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Legge 6 gennaio 1931, n. 99

L. 6 gennaio 1931 n.99 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1931, n. 41)
Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

 

Art.1

Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista.

Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato con regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni [Ora Ministero dell'industria e commercio (R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377; D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474).], udita la commissione consultiva di cui all'art. 10 della presente legge [Vedi il R.D. 26 maggio 1932, n. 772.].

 

Art. 2.

La carta di autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore e viene rilasciata dal podestà, su parere dell'associazione sindacale fascista [Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.] a cui il richiedente appartiene.

Con il regolamento per la esecuzione della presente legge verranno stabilite le condizioni per poter ottenere la carta di autorizzazione.

 

Art. 3.

La carta di autorizzazione, oltreché dal podestà, deve essere firmata dal rappresentante dell'associazione indicata nel precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità per la raccolta medesima, secondo quanto verrà disposto con decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, udita la commissione consultiva di cui all'art. 10. La conformità delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione a quanto è stabilito dal competente ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria che abbia a ciò avuto la delega dalla commissione anzidetta.

 

Art. 4.

La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità ed agenti preposti all'applicazione della presente legge. La mancanza di essa, da parte del raccoglitore, è punita con un'ammenda da £ 100 a £ 1000 [La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, in "lire 20.000 a lire 200.000", con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.], che, in caso di recidiva, è aumentata sino alla metà del suo ammontare.

 

Art. 5.

Chiunque arreca danni alle piante di cui all'art. 1 è soggetto, qualora il fatto non sia considerato reato più grave da altre disposizioni di legge, all'ammenda da £ 50 a £ 500 [La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, in "lire 10.000 a lire 100.000", con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.].

 

Art. 6.

Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria presso le scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.

 

Art. 7.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse.

Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.

Il diploma sarà registrato presso l'ufficio del comune o dei comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attività. Gli uffici stessi comunicheranno alle rispettive regie prefetture le registrazioni avvenute.

Nulla è innovato a quanto dispone, riguardo alla vendita delle piante officinali e dei loro prodotti, a dose e forma di medicamento, l'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468 [Vedi, ora, gli artt. 104 e segg., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265], recante disposizioni sull'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle farmacie.

 

Art. 8.

Le contravvenzioni agli articoli 6 e 7 sono punite con un'ammenda da £ 50 a £ 1.000 [La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo "in lire 10.000 a lire 200.000", con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.].

In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dell'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

 

Art. 9.

Non è considerato erborista né raccoglitore, agli effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da raccoglitori, né chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita dall'elenco che sarà approvato con decreto reale su proposta del Ministro Per l'agricoltura e le foreste [Vedi il R.D. 26 maggio 1932, n. 772].

 

Commissione consultiva per le piante officinali

 

Art. 10.

È costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione consultiva per le piante officinali, la quale ha il compito di studiare e proporre i provvedimenti volti all'incremento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio erboristico medicinale ed essenziero.

La commissione stessa adempie le altre funzioni ed attività ad essa demandate dalla presente legge o delle quali venga di volta in volta investita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

Art. 11.

La commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composta di un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni sindacali appresso indicate:

Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;

Confederazione nazionale fascista dell'industria;

Confederazione nazionale fascista del commercio;

Sindacato nazionale fascista dei medici;

Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;

Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli [Vedi nota all’art. 2.].

La commissione è composta altresì di un rappresentante dell'ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'istituto nazionale della esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dai seguenti rappresentanti di diritto:

direttore generale dell'agricoltura;

direttore generale della sanità pubblica;

direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

direttore della regia stazione sperimentale per le piante officinali ammessa al regio orto botanico di Napoli;

direttore della regia stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

La commissione è presieduta dal Ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

 

Consorzi e federazioni

 

Art. 12.

Per determinate specie di piante officinali, comprese nell'elenco di cui all'art. 1 e per determinate zone, potranno costituirsi consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima manipolazione ed utilizzazione delle piante stesse.

Tali consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le corporazioni [Ora Ministero dell’industria e commercio (D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377 e D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474).], su domanda di almeno dieci coltivatori o raccoglitori.

La domanda deve indicare le piante che si intendono raccogliere e le rispettive zone. Le associazioni sindacali fasciste [V. nota all’art. 2.], a cui i richiedenti appartengono, trasmetteranno le domande stesse al competente ministero, corredandole del proprio motivato parere.

Il ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consuntiva, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del consorzio, il quale dovrà uniformarsi alle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.

 

Art. 13.

Il Ministro per le corporazioni [Ora Ministero dell’industria e commercio (D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377 e D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474).], sul parere di quello per l'agricoltura e le foreste, il quale udrà la commissione consultiva per le piante officinali, potrà provvedere a costituire in federazione i consorzi che ne facciano domanda, purché non siano meno di dieci.

 

Art. 14.

La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente legge è affidata ai funzionari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della milizia nazionale e forestale [Ora Corpo forestale dello stato (D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804).], alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.

 

Art. 15.

Gli agenti che accertino contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dalla presente legge.

 

Disposizioni generali e transitorie

 

Art. 16.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, comprese quelle relative al funzionamento della commissione consultiva di cui all'art. 10, si provvede con un fondo di lire 200.000 da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale fondo però per l'esercizio finanziario 1930-31 sarà di £ 50.000.

Con la somma stessa si provvede:

1° alla propaganda volta all'incremento della flora officinale e delle industrie derivate;

2° alla concessione di contributi per la sperimentazione secondo le direttive e le finalità che stabilirà la commissione di cui all'art. 10.

 

Art. 17.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge [Termine prorogato al 31 dicembre 1932 dall’articolo unico L. 31 marzo 1932, n. 402.], coloro che esercitano la professione di erborista, dovranno aver conseguito il relativo diploma ed i raccoglitori dovranno essere forniti della prescritta carta di autorizzazione.

Per il rilascio delle carte di autorizzazione, la commissione consultiva per le piante officinali redigerà un elenco di esperti che, contemporaneamente, faranno l'accertamento preveduto nell'art. 3 della presente legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

 

Art. 18.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'educazione nazionale [Ora Ministero della pubblica istruzione (R.D. 29 maggio 1944, n. 142).], sentito il parere della commissione consultiva per le piante officinali, ha facoltà, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, nonché di conferire il diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.

Tale facoltà non può concedersi oltre il 31 dicembre 1931 [Termine prorogato al 31 dicembre 1932 dall’articolo unico L. 31 marzo 1932, n. 402.].

 


Marcello Guidotti, copyright 2004
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