DENUNCIA
DELL'ALLEVAMENTO ALLA AUSL LOCALE
La confusione
sull'argomento è vasta; e tale confusione fa si che alcune AUSL
provvedino a protocollare tale denuncia che oltre a non essere
adattabile a diversa tipologia di animali, presuppone l'
iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita I.V.A. e tutto quello che
riguarda l'identificazione dell’AZIENDA, infatti il codice d’azienda è riservato esclusivamente
alle aziende commerciali e non agli allevatori
amatoriali; per gli allevatori amatoriali, non è necessaria alcuna denuncia o iscrizione derivanti
da questa norma.
L’unica attenzione da riservare a questi tipi d’allevamento sono
le regolamentazioni ambientali che coinvolgono altri soggetti, ad esempio, il tipo di
discipline da osservare nei condomini e/o allevamenti all'aperto
che per ragioni diverse, emanazioni olfattive o rumorose, possono coinvolgere
altre persone.
Tutto ciò per quanto riguarda i Canarini e le Specie non
soggette a denuncie diverse e di competenza d’altri uffici, sul tipo dei
C.I.T.E.S e della Fauna autoctona protetta e posseduti a livello amatoriale.
Ogni Regione ha autonomia normativa nel settore, ma a livello di normalità e se
non esistono particolari emergenze o problematiche locali e/o
temporali, non dovrebbero esserci differenziazioni.
Questa
circolare/normativa è applicabile esclusivamente agli ovini e caprini!
Gazzetta Ufficiale N. 180 del 4 Agosto 2005
MINISTERO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 28 luglio 2005 Indicazioni per l'applicazione del regolamento
(CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e
caprina.
Agli assessorati alla Sanità delle
regioni e province autonome Alle
Associazioni di categoria Ai CAA e Organismi delegati Al CSN c/o IZS
Abruzzo e Molise e, per conoscenza Al Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e
dei servizi Ad AGEA Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare
Cursi
Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre
2003 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
degli animali delle specie ovina e caprina. Nelle more della definizione
di taluni aspetti particolari della gestione del sistema
di identificazione e registrazione degli ovicaprini da adottarsi
tramite l'approvazione di uno apposito decreto del Presidente
della Repubblica di natura regolamentare, visto che in ogni caso
il regolamento prescrive l'adempimento di specifici obblighi a far
data dal 9 luglio 2005, si ritiene opportuno fornire le indicazioni
di seguito riportate. Ogni azienda ovvero qualsiasi stabilimento,
fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui
vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente
o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari,
deve essere identificata e registrata, da parte dei servizi veterinari delle
ASL territorialmente competenti, nella banca data nazionale attivata presso
il centro servizi nazionale dell'IZS dell'Abruzzo e Molise riportando le
seguenti informazioni:
a) il codice di identificazione
dell'azienda; b) l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche
o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda; c)
il nome, l'indirizzo, codice fiscale e l'attivita' del detentore; d) il
nome, l'indirizzo e codice fiscale e del proprietario; e) le specie di
animali; f) il tipo di produzione; g) un campo dati riservato
all'autorita' competente affinche' questa possa inserirvi informazioni di
tipo sanitario, come le restrizioni sugli spostamenti, lo status o altre
informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o
nazionali.
Il proprietario degli animali e' tenuto a fornire ai
servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti ai fini
della registrazione in BDN le informazioni aggiornate di cui
alle precedenti lettere a) - f) nonche' ogni eventuale variazione entro
30 giorni dal verificarsi della stessa. I servizi veterinari delle
ASL territorialmente competenti entro e non oltre il 31 dicembre
2005 provvederanno a completare la registrazione in BDN delle
informazioni riguardanti tutte le aziende in cui sono allevati animali
della specie ovina e caprina. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il
9 luglio 2005 devono essere identificati entro il termine di sei mesi a
decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale
lasci l'azienda in cui e' nato. Gli animali sono identificati mediante due
distinti mezzi di identificazione consistenti il primo in un marchio
auricolare applicato all'orecchio sinistro e conforme alle caratteristiche
di cui all'allegato A, Parte I - e il secondo in un marchio
auricolare simile al primo ovvero in un tatuaggio riportante lo stesso
codice del primo mezzo di identificazione applicato all'orecchio destro.
Nel caso in cui l'autorita' competente autorizzi il tatuaggio come secondo
mezzo identificativo questo dovra' riguardare soltanto gli animali non
destinati agli scambi ne' all'esportazione verso paesi terzi. I marchi
auricolari e il tatuaggio riportano in maniera indelebile un codice
identificativo individuale emesso dal numeratore nazionale allocato presso il
CSN di Teramo formato dalle lettere IT seguite da un codice costituito da 13
cifre. I marchi auricolari una volta applicati agli animali non possono
essere riutilizzati e devono essere apposti in un punto chiaramente visibile
a distanza. In aggiunta alle suddette informazioni l'autorita' competente
puo' autorizzare l'utilizzo di un codice a barre nonche'
consentire l'indicazione di informazioni complementari da parte del
detentore, a condizione che il numero di identificazione rimanga
leggibile. Per quanto riguarda la possibilita' di utilizzare come
secondo mezzo di identificazione un identificativo elettronico cosi'
come previsto dal regolamento e le cui caratteristiche sono
illustrate nell'allegato A - parte II si fa presente che la scrivente
Direzione generale di concerto con le altre Amministrazioni coinvolte si
e' attivata per risolvere i problemi sia di natura tecnica
che amministrativa tuttora esistenti al fine di consentirne l'impiego
il piu' presto possibile. In alternativa ai mezzi di identificazione
precedentemente descritti gli animali destinati ad essere macellati prima
dell'eta' di dodici mesi e che non sono destinati ne' a scambi
intracomunitari ne' all'esportazione verso i paesi terzi, sono identificati
con un marchio auricolare apposto all'orecchio sinistro conforme
alle caratteristiche di cui all'allegato A, parte II. Il suddetto
marchio auricolare deve indicare almeno il codice di
identificazione dell'azienda di nascita. Qualora tali animali siano detenuti
oltre l'eta' di dodici mesi ovvero siano destinati agli
scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi devono
essere reidentificati con il doppio sistema descritto precedentemente. Gli
animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione
iniziale mentre gli animali importati da un paese terzo che abbiano subito
dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti dal decreto legislativo del 3
marzo 1993, n. 93 e che rimangano nel territorio nazionale sono identificati
nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un
termine non superiore ai 14 giorni successivi ai controlli suddetti e
comunque prima che lascino l'azienda. L'identificazione iniziale effettuata
dal paese terzo e' iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice
di identificazione assegnato. Tuttavia tale nuova identificazione non
e' necessaria per un animale destinato ad essere macellato se
viene trasportato direttamente da un posto di ispezione
veterinaria frontaliero a un macello situato nel territorio nazionale e
se l'animale viene macellato nei 5 giorni lavorativi successivi
ai controlli effettuati nel posto di ispezione frontaliera. I marchi
auricolari sono assegnati all'allevamento, distribuiti ed applicati agli
animali secondo modalita' definite nell'allegato B. Nessun mezzo di
identificazione puo' essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione
dell'autorita' competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato
illeggibile o sia andato perso, viene apposto al piu' presto un mezzo di
identificazione sostitutivo recante lo stesso codice. In aggiunta al codice e
separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo deve recare un
marchio con il suo numero di versione (es. IT0000123456789-l).
L'autorita' competente puo' autorizzare l'utilizzazione di
mezzi d'identificazione sostitutivi recanti un codice diverso da
quello riportato sul marchio smarrito o divenuto illeggibile, purche'
non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilita', in
particolare per gli animali identificati con la modalita' di
identificazione semplificata. In tal caso il detentore degli animali avra'
l'obbligo di riportare nel registro di stalla tutti i codici individuali
al fine di poter garantire il legame tra codice precedente e
codice sostitutivo. I detentori degli animali, ad eccezione dei
trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente le informazioni di
cui al modello riportato nell'allegato C. Il registro puo' essere tenuto
manualmente o in modo informatizzato e deve essere disponibile in
qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta,
all'autorita' competente per un periodo minimo che non puo' essere inferiore
a tre anni dall'ultima registrazione effettuata. Nel caso in cui le
informazioni previste dal registro siano gia' contenute nei dati registrati
in BDN la tenuta del registro aziendale e' facoltativa. Le informazioni
riguardanti gli animali in partenza dall'azienda possono non essere
registrate nel registro di carico e scarico qualora allo stesso sia legata
una copia o copia conforme del documento di trasporto. Ciascun detentore di
animali fornisce all'autorita' competente, su richiesta, tutte le
informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso,
alla destinazione degli animali di cui e' stato proprietario o che
ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato negli ultimi
tre anni. E' consentito utilizzare fino ad esaurimento i registri
aziendali gia' vidimati prima del 9 luglio 2005 a patto che vengano
integrati con le informazioni aggiuntive previste dal regolamento. A
decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni loro spostamento sul territorio
nazionale tra due aziende diverse ovvero tra un'azienda e un macello, gli
animali devono essere scortati dal documento di trasporto basato su un
modello conforme a quanto riportato all'allegato D, e compilato dal detentore
e dal trasportatore. Il detentore dell'azienda di destinazione conserva il
documento di trasporto per un periodo minimo non inferiore a tre anni.
Dietro richiesta, esso ne fornisce una copia all'autorita' competente.
Nel caso in cui le informazioni previste dal documento di trasporto
ad eccezione della firma del detentore, siano state
preventivamente registrate nella banca dati nazionale, l'utilizzo di detto
documento di trasporto non e' obbligatorio. Fino alla data del 31 dicembre
2007 e' consentito utilizzare i modelli 4 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 317/96 integrandoli in maniera chiara con le informazioni
aggiuntive previste dal regolamento. Nella Banca dati nazionale oltre alle
informazioni riguardanti l'azienda cosi' come precedentemente specificato,
dovranno essere inserite anche le seguenti informazioni: a) il numero
totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento cosi' come rilevato
nel corso del mese di marzo di ogni anno e la data in cui e' stato effettuato
il rilevamento; b) i codici identificativi degli animali
identificati individualmente a partire dalla data del 1° gennaio
2008; Ciascuno spostamento degli animali deve essere registrato
nella banca dati riportando le seguenti informazioni: c) il numero di
animali spostati; d) il codice di identificazione dell'azienda di
partenza; e) la data di partenza; f) il codice di identificazione
dell'azienda di arrivo; g) la data di arrivo; h) i codici identificativi
degli animali identificati univocamente e che sono oggetto di movimentazione
a partire dalla data del 1° gennaio 2008. La registrazione
dell'informazione riguardante i codici individuali degli animali non e'
obbligatoria. Le informazioni di cui alle lettere a) - h) sono registrate in
BDN direttamente dal detentore entro 7 giorni dall'evento ovvero da
uno dei soggetti delegati. In quest'ultimo caso la registrazione in
BDN viene effettuata dai soggetti delegati entro il termine di
cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento del ricevimento
della comunicazione da parte del detentore. Ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di registrazione dei dati in BDN previsti dal regolamento il
detentore, ove non provveda direttamente, puo' avvalersi del servizio
veterinario dell'ASL competente per territorio o degli organismi di cui
all'art. 4 del decreto legislativo del 15 giugno 2000, n. 188, o
dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti,
inviando preventiva comunicazione al servizio veterinario dell'ASL
competente. Le modalita' operative per l'assolvimento dei suddetti obblighi
sono quelle gia' sperimentale per l'anagrafe bovina limitatamente
alle parti applicabili e sono consultabili on line sul sito della BDN. Si
raccomanda la massima diffusione della presente nota. Roma, 28 luglio
2005 Il direttore generale della sanita' veterinaria e degli
alimenti Marabelli
Allegato A (mezzi di identificazione) - Parte
I
Il primo mezzo di identificazione consiste in un marchio
auricolare
autorizzato dal Ministero della salute e applicato all'orecchio
sinistro. In particolare i marchi auricolari devono avere le
seguenti caratteristiche: a) sono di materiale plastico flessibile,
atossico e resistente; b) sono facilmente leggibili per tutta la durata di
vita dell'animale; c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati
in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi
stessi; d) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress
possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocergli; e) riportano
solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser; f) ogni
marchio auricolare e' composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni
e forme tali da assicurare la leggibilita' dei caratteri senza pregiudicare
la tenuta all'orecchio dell'animale; sono preferibili le forme che riducono
la possibilita' di impigliarsi; g) ciascuna parte ha un'altezza compresa
tra un minimo di 17 e un massimo di 40 mm; h) ciascuna parte ha una
larghezza compresa tra un minimo di 14 e un massimo di 40 mm; i) nel caso
di marchi di forma circolare il diametro dovra' essere compreso tra 25 e 32
mm; j) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm; k) sono di colore
giallo; l) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso
tra 2,0 e 7,5 grammi; m) la distanza tra parte maschio e parte femmina,
una volta chiuse deve essere compresa tra i 7 e i 15 mm; n) il perno della
parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro
compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello
sperone; o) lo sperone della parte maschio (cioe' l'elemento che consente
di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito,
totalmente o in parte di un materiale piu' duro rispetto al resto del marchio
(come plastiche dure, metallo) e se costituito da piu' parti queste devono
essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. E 'ammessa
la conformazione dello sperone in maniera da consentire il prelievo di
tessuto cutaneo; p) le boccole (cioe' l'elemento della parte femmina in cui
si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente
chiuse, fatti salvi i modelli predisposti per il prelievo di
campioni biologici che comunque devono essere dotati di un sistema
che impedisca il riutilizzo delle marche oppure evidenzi tentativi
di sostituzione o manipolazione, sia completi che parziali; q) dopo 1 anno
dall'applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da
saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve
restare omogeneo e la marcatura visibile. Allegato A - Parte II
Il secondo mezzo di identificazione e' costituito:
fino al 31 dicembre
2007 da un marchio auricolare avente le medesime caratteristiche di cui
all'allegato A - Parte I, oppure da un tatuaggio riportante lo stesso
codice del primo mezzo di identificazione esclusivamente per gli animali non
destinati agli scambi ne' all'esportazione; dal 1° gennaio 2008 da un
identificatore elettronico che deve rispettare le seguenti caratteristiche
tecniche: a) transponder passivi ad uso zootecnico per sola lettura
che applicano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784
e ISO 11785; b) gli identificatori elettronici devono poter essere letti
da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO11785, in grado
di leggere i transponder HDX e FDX-B; c) una volta identificato l'animale
con il trasponder la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di
lettura portatili, di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20
cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i
marchi auricolari e per il bolo ruminale. Tali distanze minime devono essere
verificate successivamente all'impianto del dispositivo; d) l'applicazione
dell'identificatore elettronico dovra' avvenire ad opera di personale
appositamente addestrato in maniera tale da operare modalita' di
identificazione adeguate. Non e' consentito l'impianto sottocutaneo degli
identificatori elettronici salvo specifica autorizzazione del Ministero della
salute; e) i dispositivi di identificazione elettronica al termine della
carriera produttiva degli animali (morte o macellazione) devono essere sempre
recuperati e resi inutilizzabili sotto il controllo dei servizi veterinari
competenti per territorio. Allegato A - Parte III
I marchi auricolari utilizzabili per la modalita' di
identificazione
cosiddetta semplificata devono essere applicati all'orecchio sinistro degli
animali e hanno le seguenti caratteristiche: a) sono di materiale
plastico, atossico e resistente; b) sono facilmente leggibili per tutta la
durata di vita dell'animale; c) non sono riutilizzabili e devono essere
realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei
marchi stessi; d) sono progettati in modo da essere applicati con il
minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza
nuocergli; e) riportano solamente diciture indelebili effettuate
mediante stampa laser; f) ogni marchio auricolare e' composto di due
parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da non oltrepassare i
margini del padiglione auricolare e comunque atti ad assicurare la
leggibilita' dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio
dell'animale; g) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm; h) sono di
colore salmone.
Allegato B
Procedura per la richiesta, l'assegnazione e l'apposizione dei
mezzi di
identificazione. Marchi auricolari 1 Registrazione marche auricolari Il
detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla BDN, un
numero di marche pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento di
cui e' responsabile; nella richiesta indica, inoltre, il fornitore
autorizzato dal quale intende approvvigionarsi. Il fornitore deve essere
autorizzato dal Ministero della salute e registrato in BDN secondale
modalita' gia' utilizzate per l'anagrafe bovina. Prima dell'ordine il
detentore prendera' visione di quanto previsto dal decreto legislativo 185/99
relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
in particolare della fattispecie che, trattandosi di beni chiaramente
personalizzati, non potra' esercitare il diritto di recesso. Inoltre il
sistema BDN consentira' al detentore di poter accedere ad informazioni
aggiuntive eventualmente presenti in rete per quanto riguarda il fornitore
prescelto. Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento verifica
e alida la richiesta e il sistema nazionale BDN, automaticamente, genera
l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sulle
marche auricolari. Il codice identificativo e' costituito dal prefisso IT
e, per i restanti tredici caratteri, da un prefisso di tre cifre riportante
il codice Istat della provincia in cui e' ubicato l'allevamento che
ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco. Per
gli animali destinati alla macellazione entro 12 mesi di eta' si puo'
ricorrere alla modalita' di identificazione cosiddetta» semplificata» che
prevede l'apposizione di un unico marchio auricolare riportante il codice
aziendale dell'azienda di nascita degli animali ( IT+ cod. istat comune+sigla
provincia+progressivo numerico: es. IT001RN001). L'elenco dei codici cosi'
definiti viene inviato e reso disponibile in modo automatico al fornitore
autorizzato indicato dal detentore degli animali nella sua richiesta. Il
fornitore di marche auricolari genera per il singolo detentore il numero di
marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i codici che e' stato
autorizzato a stampare. Il fornitore di marche auricolari consegna le marche
richieste e contestualmente comunica alla BDN l'elenco e la data di
spedizione delle marche auricolari stampate per ciascun allevatore. Il
detentore dell'allevamento deve marcare i capi in azienda utilizzando
esclusivamente i codici prodotti per quello specifico allevamento. I
Servizi Veterinari possono, in casi specifici e motivati, attribuire l'uso
dei marche auricolari anche in allevamenti diversi da quello per cui sono
stati prodotti. Tale autorizzazione comporta da parte del Servizio
Veterinario l'aggiornamento della BDN. In caso di chiusura dell'allevamento
le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio Veterinario
competente che provvede a distruggerle e ad inserire la relativa informazione
in BDN. In caso di trasferimento dell'allevamento nell'ambito della stessa
provincia, il Servizio veterinario puo' autorizzare il trasferimento delle
marche residue non utilizzate mantenendo il legame con l'indicazione
precedente dell'allevamento stesso. La Regione puo' organizzare la
distribuzione di marche auricolari anche in modalita' alternativa a quanto
riportato in precedenza purche' sia garantita in ogni caso la libera
concorrenza tra i fornitori di marche auricolari; in ogni caso l'assegnazione
dei codici da utilizzare deve avvenire ricorrendo ad un progressivo
su base provinciale che viene attribuito automaticamente ed in
forma univoca dalla BDN. L'assegnazione all'allevamento utilizzatore puo'
essere posticipata all'atto della distribuzione delle marche, nel qual
caso deve essere cura della struttura di distribuzione comunicare alla
BDN l'indicazione dell'allevamento che, in modo esclusivo,
dovra' utilizzare tali marche per l'identificazione dei capi di
competenza. I fornitori autorizzati, nelle Regioni che intendono
operare secondo tale prassi, sono tenuti a notificare alla BDN i
codici prodotti, indicando come destinataria la struttura incaricata
della distribuzione. 1.1 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi
codici identficativi per capi ovino e caprini Aggiornamento in tempo
reale Richiesta dei codici da utilizzare Responsabile della notifica: il
detentore degli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il
detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato. Pre
condizioni per la positiva conclusione della notifica: il codice
identificativo dell'allevamento richiedente deve essere valido e far
riferimento allo specifico detentore richiedente; il numero di marche
richieste non deve superare il fabbisogno annuale; la richiesta di marche
per animali iscritti a libro genealogico puo' avvenire solo per allevamenti
iscritti a libro; il fornitore di marche auricolari che dovra' ricevere
l'ordine deve essere valido; la tipologia di marche richieste deve essere
scelta tra quelle autorizzate allo specifico fornitore prescelto; le
informazioni relative agli estremi di fatturazione devono essere
valide; le informazioni relative agli estremi della consegna devono essere
valide. Post condizioni: registrazione della richiesta di marche
auricolari in BDN; segnalazione positiva conclusione
dell'operazione; segnalazione al servizio veterinario competente
della necessita' di procedere alla verifica ed attribuzione dei
codici identificativi. Validazione dei codici richiesti dal
detentore. Responsabile della notifica: il servizio veterinario. Soggetto
deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario. Pre
condizioni per la positiva conclusione della notifica: la richiesta di
assegnazione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN. Post
condizioni: registrazione in BDN dell'autorizzazione a far produrre le
marche auricolari dal fornitore specificato dall'allevatore nella
richiesta; attribuzione dei singoli identificativi da riportare sulle
marche auricolari; aggiornamento dell'ultimo progressivo attribuito nella
provincia di competenza dell'allevamento; segnalazione positiva
conclusione dell'operazione; segnalazione al fornitore di marche della
necessita' di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo
specifico allevamento. Conferma dell'avvenuta produzione delle marche
auricolari. Responsabile della notifica: il fornitore delle marche
auricolari. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore
delle marche auricolari. Pre condizioni per la positiva conclusione della
notifica: la richiesta di assegnazione di nuove marche
auricolari, approvata dal servizio veterinario, deve essere presente in
BDN; la data di produzione e spedizione delle marche e delle
relative cedole deve essere valida e non antecedente la data di
approvazione della richiesta da parte del servizio veterinario. Post
condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle
marche auricolari autorizzate e del loro invio all'allevatore
richiedente; attribuzione dei singoli identificativi prodotti al
magazzino virtuale dell'allevamento che dovra' utilizzare tali
marche; segnalazione positiva conclusione dell'operazione. 1.2. Richiesta
e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi per capi ovini e
caprini nelle Regioni che intendono perare in modalita' alternativa. Il
servizio veterinario regionale richiede alla BDN, per ogni provincia di
competenza, l'assegnazione di un determinato quantitativo di codici da
utilizzare nell'identificazione degli animali nati in stalla ovvero importati
da Paesi terzi e che debbono percio' essere rimarcati in Italia sulla base di
una stima annuale. La regione autorizza ciascun fornitore inserito
nell'elenco del Ministero della salute a produrre una serie di marche per
ogni provincia. Il codice di ciascuna marca auricolare e' costituito dalla
sigla IT, dal codice Istat della provincia e da un progressivo
nell'ambito della provincia stessa. Il fornitore e' tenuto a produrre
esclusivamente il quantitativo di marche auricolari autorizzate dal servizio
veterinario ed a consegnarle alla struttura di distribuzione indicata dal
servizio veterinario stesso e a provvedere alle relative registrazioni
in banca dati nazionale. Il distributore, che deve essere autorizzato dal
Ministero della salute e registrato in BDN, alla consegna finale delle
marche all'allevatore deve comunicare alla BDN i codici forniti
e l'allevamento che li dovra' utilizzare. Aggiornamento in tempo
reale. Richiesta dei codici da stampare. Responsabile della notifica: il
servizio veterinario. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il
servizio veterinario regionale. Pre condizioni per la positiva conclusione
della notifica: la provincia il cui codice ISTAT deve essere riportato
sulle marche auricolari da produrre deve essere valida e di competenza
di uno dei servizi veterinari della regione; il fornitore che deve
produrre le marche deve essere noto al sistema; il distributore a cui
devono essere consegnate le marche prodotte deve essere noto al
sistema. Post condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuto ordine di
produzione delle marche auricolari; aggiornamento dell'ultimo progressivo
attribuito nella provincia; segnalazione positiva conclusione
dell'operazione; segnalazione al fornitore di marche della necessita'
di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo
specifico distributore. Conferma dell'avvenuta produzione delle marche
auricolari. Responsabile della notifica: il fornitore delle
marche auricolari. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il
fornitore delle marche auricolari. Pre condizioni per la positiva
conclusione della notifica: l'ordinativo di produzione di nuove marche
auricolari deve essere presente in BDN; la data di produzione e spedizione
delle marche deve essere valida e non antecedente la data
dell'ordinativo. Post condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuta
produzione delle marche auricolari autorizzate e del loro invio al
distributore specificato; attribuzione dei singoli identificativi prodotti
al distributore che dovra' consegnare tali marche ai singoli
allevatori; segnalazione positiva conclusione
dell'operazione; segnalazione al distributore dell'avvenuta produzione
delle marche auricolari. Distribuzione delle marche auricolari
prodotte. Responsabile della notifica: la struttura di distribuzione
delle marche auricolari. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: la
struttura di distribuzione delle marche auricolari. Pre condizioni per la
positiva conclusione della notifica: l'avvenuta produzione di nuove marche
auricolari richieste deve essere presente in BDN; l'allevamento a cui
consegnare le marche auricolari deve risultare aperto in BDN ed ubicato nella
provincia il cui codice Istat e' riportato sulle marche auricolari da
consegnare; la data di distribuzione delle marche deve essere valida e
non antecedente la data di produzione dell'ordinativo. Post
condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuta consegna delle
marche auricolari autorizzate; attribuzione dei singoli identificativi
consegnati al magazzino virtuale dell'allevamento che dovra' utilizzare
consegnare tali marche; segnalazione positiva conclusione
dell'operazione. 1.3. Resi di marche auricolari prodotte. Nel caso il cui
si verifichi per particolari motivi la restituzione di marche auricolari
autorizzate e prodotte, fatto salvo il diritto del fornitore di marche ad
intraprendere le vie legali per il recupero dei danni subiti, e' fatto
obbligo al fornitore/distributore di consegnare le marche rese al
servizio veterinario competente nel territorio del
fornitore/distributore. Di tali operazioni dovra' tenersi traccia in BDN a
cura del servizio veterinario che dovra' provvedere alla distruzione
ovvero alla custodia delle marche auricolari restituite nel caso
di specifica richiesta da parte del fornitore/distributore. Resa marche
auricolari. Responsabile della notifica: il fornitore o il distributore
delle marche auricolari. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il
servizio veterinario competente. Pre condizioni per la positiva
conclusione della notifica: l'avvenuta produzione di nuove marche auricolari
rese deve essere presente in BDN; le marche auricolari rese devono
risultare presenti nella serie di marche assegnato all'allevamento che non ha
inteso ritirare le marche auricolari; la data di reso delle marche deve
essere valida e non antecedente la data di produzione e spedizione delle
marche. Post condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuta resa delle
marche auricolari autorizzate; attribuzione dei singoli identificativi
resi alla serie di marche del servizio veterinario che dovra' provvedere alla
loro distruzione; segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Fac-simile richiesta autorizzazione
per produttori, fornitori e
distributori Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti - Piazzale Marconi, 25 - 00144 - Roma Il
sottoscritto Cognome .... nome .... nato a.... il
........................ rappresentante legale della ditta fornitrice....
sede legale.... prov. .... cod. fisc./p. IVA.... Chiede che la ditta
sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per
l'identificazione degli animali della specie bovina F suina F ovicaprina F ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 437/2000 e successive modificazioni. Il
sottoscritto si impegna: a comunicare se trattasi di produttore, fornitore
o distributore di marchi auricolari, se trattasi di fornitore fornira' il
nominativo della ditta produttrice dei marchi iscritta a sua volta in elenco,
nel caso in cui trattasi di distributore fornira' il nominativo della ditta
fornitrice degli stessi iscritta in elenco; a consegnare marchi auricolari
unicamente agli allevatori (alla regione e/o ASL, per quelle regioni e/o
AASSLL che provvedano all'approvvigionamento di marchi auricolari per
l'allevatore e che figurano nell'elenco fornitori redatto dal Ministero della
salute) che ne avranno fatto domanda on line tramite la BDN, nella
richiesta on line sara' indicata la quantita' di marchi auricolari necessaria
e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli animali
da marchiare) determinato dalla Banca dati nazionale. a consegnare unicamente
marchi auricolari conformi alla normativa vigente; a comunicare
all'autorita' giudiziaria, al Ministero della salute e alla regione di
competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marchi auricolari e/o relative
cedole identificative; a non fornire marchi auricolari con codice
identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del
servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare
la fornitura nel piu' breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni
lavorativi; a trasmettere alla BDN, alla regione, contestualmente
alla consegna, ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati,
come definito dal manuale operativo di cui al decreto ministeriale
7 giugno 2002; a depositare presso il Ministero della salute -
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, un campione,
per ciascun tipo, di marchio auricolare per gli animali che la ditta ha in
commercio ed intende distribuire; a non distribuire o commercializzare marchi
auricolari diversi dai campioni depositati; nel caso di nuove produzioni,
a depositare preventivamente un campione degli stessi presso il Ministero
della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli
alimenti; ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di
marchi auricolari depositato; a depositare presso Ministero della salute -
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti un fac-simile
della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire; ad
allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla camera
di commercio; ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione
di conformita' dei marchi auricolari come previsto dal
decreto ministeriale del 28 maggio 2002. Il sottoscritto dichiara che i
marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente
decreto. Il sottoscritto e' a conoscenza del fatto che ad eccezione
dei marchi prodotti in sostituzione di marchi smarriti, che
dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale,
in tutti gli altri casi, la ditta che procede alla stampa dei codici, deve
possedere sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare che lo
stesso codice venga stampato piu' di una volta, la ditta dovra' illustrare
sinteticamente il sistema di controllo posseduto. Il sottoscritto e' a
conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a perizia e che il costo
della stessa sara' a proprio carico. Il sottoscritto e' a conoscenza che,
qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonche' le disposizioni
legislative vigenti, puo' essere soggetto alla sospensione o al
ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della
propria ditta dall'elenco fornitori di marchi auricolari redatto
dal Ministero della salute. Data Firma
Allegato C
Registro di carico e scarico aziendale
per ovini e caprini.
(Registro di carico e scarico aziendale
e individuale per ovini e caprini.)
(Registro di carico e scarico aziendale
per partite di ovini e caprini.)
Allegato D
Dichiarazione di provenienza degli
animali. (Mod. 4 rosa)
(Attestazioni sanitarie.)
C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/12/2006
aggiornamento 02/12/2006
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