeguate infrastrutture di isolamento;
5) di adeguate attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame;
6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale.

2. l centri di raccolta di cui al comma 1, devono:
a) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario ufficiale;
b) introdurre solo animali identificati e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o animali da macello che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare il marchio di identificazione degli animali nonche' i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie e categorie ed in caso di irregolarita' ne informa immediatamente il veterinario ufficiale competente sul centro;
c) essere sottoposti a regolari ispezioni da parte del servizio veterinario ufficiale per verificare la sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'autorizzazione. La frequenza minima di tali ispezioni, fissata nel provvedimento autorizzativo, deve essere almeno annuale.

3. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta, in base al certificato sanitario o altro documento di accompagnamento degli animali e dei loro marchi d'identificazione, deve trascrivere su apposito registro, o registrare su supporto informatico, ogni informazione relativa a:
a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali della specie bovina o il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali della specie suina che entrano nel centro e la loro destinazione prevista;
b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.

4. L'autorita' sanitaria competente delle regioni e delle province autonome:
a) autorizza, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, i centri di raccolta, attribuendo a ciascuno un numero di riconoscimento; l'autorizzazione, che puo' essere limitata ad una determinata specie di animali o ad animali di determinate categorie e individua le modalita' di separazione tra gli animali da macello e quelli da allevamento e produzione;
b) sospende l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; l'autorizzazione e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
c) revoca l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di reiterate violazioni alle norme di cui al presente decreto o ad altre normative veterinarie ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.

5. I servizi veterinari delle regioni e province autonome comunicano al Ministero della sanita' i dati e le informazioni relativi ai procedimenti e provvedimenti di cui al comma 4, compresi i relativi aggiornamenti.

6. In base alle informazoni di cui al comma 5, il Ministero della sanita' predispone un elenco dei centri di raccolta autorizzati e lo trasmette alla Commissione europea.

Art. 10.

1. I trasportatori, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, devono rispettare i seguenti requisiti:
a) utilizzare mezzi di trasporto:
1) costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano fuoriuscire dal veicolo;
2) puliti e disinfettati, con idonei disinfettanti conformi alla legislazione vigente, immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, anche prima di ogni trasporto di animali;
b) disporre di attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, approvate dal veterinario ufficiale, e di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario competente per territorio.

2. Il trasportatore deve:
a) tenere e conservare per almeno tre anni, per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto degli animali, un registro contenente le seguenti informazioni:
1) luogo, data, nome, o ragione sociale, delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati e relativo indirizzo;
2) luogo e data della consegna degli animali e nome, o ragione sociale, e indirizzo dei destinatari di essi;
3) specie e numero degli animali trasportati;
4) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
5) dati relativi alla certificazione sanitaria di accompagnamento degli animali;
b) provvedere affinche' tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, gli animali non entrino in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.

3. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, introdotto dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388.

Art. 11.

1. Il commerciante deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio che rilascia un numero di registrazione.

2. Il commerciante deve:
a) trattare solo animali identificati e, se bovini, provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi; se animali da macello, solo se conformi ai requisiti previsti dal presente decreto;
b) accertare sia la corretta identificazione degli animali che la presenza della prescritta certificazione sanitaria ad essi relativa; il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio puo' autorizzare transazioni di animali correttamente identificati, ma che non soddisfino i requisiti sanitari di cui alla lettera a), purche' tali animali siano avviati immediatamente e direttamente; in uno stabilimento di macellazione situato nel territorio nazionale per esservi macellati il piu' rapidamente possibile; fin dal loro arrivo in detto stabilimento tali animali devono essere tenuti separati e devono essere macellati separatamente dagli altri animali;
c) iscrivere in un registro, o su supporto informatico, in base ai certificati sanitari di accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di identificazione degli stessi, conservandone i dati per almeno tre anni:
1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero nonche' il numero d'identificazione degli animali della specie bovina o, per quelli della specie suina, il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali acquistati;
2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione o la targa del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;
4) le copie dei ruolini di marcia, ove previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;
d) provvedere affinche', nel caso in cui gli animali permangano presso propri impianti:
1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica in relazione alle prescrizioni fissate dal presente decreto nonche' per quanto riguarda la cura e il benessere degli animali;
2) il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali e intraprendere ogni iniziativa per prevenire la propagazione di malattie.

3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'impianto adibito al ricovero degli animali deve essere:
a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale;
b) situato in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi di polizia veterinaria;
c) provvisto di:
1) strutture idonee e di capacita' sufficiente, in particolare quelle di ispezione e di isolamento di tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;
2) strutture che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, ospitare opportunamente gli animali, abbeverarli, nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali strutture devono poter essere pulite e disinfettate facilmente;
3) una zona di racccolta dello strame e del letame;
4) un sistema di raccolta delle acque di scolo;
d) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione, secondo le istruzioni impartite del veterinario ufficiale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.

5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.

Art. 12

1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero perle politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.

2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:
a) il codice di identificazione;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di identificazione di origine;
f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun movimento.

3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.

4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile.

5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina.

Art. 13.

1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per l'istituzione di un sistema di reti di sorveglianza; tale sistema, che deve essere operativo per un periodo minimo di dodici mesi, ha i seguenti obiettivi:
a) attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e ai territori;
b) mantenere le qualifiche attribuite mediante ispezioni ed accertamenti periodici;
c) raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie;
d) garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria.

2. Del sistema di cui al comma 1 devono almeno far parte:
a) gli allevamenti;
b) il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica responsabile;
c) il veterinario riconosciuto o quello ufficiale responsabile dell'azienda:
d) il servizio vtterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
e) gli istituti zooprofilattici sperimentali e qualsiasi altro laboratorio riconosciuto per la diagnosi veterinaria o per le analisi sui prodotti di origine animale;
f) la banca dati di cui all'articolo 12.

3. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il proprietario o il responsabile dell'azienda devono almeno:
a) avvalersi dei servizi di un veterinario riconosciuto;
b) informare immediatamente il veterinario riconosciuto qualora sospettino la presenza di una malattia infettiva o di qualsiasi malattia soggetta a denuncia obbligatoria;
c) informare il veterinario riconosciuto di qualsiasi arrivo di animali nell'azienda;
d) isolare gli animali prima di ammetterli nell'azienda, per consentire al veterinario riconosciuto di verificare, anche attraverso i necessari accertamenti, lo status sanitario degli stessi al fine di consentire il mantenimento della qualifica dell'azienda.

4. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il veterinario riconosciuto deve:
a) possedere i requisiti previsti per l'esercizio della professione veterinaria;
b) non avere interessi finanziari in comune con il proprietario o il responsabile dell'azienda, ne' vincoli di parentela con gli stessi;
c) possedere una conoscenza specifica nel settore della polizia sanitaria in riferimento agli animali delle specie interessate. In particorare, deve:
1) aggiornare regolarmente le proprie conoscenze;
2) soddisfare i requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma 1, per garantire il corretto funzionamento del sistema;
3) fornire al proprietario o al responsabile dell'azienda informazioni ed assistenza affinche' siano prese tutte le iniziative volte a garantire che sia mantenuta la qualifica dell'azienda, anche sulla base di programmi convenuti con l'autorita' competente;
4) vigilare sul rispetto delle disposizioni concernenti:
a) l'identificazione e la certificazione sanitaria degli animali;
b) la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e di qualsiasi altro fattore di rischio per la loro salute e benessere e per la salute umana;
c) l'accertamento, per quanto possibile, della causa di morte degli animali e del luogo in cui devono essere consegnati;
d) le condizioni igieniche dell'allevamento delle unita' di produzione degli animali.

5. L'autorita' competente cura la tenuta degli elenchi dei veterinari riconosciuti e delle aziende autorizzate che fanno parte del sistema di cui al comma 1.

6. Qualora l'autorita' competente constati che una delle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), n. 4), non sia stata osservata, sospende o revoca il riconoscimento al veterinario, a seconda della gravita' accertata e fatte salve le altre sanzioni eventualmente applicabili.

7. Il sistema di cui al comma 1 e' sottoposto, da parte del Ministero della sanita', all'approvazione da parte della Commissione europea; nel caso in cui tale sistema approvato dalla Commissione europea riguarda tutta il territorio nazionale, al movimento degli animali non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

8. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, previo parere della Conferenza Stato-regioni l'istituzione del sistema di cui al comma 1 soltanto in una o piu' regioni adiacenti come definite all'articolo 1, comma 2, lettera q); in tal caso, alla movimentazione verso tali regioni degli animali della restante parte del territorio si applicano le disposizioni del presente decreto.

9. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere definiti ulteriori obblighi e requisiti da porre a carico dei soggetti di cui al comma 2, nonche' i provvedimenti da adottare in caso di violazione degli obblighi e del venir meno dei requisiti prescritti nell'ambito del sistema di cui al comma 1.

Art. 14.

1. Chiunque accerti il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto informa l'autorita' competente del luogo in cui e' stato effettuato l'accertamento; quest'ultima ordina al responsabile della trasgressione, a seconda dei casi, di:
a) terminare il viaggio o rinviare gli animali al luogo di partenza per il tragitto piu' diretto, purche' tale misura non rischi di mettere a repentaglio la salute o il benessere degli animali;
b) ospitare in luogo adeguato gli animali e fornire loro le cure necessarie in caso di interruzione del viaggio;
c) far abbattere gli animali.

2. Qualora il responsabile della trasgressione non esegua le misure ordinate ai sensi del comma 1, l'autorita' competente provvede all'esecuzione delle stesse, con spese a carico del trasgressore.

3. La destinazione e l'utilizzazione degli animali abbattuti ai sensi del comma 1, lettera c), sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; qualora la qualifica sanitaria degli animali non possa accertarsi ovvero questi ultimi rappresentino un rischio per la salute degli animali o la sanita' pubblica, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa concessione al trasgressore di un termine per la regolarizzazione: in tal caso si applica la disposizione di cui all'articolo 4.

4. L'autorita' competente dello Stato membro di destinazione avverte immediatamente l'autorita' competente dello Stato membro di origine qualora constati una violazione al presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.

Art. 15.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 9, comma 2, lettere a) e b), 10, commi 1 e 2, lettera b), 11, commi 1 e 2.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di esercizio di un centro di raccolta senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 3, 10. comma 2, lettera a).

Art. 16.

1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".

2. All'articolo 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".

Art. 17.

1. Le spese connesse con le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 11, comma 3, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio prestato.

Art. 18.

1. Le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, sono abrogate, ad eccezione degli articoli 23, 24, 26, comma 5, 31, 32, 33, 37 e 38, come modificato dal presente decreto.

Art. 19.

1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, puo' disporre per tutto il territorio nazionale o parte di esso, programmi obbligatori di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nell'allegato E, parte II. Tali programmi possono essere sottoposti alla Commissione europea precisando, in particolare:
a) la distribuzione della malattia sul territorio;
b) la motivazione del programma in base alla gravita' della malattia e al probabile rapporto costi-benefici del programma stesso;
c) la zona geografica in cui il programma deve essere applicato;
d) le varie categorie di qualifica applicabili alle aziende, gli standard da conseguire per ciascuna categoria e i metodi di prova da utilizzare;
e) la procedura di monitoraggio del programma, i cui risultati devono essere trasmessi, almeno annualmente, alla Commissione europea;
f) le misure da adottare qualora un'azienda perda la propria qualifica;
g) le misure da adottare qualora le prove effettuate conformemente alle disposizioni del programma diano risultati positivi.

2. Qualora il Ministero della sanita' constati che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia indenne da una delle malattie contagiose elencate nell'allegato E, parte II, presenta alla Commissione europea la relativa documentazione precisando, in particolare:
a) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul territorio;
b) i risultati delle prove di controllo basate su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche nonche' l'esistenza dell'obbligo di denuncia della malattia;
c) il periodo durante il quale e' stato effettuato il controllo;
d) eventualmente, il periodo durante il quale e' stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata dal divieto;
e) le misure previste per controllare l'assenza della malattia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della sanita' chiede alla Commissione europea di fissare garanzie complementari, generali o limitate, da applicare negli scambi intracomunitari.

(Si omette il testo degli Allegati)

 

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REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue:

(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale obiettivo.

(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre  altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

(3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere ora.

(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.

(7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (4), prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e all'isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del presente regolamento. 13.6.2003 L 146/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 239 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 109.

(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 54.

(3) Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 42) e decisione del Parlamentoeuropeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 e decisione del Consiglio del 25 aprile 2003.

(4) GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).

(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1.

(9) È opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1).

(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3), si applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale.

Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle parti A e B dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con le disposizioni del presente regolamento. È opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le norme relative agli scambi.

(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I.

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;

b) «passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento, documento che deve essere elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;

c) «movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.

Articolo 4

1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:

a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure

b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3).

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3).

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale. 3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.

4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.

CAPITOLO II

Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri

Articolo 5

1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti all'articolo 6:

a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e

b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).

2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

Articolo 6

1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'introduzione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel territorio dell'Irlanda, della Svezia e del Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

— devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e — devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma.

Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma.

2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi.

3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della Commissione, in conformità del trattato.

Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato di cui devono essere muniti

i suddetti animali possono essere definiti per altre malattie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

CAPITOLO III

Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi

Articolo 8

1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, in occasione di un movimento:

a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo  1;

ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;

b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B,  sezione 1:

— essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'articolo 4, e

— aver formato oggetto:

— di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e

— di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.

Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1.

Tale termine di tre mesi non si applica in caso di  reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità;

ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.

2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.

3. In deroga alle disposizioni precedenti: a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo,sono soggetti alle norme del capitolo II;

b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;

c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo condizioni da determinare, l'introduzione di  animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata  in provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 9

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 10

Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:

a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia;

b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;

c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari

di garantire la validità dei certificati;

d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni;

e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione  sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio.

Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, siano sottoposti:

a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;

b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE. Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario ufficiale decide:

a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità,  oppure

c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili.

Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni e finali

Articolo 15

Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1).

Articolo 16

Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.

A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia stessa.

La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari.

Articolo 17

Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e  91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2).

In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera  b).

Articolo 19

L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo  2, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento.

Articolo 20

Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate  secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 21

Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento.

Articolo 22

La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 10:

a) al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (*).

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.

3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato

24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.

(*) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.»;

c) al paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti i termini seguenti: «eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»;

d) il paragrafo 8 è soppresso;

2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.»

Articolo 23

Anteriormente al 1o febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

ALLEGATO I

SPECIE ANIMALI

PARTE A

Cani

Gatti

PARTE B

Furetti

PARTE C

Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili .Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE (1) e 92/65/CEE].

Mammiferi: roditori e conigli domestici.

(1) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29).

ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

Svezia

Irlanda

Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A

Sezione 2

Andorra

Islanda

Liechtenstein

Monaco

Norvegia

San Marino

Svizzera

Vaticano

PARTE C

Elenco dei paesi terzi o parti di territori di cui all'articolo 10.

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Importazione degli uccelli da voliera e degli animali da compagnia
Decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame G.U. n. L 278 del 31/10/2000
D.M. 10 aprile 1969 recante Disciplina sanitaria per l’importazione, l’esportazione, e il transito degli animali a seguito di viaggiatore n G.U.R.I. n.116 del 7-5-1969
 

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Decreto 20 aprile 2005

Ministero della Salute. Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalita' commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

(GU n. 221 del 22-9-2005)


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sugli animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e che detta disposizioni in merito alla movimentazione, senza finalita' commerciali, degli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare;
Vista la decisione 2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, che dispone un modello di certificato sanitario per le movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 998/2003 sopra citato;
Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che impongono agli Stati membri di designare l'autorita' responsabile dei controlli documentali e di identita' e di stabilire l'elenco dei luoghi d'ingresso degli animali;
Considerato che, in assenza di uno scopo commerciale, non vi e' l'obbligo dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993;
Considerato altresi' che al fine dell'effettuazione dei controlli, il regolamento (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera;
Ritenuto che in ragione della specifica finalita' per la quale sono introdotti gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, i controlli in questione possono essere effettuati piu' agevolmente in modo contestuale al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilita';
Ritenuto necessario pertanto prevedere disposizioni organizzative per l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia proventi da Paesi terzi al fine di razionalizzarne il complessivo sistema, evitando contestualmente che l'obbligatorieta' dei controlli sugli animali di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 possa comportare, per tale ragione, limitazioni o ritardi nei movimenti dei viaggiatori che ne hanno la responsabilita' quando non vi siano motivi di salute pubblica o di sanita' animale;

Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto fissa le modalita' organizzative dei controlli sugli animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, provenienti da Paesi terzi, introdotti nel territorio nazionale al seguito di viaggiatori, senza finalita' commerciali, in numero inferiore o pari a cinque esemplari.
2. Se gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si applicano i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, ancorche' gli stessi animali siano al seguito di viaggiatori e siano introdotti senza finalita' commerciali.

Art. 2.
1. Ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 998/2003, ed in particolare di quelli previsti dagli articoli 12 e 13:
a) l'introduzione nel territorio nazionale degli animali di cui all'art. 1, comma 1, puo' avvenire attraverso un qualsiasi punto d'ingresso doganale presente sul territorio nazionale;
b) gli uffici doganali presenti presso i punti d'ingresso nel territorio nazionale curano in via ordinaria i controlli sugli animali di cui all'art. 1, comma 1.
2. I controlli sugli animali di cui al presente decreto sono effettuati contestualmente al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilita'.

Art. 3.
1. Le procedure operative cui devono attenersi gli uffici doganali nell'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, unitamente a quelle necessarie ad assicurare un costante raccordo tra i predetti uffici e i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono definite dall'Agenzia delle dogane, sentita la direzione generale della sanita' veterinaria e
degli alimenti del Ministero della salute.
2. I posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993, assicurano in ogni caso la propria collaborazione e consulenza agli uffici doganali per l'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 998/2003. Qualora i controlli, o le relative risultanze, necessitano della presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera, essa e' assicurata dal personale del posto d'ispezione frontaliera piu' vicino all'ufficio doganale interessato.
3. Nel caso di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di sanita' animale, interne o internazionali, il Ministero della salute emana le necessarie disposizioni suppletive di controllo, di natura eccezionale, dandone immediato e diretto avviso all'Agenzia delle dogane.

Il presente decreto entra in vigore i giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74

 

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LEGGE CHE PREVEDE L'AUTORIZZAZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO GLI ARTICOLI CHE INTERESSANO SONO IL 19 ED IL 21

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (1).Vedi art. 43, comma 4, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297 e l. 15 marzo 1997, n. 59.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 2

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Articolo 3

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Articolo 5

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Articolo 6

1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Articolo 7

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Articolo 8

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Articolo 9

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Articolo 10

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 11

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (1). 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (1) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273.

Articolo 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1 (1). (1) Vedi art. 342, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.

Articolo 13

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Articolo 14

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla- osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti (1). 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 (2) (3). 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente (4). 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva (3) (5). 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (3) (6). 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta (7). Art. 14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province (8). Art. 14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici (9). Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (10). (1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e così sostituito dall'art. 17, comma 1, l. 15 maggio 1997, n. 127. (3) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 17, comma 11, l. 15 maggio 1997, n. 127). (4) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273. (5) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 2, l. 15 maggio 1997, n. 127. (6) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, l. 15 maggio 1997, n. 127. (7) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 4, l. 15 maggio 1997, n. 127. (8) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 5, l. 15 maggio 1997, n. 127. (9) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 6, l. 15 maggio 1997, n. 127. (10) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, l. 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 15

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Articolo 16

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso (1). 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (1). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (1). 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (1). richiesti, ovvero della sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti (2). (1) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, l. 15 maggio 1997, n. 127. (2) Per quanto riguarda l'elencazione tassativa dei casi in cui deve essere reso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, vedi art. 17, commi 26 e 27, l. 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 17

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Articolo 18

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Articolo 19

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (1) (2). (1) Vedi, anche, d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 411. (2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 20

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo (1). (1) Vedi, anche, d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

Articolo 21

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Articolo 22

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. é considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

Articolo 23

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

Articolo 24

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 25

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Articolo 26

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Articolo 27

1. é istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Articolo 28

1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 15, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 29

1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

Articolo 30

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto2 a due. 2. é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Articolo 31

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.

 

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DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «échanges»: les échanges tels que définis à l'article 2 point 3 de la directive 90/425/CEE;
b) «animaux»: les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 64/432/CEE, bovini  e suini 90/426/CEE equidi (9), 90/539/CEE pollame e uova da cova  (10), 91/67/CEE acquicoltura (11), 91/68/CEE  ovini e caprini  (12), 91/492/CEE molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi (13) et 91/493/CEE prodotti della pesca e dell'acquicoltura  (14);
 

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Regole in breve
 http://www.codiceonline.com/animalivivi.htm  (archivio2)
 

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Aggiungere le specie di animali applicabile a tutti gli uccelli esclusi quelli 90/539/CEE "15 ottobre 1990"   
 

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IN CONCLUSIONE  LA NORMATIVA EFFETTIVAMENTE APPLICABILE E':
 
REGNO DELLE DUE SICILIE
COLLEZIONE DE REGOLAMENTI
DELLA REAL MARINA
anno 1841
n° 266

(n. 6975) REGOLAMENTO da impiegare a bordo dei legni e dei bastimenti della Real Marina

Napoli, 20 Settembre 1841

CAPITOLO XIX

Art. 27 - FACITE AMMUINA –

All'ordine "Facite Ammuina" tutti chilli che stanno a prora, vann'a poppa e chilli che stann'a poppa vann'a prora;

chilli che stann'a dritta vann'a sinistra e chilli che stann'a sinistra vann'a dritta;

tutti chilli che stann' abbascio vann' ncoppa e chilli che stann' ncoppa vann'abbascio, passanno tutti p'o stesso pertuso;

chi nun tiene nient'a 'ffa, s'arremeni a 'tra e a 'lla.

Ordine: " FACITE AMMUINA !!!"

 

N.B.: Da usare in occasione di visite a bordo delle Alte Autorita' del Regno

 

Il Maresciallo di Campo

Direttore del Ministero e del Segretario di Stato, della guerra e ....

Amm. Giuseppe Di Brocchitto

 C.I.C.L.  Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006

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